Trib. Siena, Sezione penale, ord. 11 febbraio 2025
Segnaliamo ai lettori che è stata sollevata un’altra questione di legittimità costituzionale relativa alla nuova disciplina dell’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia).
Converrà ricordare che di recente la Corte costituzionale (sentenza n. 179 del 2024) ha avuto modo di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., «nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.». La dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata inoltre estesa in via consequenziale alla stessa previsione «nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale anche nel caso previsto dall’art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen.».
Ebbene, con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2025 il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ha sollevato un’ulteriore questione di legittimità costituzionale in materia, questa volta dell’art. 554-ter c.p.p., «nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all’articolo 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere».
A essere censurata è dunque la mancanza in capo al giudice dell’udienza predibattimentale di un potere di integrazione probatoria analogo a quello che può esercitare il giudice dell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 422 c.p.p. Una lacuna normativa che per il Tribunale di Siena contrasterebbe con gli artt. 3, commi 1 e 2, 111, comma 2, 112 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo avuto riguardo, come parametro interposto, all’art. 6, par. 1, CEDU. Diversi sono i principi costituzionali considerati lesi: la ragionevolezza e l’uguaglianza in senso sostanziale, l’obbligatorietà dell’azione penale e il «suo corollario costituito dal principio di completezza delle indagini preliminari», nonché la ragionevole durata del processo.
In allegato può leggersi il testo dell’ordinanza.
(Elisa Grisonich)