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05 Ottobre 2026


Dall’emergenza alla stabilizzazione? Il periodo obbligatorio presso le corti d’appello per i magistrati ordinari in tirocinio nel d.l. n. 168 del 2026: tra esigenze organizzative e funzione formativa


1. Il quadro normativo di riferimento. Ai sensi dell’art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 26 del 2006, il tirocinio dei magistrati ordinari ha una durata complessiva di diciotto mesi e si articola in due diverse sessioni: una, della durata di sei mesi (anche non consecutivi), effettuata presso la Scuola Superiore della Magistratura; l’altra, della durata di dodici mesi (anche non consecutivi), svolta presso gli uffici giudiziari.

Quest’ultima sessione, secondo quanto previsto dall’art. 21 del citato decreto, nella versione antecedente alle modifiche di cui all’art. 2 del d.l. n. 168 del 2026 in commento, risultava, a sua volta, ripartita in tre periodi: il primo, della durata di quattro mesi, prevedeva la partecipazione del magistrato ordinario in tirocinio all’attività giurisdizionale presso le sezioni civili e penali dei tribunali, ai fini della formazione di un’equilibrata esperienza nei due diversi settori giudicanti; il secondo, della durata di due mesi, veniva svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; ed  il terzo (c.d. tirocinio mirato), della durata di sei mesi, era svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

Nel corso degli ultimi anni, tale disciplina è stata, peraltro, sovente derogata dal Governo e dal Parlamento, i quali, «al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado», hanno previsto, in via straordinaria, nei confronti dei soggetti risultati vincitori dei concorsi per magistrato ordinario banditi negli anni 2014, 2015, 2019, 2021, 2023 e 2024, una riduzione della durata del tirocinio (da diciotto a dodici mesi) e una diversa modulazione dello stesso.

In particolare, il d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto, all’art. 2, comma 3, una durata straordinaria del tirocinio pari a dodici mesi per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.

Successivamente, l’art. 1, co. 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto una disciplina analoga per i magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi con i decreti ministeriali del 29 ottobre 2019 e del 1° dicembre 2021, stabilendo una durata complessiva del tirocinio pari a dodici mesi, articolata in quattro mesi presso la Scuola Superiore della Magistratura e otto mesi presso gli uffici giudiziari.

La disciplina derogatoria da ultimo richiamata è stata poi estesa, per effetto del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, ai magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino all’anno 2023 (art. 11, comma 4-bis) e, da ultimo, per effetto del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (art. 10, comma 1), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, anche ai magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024.

Da ultimo, il legislatore è intervenuto con l’art. 5 del d.l. 8 agosto 2025, n. 117 (conv. in l. 3 ottobre 2025, n. 148), il quale, al dichiarato scopo di supportare gli uffici giudiziari nei settori maggiormente in sofferenza nel raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., aveva previsto, per i soli magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito del concorso bandito con d.m. 9 ottobre 2023 e nominati con decreto ministeriale 3 settembre 2025, una disciplina eccezionale, diversa sia da quella ordinaria sia da quella derogatoria sopra richiamate, della durata e della concreta articolazione del relativo tirocinio.

La disposizione stabiliva, in deroga alle norme vigenti sopra richiamate, che il tirocinio avesse, per i citati magistrati ordinari, una durata complessiva di diciotto mesi, articolata in due distinte sessioni: una, della durata di quattro mesi (in luogo degli ordinari sei mesi previsti dall’art. 18 del d.lgs. n. 26 del 2006), presso la Scuola Superiore della Magistratura; l’altra, della durata di quattordici mesi (in luogo degli ordinari dodici mesi previsti dal medesimo art. 18), presso gli uffici giudiziari.

Quest’ultima sessione, a sua volta, risultava articolata in quattro periodi (in luogo degli ordinari tre), di seguito indicati:

- il primo, della durata di sei mesi, da svolgersi presso le corti d’appello, ove i magistrati ordinari in tirocinio partecipavano «all’attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio»;

- il secondo, della durata di tre mesi (in luogo degli ordinari quattro), da svolgersi presso le sezioni civili e penali dei tribunali;

- il terzo, della durata di un mese (in luogo degli ordinari due), da svolgersi presso le procure della Repubblica;

- il quarto, della durata di quattro mesi (in luogo degli ordinari sei), da svolgersi presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

La previsione di un periodo di tirocinio presso le sezioni civili delle corti d’appello si iscriveva nel novero degli interventi di natura provvisoria ed emergenziale prefigurati dal C.S.M., unitamente ad altri di natura strutturale, nella delibera del 17 luglio 2025.

La specifica misura risultava, in particolare, finalizzata ad assicurare, entro il 30 giugno 2026, un concreto e qualificato contributo alla definizione delle pendenze e alla riduzione del disposition time presso le sezioni civili delle corti d’appello, nel quadro degli interventi predisposti per il conseguimento degli obiettivi del P.N.R.R. in materia di giustizia.

 

2. L’art. 2 del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168. Su tale assetto normativo interviene ora l’art. 2 del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, che modifica l’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006.

La nuova disposizione prevede che la sessione presso gli uffici giudiziari si articoli in quattro periodi:

- tre mesi presso i tribunali, con partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie e ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica;

- due mesi presso le corti d’appello, con partecipazione all’attività giurisdizionale e alla camera di consiglio;

- due mesi presso le procure della Repubblica presso i tribunali;

- cinque mesi presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio [1].

L’articolo di legge in commento non incide, dunque, sulla durata complessiva del tirocinio dei magistrati ordinari (che resta pari a diciotto mesi) né sulla sua articolazione nelle due sessioni previste dall’art. 18 del d.lgs. n. 26 del 2006, ma interviene esclusivamente sulla distribuzione temporale dei periodi da svolgersi presso gli uffici giudiziari, introducendo un periodo obbligatorio di tirocinio presso la corte d’appello della durata di due mesi e riducendo, in misura corrispondente, sia il periodo di tirocinio generico presso il tribunale (da quattro a tre mesi), sia il periodo di tirocinio mirato (da sei a cinque mesi).

 

3. Considerazioni critiche. Muovendo da tali premesse, deve riconoscersi che la modifica in esame appare astrattamente idonea ad arricchire il percorso formativo dei magistrati ordinari in tirocinio, consentendo loro di acquisire esperienza anche nell’ambito dell’attività giurisdizionale svolta dalle corti d’appello; nondimeno, la destinazione obbligatoria per un periodo di due mesi presso un ufficio giudiziario di secondo grado, cui il magistrato ordinario in tirocinio non può essere assegnato all’esito del conferimento delle funzioni giurisdizionali, può incidere sull’equilibrio complessivo del percorso formativo.

Occorre infatti ricordare che il tirocinio costituisce un istituto primariamente orientato alla formazione professionale del magistrato e all’acquisizione delle competenze necessarie per il successivo esercizio delle funzioni giurisdizionali; in questa prospettiva, la conformazione del relativo percorso dovrebbe essere calibrata anzitutto sulle esigenze di apprendimento del magistrato ordinario in tirocinio e, solo in via accessoria, sulle eventuali ricadute organizzative favorevoli per gli uffici giudiziari.

Sotto tale profilo, la ratio esplicitata nel preambolo del decreto-legge in commento appare strettamente connessa all’esigenza «di consolidare il contributo fornito dai magistrati ordinari in tirocinio all’attività delle corti d’appello», nel quadro degli obiettivi di riduzione dell’arretrato e dei tempi di definizione, che proprio nel giudizio di secondo grado registrano le maggiori criticità.

Pur trattandosi di una finalità certamente apprezzabile sotto il profilo organizzativo, essa sembra attribuire tuttavia rilievo a esigenze degli uffici giudiziari che, nell’ambito della disciplina del tirocinio, dovrebbero mantenere carattere accessorio rispetto alla funzione formativa dell’istituto.

Quest’ultima richiede, infatti, che il magistrato ordinario in tirocinio acquisisca un’adeguata conoscenza delle diverse funzioni di primo grado, civili, penali e requirenti, così da poter maturare, all’esito del c.d. tirocinio generico, una scelta pienamente consapevole sia della sede di prima destinazione sia delle funzioni da esercitare.

La riduzione della durata del tirocinio generico presso il tribunale assume rilievo non soltanto sotto il profilo della formazione professionale in senso stretto, ma anche con riguardo alla funzione orientativa che tale segmento del percorso è chiamato a svolgere; il contatto diretto e sufficientemente prolungato con le diverse attività giudiziarie di primo grado consente, infatti, al magistrato ordinario in tirocinio di maturare una più consapevole opzione in ordine alla successiva destinazione funzionale; obiettivo che potrebbe risultare meno agevolmente perseguibile ove il periodo destinato a tale esperienza venga ulteriormente compresso.

Considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento al tirocinio mirato, la cui durata viene ridotta da sei a cinque mesi: trattasi della fase del percorso formativo più strettamente correlata all’ufficio e alle funzioni che il magistrato sarà concretamente chiamato a esercitare all’esito del conferimento delle funzioni giurisdizionali; proprio in ragione della sua immediata proiezione sulla futura attività professionale, la riduzione di tale periodo merita una specifica valutazione sotto il profilo dell’adeguatezza della preparazione pratica del magistrato ordinario in tirocinio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, potrebbe risultare dunque auspicabile una rimodulazione della durata del periodo di tirocinio presso le corti d’appello (ad esempio mediante la sua riduzione da due mesi a un mese) e il contestuale incremento del periodo di tirocinio generico presso il tribunale.

Resta, infine, un ultimo profilo meritevole di attenzione.

La disposizione non specifica se il periodo di tirocinio presso la corte d’appello debba riguardare esclusivamente il settore civile (come a suo tempo previsto dall’art. 5 del d.l. 8 agosto 2025, n. 117), ovvero interessare anche il settore penale.

In assenza di un’auspicabile precisazione in sede di conversione del decreto-legge in commento, la concreta articolazione di tale segmento formativo sarà dunque verosimilmente rimessa alle determinazioni della Scuola Superiore della Magistratura e alle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di tirocinio.

 

 

[1] Così testualmente il cit. art. 2 d.l. 2026 n. 168: «La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in quattro periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le corti d'appello e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio; il terzo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il quarto periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio».