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24 Luglio 2026


Le nuove Raccomandazioni del CSM sull’intelligenza artificiale nella giustizia. Dalla cautela difensiva alla governance del rischio


L’aggiornamento delle Raccomandazioni del Consiglio superiore della magistratura sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia segna il passaggio da una fase prevalentemente prudenziale a una fase di regolazione operativa dell’innovazione. Il nuovo documento, muovendo dalla sperimentazione di Microsoft 365 Copilot negli uffici giudiziari e dalle garanzie tecniche acquisite in ordine alla residenza dei dati, all’isolamento della piattaforma istituzionale del ministero e all’assenza di addestramento sui dati giudiziari, amplia il perimetro degli usi consentiti, includendo alcune attività che coinvolgono atti giudiziari. Resta tuttavia fermo il limite essenziale: nessuno strumento generativo può incidere sulla valutazione della prova, sull’interpretazione della legge o sulla formazione del convincimento del magistrato. Il contributo analizza il nuovo equilibrio delineato dal CSM tra apertura controllata, supervisione umana, protezione dei dati, formazione e necessità di strumenti nativamente progettati per il dominio giuridico.

 

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1. L’aggiornamento delle Raccomandazioni del Consiglio superiore della magistratura sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia rappresenta un passaggio significativo nella progressiva definizione di una politica istituzionale sull’impiego degli strumenti generativi negli uffici giudiziari. Non si tratta di un documento di rottura, né di una semplice precisazione tecnica. Il suo interesse risiede piuttosto nel tentativo di collocare l’innovazione entro un quadro di regole operative, dopo una prima fase nella quale il dibattito era stato inevitabilmente dominato da cautele, timori e interrogativi di principio.

La questione, del resto, non può più essere affrontata come se l’intelligenza artificiale fosse un’ipotesi remota. La sperimentazione di Microsoft 365 Copilot negli uffici giudiziari, avviata dal Ministero della giustizia dal 1 gennaio 2026, ha determinato il passaggio dalla discussione astratta alla verifica concreta degli impieghi possibili. Da qui l’esigenza di aggiornare le Raccomandazioni dell’8 ottobre 2025, senza abbandonarne l’impianto prudenziale, ma adattandolo a un contesto nel quale alcuni presupposti tecnici e organizzativi risultano più chiari[1].

Il dato più rilevante è metodologico. Il CSM non assume l’intelligenza artificiale come un fenomeno da respingere in blocco, né come una tecnologia da accogliere senza riserve. La considera, più correttamente, come uno strumento da governare. Questo spostamento di prospettiva consente di superare una alternativa sterile: da un lato la fascinazione per il giudice artificiale, dall’altro il rifiuto preventivo di qualunque automazione cognitiva. La linea individuata è diversa e più concreta: ammettere gli impieghi strumentali, vietare quelli decisionali, presidiare i dati, formare gli utenti, rendere verificabile il processo di utilizzo.

 

 

2. Continuità e discontinuità rispetto alle Raccomandazioni dell’8 ottobre 2025. Il nuovo documento si presenta espressamente come un aggiornamento delle Raccomandazioni approvate con delibera dell’8 ottobre 2025. Questa scelta non è solo formale. Il Consiglio ribadisce la piena validità dei principi allora affermati: autonomia decisionale del magistrato, supervisione umana obbligatoria, sovranità e protezione dei dati, divieto di profilazione, conformità al quadro normativo europeo e nazionale[2].

Il punto è essenziale, perché impedisce di leggere l’aggiornamento come una liberalizzazione generalizzata. L’apertura a nuovi utilizzi non modifica la regola di fondo: ogni attività che implichi interpretazione della legge, valutazione dei fatti, apprezzamento della prova o adozione del provvedimento resta riservata al magistrato. L’intelligenza artificiale può concorrere alla migliore organizzazione delle informazioni, ma non può essere trasformata in un soggetto della decisione.

La discontinuità riguarda, semmai, il piano applicativo. Mentre il documento del 2025 individuava un primo perimetro di attività ammissibili, prevalentemente esterne al nucleo degli atti giudiziari, l’aggiornamento prende atto del mutamento del quadro tecnico e consente, in via sperimentale e con cautele cumulative, l’utilizzo di Copilot anche rispetto ad attività che presuppongono il trattamento di atti processuali. Si tratta di un passaggio importante, ma non illimitato: l’atto giudiziario non diviene materiale liberamente manipolabile dal sistema generativo; diviene, piuttosto, oggetto di possibili attività estrattive, organizzative e ricostruttive sotto controllo umano.

 

 

3. La sperimentazione di Microsoft 365 Copilot e il nuovo quadro tecnico. La novità che giustifica l’aggiornamento è rappresentata dalla sperimentazione di Microsoft 365 Copilot nel dominio giustizia. Il CSM valorizza, in particolare, le garanzie tecniche acquisite dal Ministero: residenza dei dati in Italia, isolamento logico del tenant ministeriale, esclusione dell’utilizzo dei dati giudiziari per l’addestramento o il miglioramento dei modelli linguistici, possibilità di classificare i documenti sensibili mediante strumenti di protezione documentale e di configurare l’accesso alla ricerca web[3].

Questi elementi non eliminano ogni rischio, ma incidono sul modo in cui il rischio deve essere valutato. In presenza di un sistema operante all’interno del perimetro istituzionale, soggetto a regole di accesso, classificazione e sicurezza proprie dell’amministrazione, non è corretto trattare ogni impiego generativo come se avvenisse su piattaforme aperte e non governate. La distinzione tra strumenti consumer e strumenti autorizzati dal Ministero diviene, così, decisiva.

Il documento consiliare conferma, peraltro, che l’individuazione dei sistemi utilizzabili negli uffici giudiziari compete al Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132. Le Raccomandazioni non sostituiscono tale funzione autorizzatoria, ma ne definiscono le condizioni di compatibilità con i principi propri della giurisdizione. In altri termini, il problema non è solo tecnico, ma istituzionale: la scelta dello strumento, la sua configurazione, la sua integrazione nei flussi di lavoro e il presidio dei dati sono parte della governance della funzione giudiziaria.

 

 

4. Atti giudiziari e strumenti generativi: l’ampliamento controllato degli usi consentiti. Il passaggio più significativo dell’aggiornamento è l’ammissione di alcuni utilizzi di Copilot che coinvolgono atti giudiziari. Il CSM consente, in particolare, attività di classificazione e categorizzazione degli atti processuali, analisi strutturata del loro contenuto, sintesi documentale per finalità di archiviazione tematica, confronto tra posizioni processuali ai fini della individuazione del thema decidendum e del thema probandum, nonché compilazione assistita di atti standardizzati e moduli[4].

La logica sottesa è chiara. L’intelligenza artificiale può essere impiegata per ridurre il costo cognitivo dell’accesso al fascicolo, ordinare informazioni disperse, estrarre dati già presenti negli atti, predisporre schemi di lettura e rendere più efficiente la prima ricognizione documentale. Queste attività non sono indifferenti per il lavoro del magistrato, ma non coincidono con il momento valutativo della decisione.

Il confine deve essere tracciato con attenzione. Una sintesi che si limiti a riportare le domande delle parti, le allegazioni, le date rilevanti o i documenti citati resta attività ausiliaria. Una sintesi che selezioni ciò che è decisivo, attribuisca maggiore credibilità a una fonte, indichi la soluzione preferibile o suggerisca la motivazione entra invece nel territorio della valutazione giuridica e probatoria. È in questo passaggio, più che nella mera presenza dell’IA, che si colloca il rischio effettivo di slittamento della funzione.

 

 

5. Anonimizzazione e protezione dei dati: una cautela proporzionata, non un dogma. Il tema del trattamento dei dati personali contenuti negli atti giudiziari è affrontato dal CSM con una formulazione equilibrata. L’immissione di atti contenenti dati personali è ritenuta consentita all’interno della piattaforma istituzionale del Ministero della giustizia, in ragione delle garanzie tecniche acquisite. L’anonimizzazione preventiva viene raccomandata come buona pratica, soprattutto quando l’identificazione dei soggetti non sia necessaria rispetto alla finalità perseguita.

La scelta è apprezzabile perché evita due opposti errori. Il primo consisterebbe nel ritenere che la protezione dei dati perda rilievo solo perché il sistema opera in ambiente istituzionale. Il secondo consisterebbe nel trasformare l’anonimizzazione in una condizione assoluta e indistinta, anche quando essa risulti organizzativamente onerosa e funzionalmente non necessaria.

L’anonimizzazione, infatti, non è un’operazione neutra. Può essere indispensabile in molte ipotesi, soprattutto quando il dato identificativo non serve all’attività richiesta; ma può anche impoverire il contenuto informativo del documento, rendendo meno efficace la ricostruzione di relazioni soggettive, sequenze investigative o rapporti patrimoniali. La misura deve essere proporzionata allo scopo e al rischio concreto, non imposta come automatismo[5].

La prospettiva corretta è quindi quella della minimizzazione ragionata del dato. Occorre inserire nel sistema solo ciò che è necessario, utilizzare documenti anonimizzati o pseudo -anonimi quando possibile, evitare dati eccedenti, rispettare le classificazioni di riservatezza e mantenere l’elaborazione nel dominio autorizzato. In questa cornice, l’anonimizzazione è una tecnica di riduzione del rischio, non una formula rituale.

 

 

6. Il limite della funzione giurisdizionale: decidere resta attività umana. Il nucleo non negoziabile delle Raccomandazioni resta la riserva umana della decisione. L’aggiornamento ribadisce che nessun sistema di intelligenza artificiale può adottare o predisporre provvedimenti giurisdizionali, valutare autonomamente le prove, interpretare la legge o concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Il medesimo principio vale, con le peculiarità della funzione requirente, per l’attività del pubblico ministero[6].

Questa precisazione è fondamentale anche per evitare una lettura meramente formalistica del divieto. Non sarebbe sufficiente affermare che il magistrato conserva la firma finale se, nella sostanza, l’output generativo orientasse in modo opaco l’individuazione della soluzione, la selezione degli argomenti o la valutazione delle prove. La supervisione umana deve essere effettiva, critica e, nei flussi strutturati, bloccante.

In questo senso, l’uso dell’intelligenza artificiale richiede una disciplina dei passaggi intermedi. Il magistrato deve sapere quale materiale è stato elaborato, quale prompt è stato utilizzato, quali risultati sono stati prodotti, quali verifiche sono state compiute e quali parti dell’output sono state eventualmente recepite. Solo così la responsabilità resta personale e non si dissolve in una generica interazione con la macchina.

 

 

7. Allucinazioni, grounding e verificabilità degli output. Uno dei meriti dell’aggiornamento consiste nella chiara indicazione delle criticità strutturali dei modelli generativi. Il CSM richiama la carenza di grounding documentale, il rischio di allucinazioni, la possibile produzione di collegamenti ipertestuali fittizi e la tendenza del sistema a fornire risposte assertive anche in presenza di lacune informative[7].

È un passaggio importante perché riconosce che l’errore dei modelli linguistici non si manifesta necessariamente in forme grossolane. Al contrario, il rischio più insidioso è rappresentato dalla plausibilità dell’output. Un testo formalmente ordinato, linguisticamente corretto e apparentemente coerente può contenere riferimenti inesistenti, inferenze non documentate o ricostruzioni non fondate sugli atti.

Da qui la necessità di prompt strutturati, istruzioni restrittive, vincoli alle fonti disponibili e verifiche puntuali. Il sistema deve essere utilizzato chiedendo di distinguere ciò che risulta dai documenti da ciò che non risulta, di indicare i passaggi testuali di riferimento, di non integrare lacune con supposizioni e di segnalare espressamente l’impossibilità di rispondere quando il materiale non consenta una conclusione affidabile.

La verificabilità diviene, dunque, il criterio centrale dell’utilizzabilità. Non basta che l’output sia utile; deve essere controllabile. Non basta che sia plausibile; deve essere riscontrabile. Non basta che faccia risparmiare tempo; deve consentire al magistrato di ricostruire il percorso seguito e di assumere consapevolmente la responsabilità dell’eventuale utilizzo.

 

 

8. Formazione, tracciabilità e responsabilità professionale. L’aggiornamento attribuisce alla formazione un ruolo essenziale. L’uso di Copilot con atti giudiziari presuppone la conoscenza delle caratteristiche dello strumento, dei suoi limiti, del rischio di allucinazioni e delle tecniche di verifica. La formazione non è quindi un adempimento accessorio, ma una condizione di legittimazione professionale dell’uso[8].

La prudenza, in questo contesto, non coincide con l’ignoranza dello strumento. Al contrario, solo chi conosce il funzionamento dei sistemi generativi può valutarne criticamente gli output e impedirne utilizzi impropri. Il magistrato non deve diventare un tecnico informatico, ma deve acquisire una alfabetizzazione sufficiente a comprendere che cosa lo strumento può fare, che cosa non può fare e quali controlli sono necessari prima di utilizzare il risultato.

Alla formazione deve accompagnarsi la tracciabilità. Nei casi di impiego significativo dello strumento, soprattutto quando siano coinvolti atti giudiziari, è opportuno conservare informazioni essenziali: sistema utilizzato, data dell’interrogazione, tipologia di attività richiesta, documenti impiegati, eventuali prompt rilevanti, modalità di verifica dell’output e destinazione del risultato. Non si tratta di appesantire irragionevolmente il lavoro giudiziario, ma di rendere controllabile l’impiego di una tecnologia che incide sull’organizzazione della conoscenza.

La responsabilità, infine, resta personale. L’intelligenza artificiale non è fonte autonoma di conoscenza giuridica e non sostituisce il dovere di verifica. Ogni utilizzo deve essere ricondotto alla persona fisica che vi ha fatto ricorso e che ha deciso se e come impiegare il risultato.

 

 

9. Il problema strategico: una IA generalista non basta alla giustizia. Pur riconoscendo l’utilità della sperimentazione, il CSM formula una valutazione significativa: Microsoft 365 Copilot, nella sua configurazione standard, non costituisce la soluzione strutturale adeguata per l’uso dell’intelligenza artificiale nella giustizia. Si tratta di un modello general purpose, non progettato ab origine per il dominio giuridico e non nativamente costruito intorno alle esigenze della funzione giudiziaria[9].

Questo rilievo è decisivo. La giustizia richiede sistemi capaci di garantire tracciabilità delle fonti, verificabilità degli output, gestione selettiva dei dati, rispetto dei vincoli processuali, controllo ex post e integrazione con i flussi documentali degli uffici. Un modello generalista può essere utile in una fase di sperimentazione e apprendimento, ma non può rappresentare il punto di arrivo.

Da qui l’indicazione, contenuta nell’aggiornamento, della necessità di una suite di intelligenza artificiale dedicata alla funzione giudiziaria, progettata per operare all’interno di workflow giuridici formalizzati. È una prospettiva che dovrebbe essere perseguita con decisione, anche attraverso sandbox regolatorie, valutazioni indipendenti, sperimentazioni controllate e condivisione dei risultati tra gli uffici.

Il rischio, altrimenti, è duplice. Da un lato, la magistratura potrebbe trovarsi stabilmente dipendente da strumenti non concepiti per le sue esigenze. Dall’altro, altri operatori del diritto potrebbero disporre di sistemi più avanzati, specifici e performanti, determinando una asimmetria tecnologica non irrilevante nel funzionamento complessivo della giustizia.

 

 

10. Conclusioni. L’aggiornamento delle Raccomandazioni del CSM segna una fase più matura del rapporto tra intelligenza artificiale e giustizia. Il documento non cede all’entusiasmo tecnologico, ma neppure alla paralisi del timore. Riconosce che gli strumenti generativi possono essere utilizzati negli uffici giudiziari, anche su atti processuali, purché entro un perimetro chiaro: attività analitiche, ricostruttive, organizzative e documentali, con esclusione di ogni funzione valutativa o decisoria.

Il punto centrale è la governance del rischio. I dati devono restare nel dominio autorizzato; gli output devono essere verificati; la supervisione deve essere effettiva; la formazione deve precedere l’uso; la tracciabilità deve consentire il controllo; la responsabilità deve rimanere personale. Solo in questa cornice l’intelligenza artificiale può diventare uno strumento di efficienza senza trasformarsi in un fattore di opacità[10].

La sfida dei prossimi anni sarà duplice. Da un lato, utilizzare la sperimentazione in corso per costruire competenze diffuse e modelli operativi realmente sostenibili. Dall’altro, superare la dipendenza da strumenti generalisti, realizzando sistemi nativamente progettati per la funzione giudiziaria, integrati con gli applicativi ministeriali e coerenti con le garanzie costituzionali del processo.

Il problema, in definitiva, non è scegliere tra intelligenza artificiale e giurisdizione. Il problema è stabilire se la giurisdizione saprà governare l’intelligenza artificiale secondo i propri principi. L’alternativa non è tra innovazione e garanzie, ma tra innovazione governata e innovazione subita.

 

 

 

[1] Consiglio superiore della magistratura, Aggiornamento delle raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, luglio 2026, par. 1, ove si richiamano l’avvio della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot negli uffici giudiziari e le successive interlocuzioni tecniche con il Ministero della giustizia.

 

[2] Consiglio superiore della magistratura, Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, delibera plenaria 8 ottobre 2025.

[3] Consiglio superiore della magistratura, Aggiornamento delle raccomandazioni, cit., par. 3, sulle garanzie tecniche relative a residenza dei dati, isolamento del tenant, mancato addestramento sui dati giudiziari e classificazione documentale.

[4] Ivi, par. 8, ove sono elencati gli usi consentiti, con particolare riferimento ai punti 8-12 introdotti dall’aggiornamento.

[5] C. Parodi, Intelligenza artificiale e giurisdizione: il rischio di discutere il futuro dimenticando il presente. Interoperabilità dei sistemi, sicurezza dei dati e uso responsabile degli strumenti generativi nel lavoro del magistrato, 2026, par. 5, sulla necessità di valutare l’anonimizzazione in rapporto al rischio concretamente aggiuntivo determinato dall’elaborazione mediante strumenti generativi all’interno del dominio istituzionale.

[6] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, Artificial Intelligence Act, in particolare artt. 14 e 86; legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 15.

[7] Consiglio superiore della magistratura, Aggiornamento delle raccomandazioni, cit., par. 5, sulla valutazione tecnica di Copilot e sulle criticità strutturali dei modelli general purpose.

[8] F. Iannone, IA e machina sapiens della giustizia. Vademecum operativo per l’uso dell’intelligenza artificiale negli uffici giudiziari, in Giustizia Insieme, 19 giugno 2026, spec. parr. 3, 5, 10, 12 e 16.

[9] Consiglio superiore della magistratura, Aggiornamento delle raccomandazioni, cit., par. 7, sulla necessità di una suite di intelligenza artificiale dedicata alla funzione giudiziaria e sull’istituzione di una sandbox regolatoria congiunta

[10] CEPEJ, European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment, Strasburgo, 2018; CEPEJ, Guidelines on Artificial Intelligence and Judicial Systems, Strasburgo, 2025.