Cass., Sez. un., sent. 23 aprile 2026 (dep. 29 luglio 2026), n. 28647, Pres. Mogini, est. Siani
Con ordinanza n. 4839 dell’11 dicembre 2025 la Quinta Sezione della Corte di cassazione, preso atto di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «se sia appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile».
Dopo aver dato atto dell’informazione provvisoria, emessa all’esito dell’udienza del 23 aprile 2026, segnaliamo ai lettori che è stata depositata la relativa ordinanza delle Sezioni Unite. Queste ultime hanno in particolare dato al quesito risposta negativa. Si è stabilito che «in tema di impugnazioni, non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. proc. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile».
Alla luce di tale conclusione, il massimo Collegio ha tuttavia ravvisato dubbi di legittimità costituzionale della previsione. Di qui l’ordinanza in esame, con cui è stata considerata rilevante e non manifestamente infondata, rispetto agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo avuto riguardo all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, c.p.p., «nella parte in cui non consente all’imputato di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa che lo abbia contestualmente condannato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile».
In allegato può leggersi il testo dell’ordinanza.
(Elisa Grisonich)


