Segnaliamo ai lettori la direttiva del 20 luglio 2026 con cui il Procuratore della Repubblica di Salerno, Dott. Raffele Cantone, ha dato prima attuazione all'aggiornamento delle “Linee Guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale” del CSM (Pratica 135/VV/2025, delibera dell'11 giugno 2026), che ha modificato le linee guida del 2018 per adeguarle al d.lgs. n. 188/2021 e al d.lgs. n. 198/2024.
La direttiva, in attesa di più organici orientamenti della Procura generale presso la Cassazione su un testo definito “di non agevole lettura”, fornisce una prima interpretazione, dichiaratamente provvisoria, del profilo più problematico della riforma: la comunicazione “di aggiornamento”, terza tipologia comunicativa che si affianca a quella iniziale e a quella reattiva già note.
Secondo la lettura data (punto 2, lett. f, Parte II delle linee guida), si tratta di un vero e proprio obbligo: quando l'ufficio abbia diffuso, con individuazione nominativa delle persone coinvolte, una comunicazione relativa a indagini preliminari, misure cautelari o a forte impatto reputazionale, esso deve curare, su richiesta dell'interessato o, nelle indagini preliminari, anche d'ufficio, comunicati di aggiornamento in caso di archiviazioni, revoche, annullamenti o proscioglimenti, secondo criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità rispetto alla comunicazione iniziale.
In sintesi, secondo la direttiva la comunicazione di aggiornamento è dovuta quando ricorrono insieme questi presupposti: che si tratti di un comunicato o di una conferenza stampa della Procura, restando esclusa la comunicazione della polizia giudiziaria; che la comunicazione iniziale riguardasse indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale – nozione che il Procuratore intende estensivamente, fino a comprendere atti non definitori ma già di per sé contestativi, come l'avviso di conclusione delle indagini, l'invito a comparire o il decreto di perquisizione e sequestro; che sia sopravvenuta un'archiviazione, una revoca, un annullamento o un proscioglimento rispetto a quanto inizialmente comunicato; e che la comunicazione iniziale avesse individuato la persona coinvolta, individuazione ravvisabile anche nella sola qualifica o carica, se sufficiente a renderla riconoscibile.
Quanto alle modalità, l'aggiornamento è dovuto d'ufficio nelle indagini preliminari quando vi sia una modifica del quadro inizialmente individuato dall’ufficio, per esempio in caso di provvedimento che escluda indizi o esigenze cautelari (non per la mera sostituzione con misura meno afflittiva); negli altri casi, su richiesta motivata dell'interessato o del difensore. L’adozione dei comunicati di aggiornamento spetta al Procuratore della Repubblica.
In allegato può leggersi il testo della direttiva.
(Patrizia Brambilla)