ISSN 2704-8098
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  Articolo  
27 Gennaio 2020


L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio


Abstract. L’udienza preliminare non filtra abbastanza: una diagnosi impietosa ma condivisa dai più, che ha stimolato, negli ultimi tempi, l’ennesimo tentativo di riformare la regola di giudizio prevista dall’art. 425 c.p.p. L’idea è di addossare al g.u.p. una prognosi di “accoglibilità della prospettazione accusatoria” in dibattimento, ma solleva non poche perplessità sulla sua reale capacità di diminuire il numero dei rinvii a giudizio. Per farla funzionare, si dovrebbe introdurre l’obbligo di motivare il decreto che dispone il giudizio. Così, però, si trasformerebbe l’udienza preliminare in un primo grado di giudizio basato sugli atti di indagine, con il rischio di favorire la rinascita del sistema misto. Nella consapevolezza che il vaglio preliminare dell’accusa risulta incorreggibile nella sua disfunzionalità, c’è, piuttosto, da interrogarsi seriamente sull’opportunità della sua abolizione. Per quanto possa apparire radicale, è una soluzione che, se non altro, avvicinerebbe maggiormente la celebrazione del dibattimento, con tutte le garanzie che vi sono connesse, al momento della commissione dei fatti: un obiettivo imprescindibile se si vuole porre il modello accusatorio recepito dal nostro codice al riparo dai colpi che, sempre più di frequente, gli vengono inferti dalla prassi applicativa nel nome dell’efficienza.

SOMMARIO: 1. Il filtro che non c’è. – 2. Rivitalizzare l’udienza preliminare? – 2.1. Una modifica inutile: il mutamento della regola di giudizio e la micro-motivazione del non luogo a procedere. – 2.2. Una modifica pericolosa: la motivazione del rinvio a giudizio. – 3. La prospettiva abolizionistica. – 4. L’agnosticismo della Costituzione. – 5. Il lato oscuro dell’udienza preliminare e i vantaggi della sua soppressione. – 6. Il sistema accusatorio, oggi.

 

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.