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  Nota a sentenza  
28 Agosto 2025


Per le Sezioni unite è abnorme l’ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio speciale ex art. 392 c. 1-bis, primo periodo, c.p.p. Quali possibili rimedi per riaffermare i diritti difensivi e la presunzione di innocenza?

Cass. Sez. un, 18 marzo 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 10869, Pres. Cassano, Rel. E. Aprile



AbstractIl presente contributo analizza la sentenza n. 10869 del 18 marzo 2025 delle Sezioni Unite, che si sono espresse nel senso di ritenere abnorme il rigetto delle istanze di incidente probatorio cosiddetto “speciale” di cui all’art. 392 c. 1-bis, primo periodo, c.p.p., negando qualsiasi spazio di discrezionalità giudiziale in ordine alla valutazione della sussistenza in concreto del requisito della vulnerabilità della persona offesa da uno dei reati di cui all’elenco contenuto in tale disposizione. Nonostante la decisione in commento sia conforme alla lettera della legge, la disposizione citata, contenendo una vera e propria presunzione di vulnerabilità, non pare essere compatibile con il dettato della direttiva 2012/29/UE. Quest’ultima, infatti, in particolare all’art. 22, prevede l’obbligo di procedere all’individual assessment della condizione della vittima e delle sue necessità, al fine di decidere se attivare o meno misure protettive come l’incidente probatorio “speciale”. Il presente lavoro, dunque, attraverso l’esame di giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale in materia di effetto diretto delle direttive UE e rapporti tra ordinamenti, cerca di delineare possibili strade da percorrere affinché sia rilevata la descritta incompatibilità e così ripristinato un margine di discrezionalità giudiziale, in modo da garantire un effettivo rispetto dei principi della presunzione di innocenza e del giusto processo, consentendo una compressione dei diritti difensivi soltanto quando lo giustifichino le concrete condizioni della persona offesa, individualmente valutata.

SOMMARIO: 1. I termini del contrasto sviluppatosi nella giurisprudenza di legittimità. – 2. Le Sezioni Unite n. 10869 del 18 marzo 2025, con qualche breve annotazione critica. – 3. La direttiva 2012/29/UE: la valutazione individuale delle vittime di reato come diritto di ogni vittima e garanzia dei diritti difensivi, al di là di qualsiasi presunzione di vulnerabilità. – 3.1 Sulla diretta efficacia dell’art. 22 della direttiva 2012/29/UE. – 3.2 Possibili conseguenze, sul piano interno, di un’eventuale disapplicazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 392 c. 1-bis, primo periodo, c.p.p.

 

*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.