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  Notizie  
02 Aprile 2021


Pubblicato in G.U. il d.l. 44/2021: 'scudo' penale per le vaccinazioni, disciplina sanzionatoria per la violazione delle misure anti-covid e disposizioni in materia processuale (proroga dei termini e novità in tema di deposito telematico)


Segnaliamo ai lettori la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Come anticipato dal comunicato stampa diffuso dal Governo all’esito del Consiglio dei Ministri di mercoledì 31 marzo (pubblicato con un breve commento in questa Rivista), tra le disposizioni contenute nel decreto figura una norma che – in funzione di “scudo” – disciplina la «responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2» (così la rubrica).

Per comodità del lettore, riportiamo di seguito l’art. 3 del d.l. 44/2021.

«Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

Si segnalano inoltre:

– una espressa previsione (art. 1 c. 7) che estende alle nuove misure di contenimento del virus, in vigore dal 7 aprile al 30 aprile 2021, la disciplina sanzionatoria amministrativa di cui all’art. 4 d.l. 19/2020.

– una serie di modifiche puntuali della disciplina emergenziale in materia di attività giudiziaria (art. 6), con cui si interviene principalmente sul d.l. 137/2020, conv. con l. 176/2020, prevedendo una proroga dell'efficacia delle relative disposizioni fino al 31 luglio 2021; al contempo si stabilisce che il malfunzionamento del portale del processo penale telematico «è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell’articolo 175 del codice di procedura penale» (così il nuovo comma 2-bis dell'art. 24 d.l. 137/2020), e si chiarisce che «il deposito è tempestivo quanto è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza» (nuovo comma 1 dell'art. 24 d.l. 137/2020).

In allegato può leggersi la Relazione illustrativa al decreto-legge.

Alle principali novità del d.l. 44/2021 saranno dedicati contributi tematici di approfondimento di prossima pubblicazione in questa Rivista.

(Francesco Lazzeri)