Cass., Sez. II, u.p. 13 maggio 2024, pres. Beltrani, rel. Calvisi
Segnaliamo ai lettori che, con la notizia di decisione n. 13 del 17 giugno 2024, il servizio di novità della Suprema corte ha comunicato che la II Sezione penale è stata chiamata ad affrontare la seguente questione: «se la disposizione di cui all’art. 152, comma terzo, n. 1 c.p. [introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. h), d. lgs. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022] operi anche nel caso in cui il testimone non comparso all’udienza senza giustificato motivo abbia in precedenza sporto querela in qualità di legale rappresentante in carica dell’ente-persona offesa».
All’esito della pubblica udienza dello scorso 13 maggio 2024, la Corte ha fornito una risposta affermativa «ma unicamente a condizione che il predetto soggetto 1) conservi la predetta qualità alla data dell’udienza; 2) sia statutoriamente legittimato dall’ente rappresentato, non comparendo all’udienza per la quale sia stato citato come testimone, a rimettere querela».
Non appena disponibili, verranno pubblicate le motivazioni della pronuncia qui segnalata.