Nota a Trib. Ancona, ord. 22 gennaio 2026 e Trib. Brescia, ord. 23 febbraio 2026
L'ordinanza del Tribunale di Ancona è consultabile qui.
L'ordinanza del Tribunale di Bresca è consultabile qui.
Abstract. Muovendo dal commento di due recenti ordinanze di rimessione — espressive di differenti approcci al sindacato di costituzionalità dell’art. 131 bis c.p. — il contributo si interroga sulla tenuta sistematica delle c.d. eccezioni nominative che precludono l’applicabilità della particolare tenuità del fatto. Le ordinanze, relative all’oltraggio a pubblico ufficiale, si collocano nel solco di una giurisprudenza costituzionale che sta progressivamente riscrivendo la norma attraverso la rimozione delle preclusioni automatiche per manifesta irragionevolezza, azionando il parametro di cui all’art. 3 Cost. Emerge nella proliferazione di automatismi preclusivi un volto meno esplorato del populismo penale: non l’inasprimento sanzionatorio, ma la sottrazione aprioristica al giudice dello spazio di valutazione sulla non punibilità, mediante presunzioni assolute di non tenuità. In questa prospettiva, il contributo intende valorizzare il parametro dell’art. 27, comma 3, Cost., evidenziando come la funzione risocializzante della pena — in connessione con il principio di proporzionalità — consenta di ricondurre la “commisurazione negativa” entro un orizzonte di razionalità costituzionale, superando la concezione della non punibilità quale “terra dell’ignoto” per configurarla come luogo di responsabilità argomentativa, governato da criteri intelligibili e controllabili di selezione dei fatti non bisognosi di pena.
SOMMARIO: 1. L’emersione di un nuovo fronte di incostituzionalità: due ordinanze contro la preclusione normativa relativa all’oltraggio a pubblico ufficiale. – 2. Prologo: la sentenza n. 172/2025 e il propagarsi del dubbio di costituzionalità. – 3. Oltraggio a pubblico ufficiale e tenuità preclusa: due ordinanze di rimessione. – 3.1. Segue. Monetizzabilità dell’offesa, particolare tenuità ed equità sociale. – 4. Due rilievi conclusivi. Il sindacato sull’art. 131 bis c.p. e il ritorno alle rime obbligate. – 5. Segue. L’altro volto della criminalizzazione nell’età del populismo penale: la tenuità preclusa.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.