Procura della Repubblica presso il Trib. ordinario di Milano, atto di intervento del PM ex art. 70 comma 3 c.p.c., 22 novembre 2019
Pubblichiamo il testo dell’atto di intervento del Pubblico Ministero nell’azione civile promossa dalle società italiane del gruppo multinazionale ArcelorMittal contro le società del gruppo Ilva in Amministrazione Straordinaria, nonché nella fase cautelare ex art. 700 c.p.c. introdotta da queste ultime contro la parte attrice.
L’intervento del PM si fonda sull’art. 70 c.p.c., che oltre a prevedere una serie di ipotesi nelle quali il Pubblico Ministero ha l’obbligo di intervenire in una causa civile, attribuisce altresì al medesimo ufficio la facoltà di intervenire in ogni causa in cui ravvisi un pubblico interesse.
La causa de qua, come è noto, ha per oggetto la richiesta di ArcelorMittal Italia di fare accertare, o in subordine dichiarare con effetto costitutivo, lo scioglimento del contratto di affitto con obbligo di acquisto finale degli stabilimenti siderurgici tarantini; domanda alla quale i commissari straordinari hanno risposto con il menzionato ricorso d’urgenza prospettando il danno grave ed irreparabile che potrebbe scaturire dalle iniziative assunte dalle società affittuarie proprio in relazione alla disdetta del contratto medesimo.
La Procura della Repubblica mette anzitutto in luce i molteplici profili di interesse pubblico che giustificano il proprio intervento nella causa: la destinazione dei patrimoni confiscati ad Ilva agli investimenti di risanamento che l’affittuario è chiamato ad effettuare in conformità al Piano ambientale; la natura di “stabilimento industriale di interesse strategico nazionale” dell’acciaieria; la salute pubblica, «potenzialmente minata da una fermata degli impianti menzionati non conforme alle migliori pratiche»; il diritto al lavoro ed i livelli occupazionali, «messi a repentaglio dal recesso della parte attrice dal contratto di affitto di rami di azienda».
Vengono quindi illustrate le ragioni in virtù delle quali i PM ritengono di condividere la prospettazione delle società concedenti in Amministrazione Straordinaria, come esposta nel menzionato ricorso cautelare.
Ad avviso della Procura, infatti, «anche a prescindere dal merito della causa principale introdotta dagli affittuari e quindi dalla possibilità di recedere o meno dal contratto o di ottenerne la risoluzione o l’annullamento» – aspetti relativamente ai quali la stessa Procura si riserva di intervenire in un secondo momento, «anticipando fin d’ora la richiesta di rigetto delle domande attoree» – l’intervento si giustifica considerando che il piano di fermata degli impianti, «già unilateralmente messo in fase di attuazione», finirebbe per compromettere «l’integrità degli impianti, l’avviamento aziendale e la salute pubblica».
A sostegno di tale conclusione vengono illustrate le evidenze raccolte dall’istruttoria finora condotta, rappresentate dalle dichiarazioni di dirigenti di AM e delle concedenti in amministrazione straordinaria. Ne emerge, secondo i PM, non solo «la fondatezza del grave pericolo incombente che sostanzia il ricorso ex art. 700 c.p.c.», ma anche «la vera causa della disdetta, pretestuosamente ricondotta al venire meno del c.d. scudo ambientale abrogato dalla legge 128/2019, ma eziologicamente riconducibile alla crisi di impresa di AMI [ArcelorMittal Italia] e alla conseguente volontà di disimpegno dell’imprenditore estero». Un dato che ad avviso dei magistrati «è reso patente dallo stesso attore che afferma expressis verbis che anche qualora si ripristinasse lo “scudo penale” il processo di fermata degli impianti sarebbe comunque ineluttabile».
Alla luce di tali considerazioni, i PM giungono alle seguenti conclusioni: «lo stato di crisi di AMI, essendovi pericolo di diminuzione delle garanzie patrimoniali per il risarcimento di eventuali danni, rende ancor più necessaria ed urgente una pronuncia giudiziale che imponga alle affittuarie dei rami d’azienda di astenersi dalla fermata degli impianti e di adempiere fedelmente e in buona fede alle obbligazioni assunte». Viene pertanto richiesto al giudice civile di accogliere il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dagli amministratori straordinari delle società del gruppo Ilva.