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09 Gennaio 2026


L’art. 416 bis c.p. nell’esperienza del processo


Riportiamo di seguito il testo, con alcuni aggiornamenti, della relazione presentata dal dott. Romanelli il 5 ottobre 2024, a Pavia, presso il Collegio Universitario Santa Caterina da Siena, in occasione del convegno inaugurale delle attività del Centro studi di legislazione Antimafia Virginio Rognoni, dal titolo “L’art. 416-bis c.p. tra storia ed ermeneutica”.

 

 

1. Premessa. Partecipo con grande piacere a questo convegno pur essendo ormai un “reduce” rispetto all’impegno nel contrasto alle organizzazioni mafiose, occupandomi di altro da oltre sei anni.

Sei anni rappresentano un tempo straordinariamente lungo rispetto all’attuale modalità di evoluzione dei fenomeni sociali, e quindi di quelli criminali, anche tenendo conto che in questo periodo si sono verificati fatti globali che appartengono all’ “inimmaginabile”, secondo previsioni ragionevoli, o che volevamo pensare fossero ragionevoli.

Sei anni con dentro: 1) pandemia, con drammatico impatto a tutti i livelli sulla vita delle persone e con le connesse limitazioni a tutte le attività dell’uomo (al livello interno, europeo, globale); 2) nuova guerra alle porte dell’Europa, guerreggiata sia con tecnologia avanzata sia con eserciti schierati, con bombardamenti delle città, con ulteriore drammatico impatto a tutti i livelli (come sopra); 3) guerra devastante in Medio Oriente, con più fronti aperti dopo la terribile azione terroristica del 7 ottobre 2023 in danno di Israele e dei suoi cittadini inermi, e le successive terribili azioni dell’esercito israeliano: con un meccanismo di azione/reazione i cui effetti appaiono difficilmente prevedibili, ma comunque devastanti, oggi e per il futuro.

Basti pensare ancora all’accettazione del linguaggio di guerra, come se fosse normale avere la contabilità dei bombardamenti, del numero dei civili uccisi, dei bambini uccisi, dei territori distrutti, di quelli occupati.

Uso ed accettazione del linguaggio di guerra significa – purtroppo – considerare la guerra come un’opzione possibile e come una cosa che ci appartiene.

Ma c’è molto di più perché l’intelligenza artificiale impatta ormai su tutto (in primis proprio sulla guerra), con percorsi evolutivi veramente difficili non tanto o non solo da governare, quanto addirittura da prevedere.

Dal punto di vista economico – al livello interno e globale – crescono le disuguaglianze e quindi inevitabilmente le tensioni sociali.

Di qui a breve poche considerazioni su come questa evoluzione globale possa produrre effetti rispetto a quello di cui ci occupiamo nel convegno (le associazioni mafiose tra storia ed ermeneutica), ma prima un piccolo esercizio di memoria per quel poco che può valere e servire.

Non sapevo che fosse stato istituito a Pavia il Centro Studi di legislazione Antimafia Virginio Rognoni, e mi sembra una bellissima iniziativa.

Lo dico da ex studente della facoltà di giurisprudenza di Pavia nei lontanissimi anni 70, e poi da giovane laureato che ha avuto la fortuna – grande – di entrare nell’ambiente universitario al seguito di una figura straordinaria, quella di Giorgio Marinucci, e poi quasi “naturalmente” con Emilio Dolcini

Strettissimo anche il rapporto con Vittorio Grevi che mi ha consentito di vivere “dal di dentro” la lunga stagione dell’impegno civile di Grevi, anche al fianco di Virginio Rognoni nei suoi vari e prestigiosi incarichi istituzionali. 

Come ha ricordato proprio Virginio Rognoni nella bella introduzione al volume dedicato a Vittorio Grevi da parte della Fondazione Corriere della Sera[1], non come “consulente del potere”, ma come “uomo libero”, come “sentinella vigilante” disgustata dal degrado “dei comportamenti e dei gesti della vita pubblica del paese”.

La semplice lettura degli articoli di Vittorio Grevi per il Corriere della Sera è già forse il migliore studio possibile della legislazione antimafia degli “anni terribili” (delle stragi del 92/93, ma di tutto quello che le ha precedute e rese possibili), ed è un insegnamento sempre attuale sul senso profondo dell’impegno civile nell’interesse del paese; anche da parte dell’accademia.

Poco da dire da parte mia sulle eccezionali qualità dell’impegno civile di una vita di Virginio Rognoni: questo Centro Studi ne è importante conferma e ricordo.

Quanto ci mancano oggi figure come quelle di Virginio Rognoni e di Vittorio Grevi a fronte – tra l’altro – di prospettive di riforme dirette a stravolgere l’assetto costituzionale dei poteri attraverso il ridimensionamento del ruolo della magistratura.

 

2. Alcune considerazioni sull’attualità. Come detto sopra, i fenomeni sociali – e quindi anche quelli criminali – cambiano a velocità vertiginosa, ma rispetto alle mafie rimane una base solida: va conosciuta l’evoluzione, ma muovendo sempre dalla base.

Probabilmente sono cose già dette nelle due giornate precedenti, ma porto comunque la mia esperienza ed alcune riflessioni.  

Trattandosi appunto di offerta di dati di esperienza, e di riflessioni sugli stessi, limito al massimo le citazioni testuali ed i riferimenti normativi.

Cambiano le modalità di aggressione ai beni giuridici, e tra le tante possibili modalità di aggressione sono scelte e praticate dalla criminalità quelle coerenti con le nuove situazioni e con le nuove opportunità: è infatti difficile che la criminalità attenda il cambiamento o lo subisca, è più facile che lo interpreti e cerchi di governarlo, e comunque certamente non rimane indietro.

Si dice ad esempio che con la pandemia c’è stata la moltiplicazione dei reati ad alta tecnologia, che non presuppongono l’incontro tra persone fisiche, ma che passano attraverso strumenti informatici: i reati informatici in senso stretto; le truffe informatiche, quelle realizzate grazie a tecnologie avanzate e quelle su piattaforme; le aggressioni a sistemi informatici, spesso con le relative  connesse estorsioni di vario livello e pericolosità; le acquisizioni di patrimoni informativi, più o meno classificati;  tutto gestito “a distanza” grazie alla tecnologia.

È stato pacificamente così.

E lo è stato per tutti gli attori criminali, anche quelli seri, quelli organizzati, con prospettive di ritorno patrimoniale che sono enormi.

Basti pensare ai variegati sistemi di aggressione patrimoniale realizzati attraverso lo strumento informatico la cui potenzialità di danno – e di correlativo profitto – è moltiplicata dai sistemi di I.A.

Pensate solo per un momento alle innumerevoli possibilità di truffa realizzate grazie all’ “interlocutore di conferma”, magari creato e parlante grazie all’I.A.

Grazie all’intelligenza artificiale, l’apparente amministratore delegato di primaria società dà la conferma verbale e visiva, in apposita conference call, di un ordine di bonifico per milioni di euro al suo dipendente perplesso, ottenendo così l’accredito fraudolento su un conto estero, immediatamente svuotato con modalità tali da escluderne la tracciabilità.  

È successo.

Si pensi alle innumerevoli possibilità di aggressione ai mercati finanziari, sia altamente sofisticate sia realizzate attraverso semplici deep fakes, come si è verificato in casi anche clamorosi; crescono ovviamente anche i livelli di difesa del mercato, ma le insidie si moltiplicano.

Non è futuro, è attualità, in Italia come all’estero, anche se spesso si tende a nascondere la realtà da parte delle singole persone fisiche e soprattutto da parte delle aziende, per evitare enormi danni reputazionali.

Pensate ancora ai rischi enormi, per la comunità nel suo complesso, delle più gravi aggressioni informatiche ed intercettazioni illegali (uso espressioni volutamente generiche), come dettagliate le une e le altre nel nuovo art. 371 bis, comma 4 bis c.p.p.; pericoli gravi che richiedono l’esercizio delle funzioni di impulso proprie della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Cambiano quindi anche le specializzazioni richieste – e bene pagate – dalle organizzazioni criminali.

Anche questa non è una novità in via generale, ma sta cambiando e cambia la domanda di lavoro criminale specializzato: da sempre sono necessarie competenze specifiche che le organizzazioni criminali, comprese quelle mafiose, devono avere ed utilizzare. Avevamo – e rimangono rilevanti – il commercialista, l’avvocato (sia il penalista sia l’avvocato d’affari), il bancario/banchiere, il consulente finanziario; anche il magistrato, purtroppo.

Figure e ruoli che portano con sé i problemi, ormai arati, di qualificazione penalistica delle condotte, tra partecipazione, concorso eventuale nel reato associativo, concorso nei singoli reati-mezzo o reati-fine.  

Oggi avremo, ed abbiamo, il super esperto informatico, l’esperto di I.A., l’esperto di criptovalute; magari tutte e tre le cose insieme.

Magari anche l’esperto “di 231”, come si dice in sintesi, capace di individuare un modello di organizzazione dell’ente che superi quanto meno una prima lettura, o una lettura superficiale.

Basti pensare ancora alle modalità ormai consolidate, e studiate, di penetrazione delle mafie nel sistema economico, dalla “produzione di carta” da parte delle società cartiere con i relativi enormi vantaggi fiscali per gli utilizzatori; alle varie forme di sfruttamento del lavoro, tra un più ed un meno di gravità, ma sempre in danno vistoso dei lavoratori e delle loro tutele (spesso insieme al reato fiscale e fallimentare quasi sempre collegati); ai tentativi di accesso alle numerose forme di supporto finanziario alle imprese, emergenziale-post/emergenziale; alle distrazioni in danno di società, usate come cassa, o solo in uscita o anche in entrata,  con connessi fatti di riciclaggio e reimpiego.

Tante variabili possibili, ma anche tanta esigenza di specializzazione (lo dirò meglio dopo, sia pure sempre in sintesi).

Ma poi ancora ed è importante.

Le difficoltà economiche degli individui e delle aziende sono sempre, e da sempre, un ottimo viatico per il successo ed il consolidarsi delle organizzazioni mafiose che vedono così riconosciuto il loro ruolo “sociale”, convalidata “la fama” e poste le basi per ulteriori prese di controllo, di persone e di aziende.

Sono cose note e studiate; ma dato che le cose cambiano devono necessariamente cambiare gli strumenti di contrasto, il metodo e la cultura, e devono probabilmente cambiare le scelte investigative e le modalità di gestione dei processi.

 

***

Proviamo allora a vedere – in punta di penna ed in via di sintesi – se è possibile fare alcune riflessioni sulla gestione delle indagini e dei processi, con riferimento ai dati dell’esperienza passata (: la storia) ed alle prospettive attuali.

È abbastanza evidente che dal punto di vista delle indagini preliminari il lavorare affidabilmente (comunque sempre seriamente) con un’ipotesi di base ex art. 416 bis c.p., o in quadro di violazione dell’art. 416 bis1 c.p., agevola ed agevola molto.

È sempre stato così, ma oggi lo è ragionevolmente in misura superiore al passato, anche recente: anzi è oggi fondamentale.

Le ragioni sono molteplici, ma sostanzialmente riconducono tutte al fatto che – secondo il mio giudizio – non si è realizzato, e non è prevedibile nell’attuale contesto storico, sociale e politico, un arretramento normativo-culturale nel contrasto alle organizzazione mafiose (e terrorismo), mentre è evidente a tutti l’arretramento, già realizzato ed in corso di ulteriore realizzazione, rispetto al diritto penale dei colletti bianchi sia sul piano del diritto penale sostanziale sia di quello penale processuale.  

Non è la sede questa per gli approfondimenti, e le critiche; è semplicemente un dato di fatto, vistoso ed in crescita.

Anche la riforma costituzionale ormai approvata va nella stessa direzione, ma non è questa la sede per parlarne.

Questo significa enormi e crescenti difficoltà per le indagini nei confronti dei colletti bianchi, intesi in senso lato (imprenditoria, finanza, ma anche pubblica amministrazione e politica) e connesse enormi difficoltà nel casi – progressivamente più rari – di promovimento dell’azione penale e di gestione dei processi.

Al contrario il muoversi con il “doppio binario”, determinato dall’art. 416 bis c.p., o dall’art. 416 bis1 c.p., rappresenta una straordinaria opportunità investigativa e chance di risultato.

“In un colpo solo” si ottiene – grazie alla semplice iscrizione del procedimento, purché rispettosa delle regole stringenti “Cartabia” – elevata specializzazione della Polizia Giudiziaria e piena disponibilità di una Polizia Giudiziaria forte e strutturata; elevata specializzazione del P.M.; possibilità di impiego di strumenti investigativi di grande qualità ed ampiamente sperimentati e praticati (svolgo riflessioni più analitiche sul punto di seguito).

Come ho evidenziato prima, non si tratta di un invito a prassi pigre in tema di iscrizione, né di una legittimazione delle stesse.

Tutto il contrario: è la presa d’atto di una sempre maggiore rilevanza delle caratteristiche strutturali del c.d. doppio binario, a fronte del progressivo e programmatico ridursi dell’efficacia dell’azione di contrasto del binario “comune”, soprattutto nei settori sopra indicati.

All’interno del binario “antimafia” (uso volutamente un’espressione generica), si deve crescere – come sempre – ma la base è molto solida. 

Credo che – per le ragioni strutturali e di evoluzione dei fenomeni sopra sinteticamente descritte – ci sia più facilità ed occasione di lavorare con il “metodo mafioso” (art. 416 bis1 c.p.) che con “la mafia” (art. 416 bis), ma dal punto di vista della disponibilità e dell’impiego degli strumenti investigativi cambia poco: gli strumenti ci sono, sono efficaci e non vedo cali di specializzazione e di impegno.

Sappiamo bene che c’è chi dice che l’arretramento nel contrasto ai delitti dei colletti bianchi è già anche arretramento nel contrasto alle organizzazioni mafiose, soprattutto in relazione alle attuali caratteristiche e modalità di azione delle organizzazioni stesse.

È senz’altro vero, ma è bene segnalare che la criminalità dei colletti bianchi, in tutte le sue forme di manifestazione, esiste in quanto tale, a prescindere dai collegamenti con le mafie; e l’arretramento nel contrasto al fenomeno è di particolare gravità a prescindere dall’effetto possibile sul contrasto alle organizzazioni mafiose.

So per certo che molti non sono d’accordo, ma mi sembra una premessa fondamentale: e tanto dico sia per la situazione nel Nord-Italia sia nelle regioni meridionali.

 

3. Alcune considerazioni storiche, e dati di esperienza. La situazione che ho sopra descritto in sintesi è profondamente diversa da quella che ci eravamo trovati a contrastare nei primissimi anni ‘90, e che vale la pena di ricordare anche perché il convegno vuole portare l’attenzione sulla storia, oltre che sull’ermeneutica e sulle prospettive; ovviamente il tutto in via di assoluta sintesi.

Provare a raccontare, nel modo più semplice possibile, come abbiamo “pensato” e lavorato nel passato può avere un senso, anche proprio per cogliere le differenze rispetto all’oggi ed orientare le scelte. 

Faccio questa ricostruzione a memoria, che è memoria di esperienze, discussioni (anche accese), impegno, scelte, senza andare a cercare ed utilizzare la relativa documentazione; ed è soprattutto memoria di esperienze sul contrasto ai fenomeni mafiosi nel distretto di Milano e nel Nord Italia.

La situazione che ci eravamo trovati ad affrontare nei primi anni 90 a Milano era veramente particolare.

Credo di poter dire che tutti i “veri” addetti ai lavori avevano la consapevolezza di una forte presenza ed operatività nel Nord Italia delle organizzazioni mafiose (poi torno sul plurale e sul senso che ha), ma ogni volta che si era provato a fotografare giuridicamente il fenomeno, ed a contrastarlo usando la norma che il Codice penale prevedeva per le attività delle organizzazioni mafiose, cioè l’art. 416 bis c.p., i risultati non arrivavano.

La fotografia spesso c’era, anche molto chiara; il contrasto no.

Parlo della fine degli anni ‘80 ed anche del primo inizio anni ‘90; erano quindi più anni dall’entrata in vigore dell’art. 416 bis c.p., ma i risultati a Milano in termini di condanne erano pari allo zero.

 

E questa situazione si verificava sia con riferimento ad organizzazioni prevalentemente “militari”, che praticavano la violenza in modo massiccio e sistematico, sia con riferimento ad attività tipiche di reimpiego dei proventi illegali o comunque di penetrazione nel mondo dell’economia, ed in parte delle pubbliche amministrazioni, riferibili alle organizzazioni mafiose.

 

È un discorso complesso, che meriterebbe ancora oggi approfondimenti, ma provo a ricordare due esempi semplici.

 

Operava a Milano  negli anni ‘70-80, con continuità negli anni successivi, un gruppo delinquenziale organizzato, che aveva “veramente” insanguinato Milano, riferibile a Francis Turatello prima, poi ad Angelo Epaminonda, gruppo collegato ad organizzazioni mafiose ed operativo su più fronti criminali secondo le logiche del successo criminale e del  profitto  del tempo (prima le bische ed il loro controllo, poi la droga, tanta; anche “le relazioni sociali”, incredibilmente di livello secondo una consuetudine di comportamento del tipo: con “i cattivi” si deve sempre sapere fare i conti, e coltivare le relazioni, quanto meno “per non sbagliare”).

 

La Procura di Milano, ma soprattutto il Giudice Istruttore (siamo pre codice Vassalli), avevano istruito un maxiprocesso nei confronti di Angelo Epaminonda e della sua “banda” che si concluse al dibattimento con la ricostruzione di decine di omicidi, di rapine gravi, di estorsioni, di fatti di traffico di droga ad alto livello, ed in primo grado vi era stata anche la condanna per l’art. 416 bis c.p.

In grado d’appello l’art. 416 bis c.p. cadde, anche e soprattutto perché – secondo i giudici di appello – l’esigenza sostanzialmente continua dell’organizzazione di ricorrere all’omicidio ed alle stragi per l’affermazione di sé venne ritenuta incompatibile con le caratteristiche della “vera” organizzazione mafiosa, che esercita -per vincolo normativo – una supremazia diffusa riconosciuta.

In sintesi: se devi uccidere, e tanto, allora vuol dire che “non basta il nome”, e non sei mafia; o forse non lo sei ancora.

È notoriamente tema che si è riprodotto anche negli anni successivi, a noi più vicini.

 

Un secondo esempio, ai tempi abbastanza rilevante.

Più o meno sempre negli stessi anni, due gruppi diversi – riferibili uno alla mafia catanese e l’altro ai “palermitani” doc – entrarono almeno apparentemente in contrasto nella prospettiva di acquisire il controllo di un’attività imprenditoriale che risultava ai tempi strategica, e cioè il controllo dei casinò sia all’estero sia in Italia attraverso l’impiego di “teste di legno” molto note ed accreditate, e relative società assolutamente pulite.

 

“Mettendo insieme” il controllo del gioco legale all’interno dei casinò con le strutture degli usurai esterni vi erano prospettive enormi di redditività e canali comodissimi di riciclaggio e reimpiego tramite il gioco.

 

Ebbene anche in questo caso venne esclusa l’integrazione dell’art. art. 416 bis c.p. contestato dai Giudici Istruttori, con motivazione molto diversa da quella sopra ricordata: l’acquisizione del controllo delle case da gioco era avvenuta, da parte di entrambe le cordate criminali, attraverso forme criminali “comuni”, come ad esempio una corruzione diffusa delle amministrazioni comunali coinvolte, senza che risultassero episodi significativi di violenza:  né  intimidazione diffusa né il relativo assoggettamento.   

Anche i “recuperi crediti” non evidenziavano profili di violenze particolari, e comunque apparivano scollegati dalla sistematicità e dalla gestione unitaria.

 

Gli amministratori pubblici avevano adottato delibere di favore in quanto “normalmente” corrotti ed ai tempi – questo va ricordato – era abbastanza frequente e diffusa l’idea che la mafia “non corrompe”, perché il funzionario pubblico fa quello che deve fare perché il suo interlocutore è “la mafia”, non perché viene pagato; magari il regalo, i vantaggi accessori, la riconoscenza ostentata e praticata che può sempre venire utile, ma non la vera corruzione intesa come remunerazione dell’atto: “se c’è corruzione non c’è mafia”.

L’amministratore pubblico è, e deve essere, a disposizione dell’organizzazione mafiosa, che è cosa culturalmente e criminologicamente diversa dalla corruzione.

 

Sinteticamente: nel primo caso, troppa violenza = no mafia; nel secondo caso, poca violenza e reati comuni = no mafia.

Restava comunque il “no mafia”.

 

È abbastanza ovvio, e questo è uno dei temi reali in ordine alla perdurante valenza dell’art. 416 bis c.p., che erano comunque intervenute condanne significative all’esito dei processi, attesa la pluralità delle contestazioni che venivano mosse: ma “mancava” il riconoscimento dell’art. 416 bis c.p.

Questa “mancanza” consentiva poi a numerosi interlocutori istituzionali di affermare – in tutte le occasioni possibili – che il Nord “era pulito” e che “la mafia a Milano non c’era”: sostenere il contrario significava diffamare la città e le sue qualità virtuose.

Le qualità virtuose senz’altro c’erano, ma c’era anche la mafia ed operava efficacemente.

 

Si tenga conto che la sintesi sopra fatta riguarda un periodo successivo a quello – lungo e terribile – dei sequestri di persona a scopo di estorsione, gestiti in prima battuta ed in un primo periodo direttamente da Cosa Nostra, a livelli di vertice, e poi, qualche anno dopo, da personaggi di spicco della ndrangheta calabrese trapiantati nel Nord-Italia e legati alle famiglie di origine, tanto che molto spesso, dopo l’iniziale sequestro ed un primo periodo di prigionia al Nord, gli ostaggi venivano trasferiti e gestiti in Aspromonte; spesso uccisi, sia lì sia direttamente al Nord.

 

Visto il tutto con l’occhio del poi, che di qui a breve descrivo, verrebbe quindi da dire – tornando a formule sintetiche – non solo “mafia”, ma “tanta mafia”.

 

È noto che il quadro è cambiato radicalmente negli anni successivi per effetto di una serie convergente di fattori.

 

Indicando prima i risultati e poi gli strumenti, e procedendo sempre in via di sintesi, ricordo che a partire dal 1991/1992 ci siamo trovati come Procura Distrettuale di Milano nelle condizioni di accertare, e di ricostruire, la presenza e l’operatività a Milano e nell’hinterland milanese di tutte le mafie storiche, con risultati di contrasto estremamente significativi e con il definitivo riconoscimento, in un numero consistente di casi, dell’art. 416 bis c.p.

 

In prima battuta, la ricostruzione della presenza e delle attività della ndrangheta calabrese, a livelli altissimi, sia nella prospettiva dicotomica della guerra di mafia della Calabria 1985/1991 (sino alla pacificazione del santuario della Madonna di Polsi della seconda metà del 1991) sia nella prospettiva già allora tendenzialmente unitaria e poi consolidata – è noto – negli anni successivi (indagine c.d. “notte dei fiori di San Vito”).

 

Il grande lavoro investigativo svolto in quegli anni aveva anche consentito di ricostruire la pluralità di sequestri estorsivi ai quali ho fatto prima riferimento, nella più parte anteriori all’entrata in vigore dell’art. 416 bis c.p., ma all’evidenza di grande rilevanza a fini ricostruttivi.

 

Chi ha memoria bene ricorda che anche nel quadro della violentissima guerra di mafia della Calabria di quegli anni, Milano era e restava “la città degli affari”, il che consentiva alla criminalità di fare affari ai più alti livelli, e di stringere alleanze formidabili tra le diverse organizzazioni mafiose.  

Quale fosse il livello ed il senso di quelle alleanze è ancora oggi oggetto di approfondimenti, indagini e processi, dei quali non discuto qui non avendo le conoscenze adeguate né la relativa responsabilità.

Ma c’era certamente l’ampia possibilità di fare affari illegali tramite varie forme di accordi e negoziazioni, sia sui singoli affari sia in modo programmatico e forse anche strutturato.

 

Droga “calabrese” che finiva a Cosa Nostra; droga acquistata “in cartello” dalle mafie; armi fornite agli “antidestefaniani” che potevano finire anche al cartello “destefaniano”, pur essendo gli uni in guerra con gli altri; armi e droga fornite a svariati gruppi della camorra; “stiddari” che partecipavano agli omicidi  importanti “dei calabresi”, oltre che alla prosecuzione “dei loro”; gli uomini della Sacra Corona in affari – come sempre – con “gli albanesi”; scambi di omicidi a livelli dei  vertici delle diverse organizzazioni etc., con una grande varietà di situazioni (ho sopra utilizzato un linguaggio banale, però ben noto agli addetti ai lavori).

 

A partire dal 1992 vi sono state quindi numerose maxinchieste, che hanno presentato tutte le caratteristiche di una grande serietà nello svolgimento delle indagini preliminari, ed hanno portato alla celebrazione di numerosi maxiprocessi, di grandi dimensioni, di notevoli difficoltà e con risultati rilevanti.

 

Molto praticata già ai tempi la cultura della condivisione delle informazioni e degli atti al fine di garantire i migliori risultati complessivi di contrasto (cultura non facilissima da diffondere soprattutto in quegli anni difficili, purtroppo talvolta anche tra i magistrati).

 

È questa un po’ la storia del contrasto di quegli anni, ma è una storia che ha una spiegazione tutto sommato abbastanza semplice, almeno negli aspetti essenziali: con la gestione sapiente di tutti gli strumenti investigativi fu possibile acquisire una straordinaria conoscenza della realtà criminale, intesa sia come capacità di ricostruzione di singole vicende sia come capacità di ricostruzione dell’associazione che reggeva, spiegava e unificava gli episodi.

 

La legislazione di quegli anni, e l’esperienza di gestione degli strumenti messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria dalla legge, consentì risultati eccezionali.

 

Si è trattato – come è noto – di un pacchetto di norme, che hanno toccato più settori dell’ordinamento complessivo, in modo magari al tempo disorganico e frammentario e sempre tendenzialmente emergenziale, ma che hanno presentato, viste oggi, una significativa coerenza complessiva ed una straordinaria capacità di funzionamento.

Non è questa la sede per ricordare che le soluzioni adottate non sono state indolori, sono state ampiamente discusse dalla dottrina giuridica (penalistica e processualpenalistica), probabilmente le soluzioni stesse sono qui ricordate con una pretesa di razionalizzazione retrospettiva che forse non esisteva, nel senso che – nel momento in cui le scelte venivano effettuate – non avevano un livello di chiarezza finalistica e di sistema quale oggi può essere loro attribuito.

Conoscete certamente gli aspetti essenziali di questa evoluzione, ma li ricordo in via di sintesi, a punti, valorizzandoli in relazione all’impiego procedimentale che ne venne fatto e valorizzando, almeno con riferimento ad alcuni di essi, le premesse empirico-criminologiche essendo ormai passati anni dalla relativa discussione, e dalle decisioni che ci videro coinvolti.

 

A) Legislazione premiale, e legislazione sui collaboratori di giustizia[2] per smantellare dal di dentro le organizzazioni mafiose:

 

  • rispetto ai più gravi fenomeni criminali, il legislatore ha progressivamente previsto sensibilissime riduzioni di pena per gli autori del reato che tenessero o comportamenti antagonistici rispetto al reato commesso (ad es: la liberazione dell’ostaggio nel sequestro di persona) o atteggiamenti processuali utili per la individuazione, cattura, condanna dei concorrenti;
  • la legislazione premiale ha così operato nei settori del sequestro di persona a scopo di estorsione (particolarmente diffuso negli anni 70 come sopra detto); nel sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; con riferimento a tutte le tipologie di reati “commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”;  in materia di traffico di stupefacenti, in modo estremamente vistoso, sino ad arrivare – nel 1991 – alla materia della criminalità mafiosa, con riferimento sia al reato di associazione mafiosa sia a tutti i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose;
  • non solo sono state progressivamente previste riduzioni di pena estremamente consistenti, ma tali riduzioni si accompagnavano a comminatorie di pena estremamente elevate per le fattispecie-base o aggravate, creando così un’appetibilità particolare dei comportamenti collaborativi; il “modello” è notoriamente rappresentato (ma è bene ricordarlo) dal clamoroso scarto esistente tra l’ipotesi base del sequestro estorsivo -pena da 25 a 30 anni ex art. 630 comma 1 c.p.- e l’ipotesi della “superattenuante” del comma 4 a favore del concorrente che “dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà , senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione”.  È noto, ma lo ricordo qui, che l’art. 605 c.p. ha come minimo la pena della reclusione di sei mesi; sostanzialmente non ha minimo;
  • all’intervento sul sistema delle pene, il legislatore fece seguire anche un intervento sull’esecuzione penale  molto netto, sia pure realizzato per passaggi successivi, che andava nella stessa direzione: divieto di concessione di benefici penitenziari e di misure alternative alla detenzione per gli autori dei più gravi reati, con la previsione nei casi più gravi di un regime di carcerazione estremamente severo (art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario[3]); in opposizione/alternativa: possibilità estremamente ampia di concessione dei benefici   nei confronti di coloro che collaborassero con la giustizia;
  • infine: il comportamento successivo al reato, ed in particolare l’atteggiamento collaborativo tenuto con l’Autorità Giudiziaria, era suscettibile di valutazione anche in sede processuale/cautelare, con la possibilità di formulazione di prognosi favorevoli sulla condotta futura che potevano portare all’applicazione di regimi cautelari attenuati o addirittura alla revoca delle misure cautelari in corso.

 

Il passaggio successivo è stato, come è noto, quello centrale, motivato, coerente, e cioè la fondamentale legge 82/1991 con la quale è stato “portato” nel nostro ordinamento il sistema dei collaboratori di giustizia, già sperimentato – con risultati apprezzabili – soprattutto negli Stati Uniti d’America, ovviamente nel quadro di regole penali, ma anche ordinamentali, completamente diverse dalle nostre, e del tutto innovativo in Europa.   

 

I due strumenti che ho indicato (legislazione premiale e legislazione sui collaboratori di giustizia) erano ai tempi il centro di tutto: rigore/premio e Stato serio[4], che ha il coraggio e la forza di promettere e garantire ai collaboratori di giustizia tutela effettiva ed efficace, e prospettiva di reinserimento.

Senza rinunciare mai alla giurisdizione, a differenza del sistema nord-americano.

Le premesse empiriche del passaggio dalla legislazione premiale alla legge sui collaboratori di giustizia erano e sono note ancora oggi, pur essendo passati decenni da quel dibattito.

In sintesi: non ha senso offrire premi penali e processuali, anche estremamente consistenti e quindi molto appetibili, quando l’unico effetto del premio – secondo prognosi ragionevoli, suffragate dall’esperienza – è l’intervento efficace della criminalità mafiosa che punisce il collaboratore per la scelta che ha fatto, eliminandolo fisicamente o eliminando le persone a lui più care: anche tutte e due le cose.

Nessun premio eventuale, quale che sia, può essere realmente appetibile quando –sull’altro piatto della bilancia- vi è una sanzione ragionevolmente certa, infinitamente più grave per sé e per i propri cari.

Non si trattava “soltanto” di riflessioni teoriche, ma di terribili dati di esperienza, che si accompagnavano alla conferma progressivamente acquisita della straordinaria utilità delle collaborazioni processuali per fronteggiare il crimine organizzato mafioso.

 

B) Progressivo e definitivo affermarsi del concetto e del ruolo della specializzazione (sia con riferimento al Magistrato del P.M.  sia alla polizia Giudiziaria).

 

Molto in sintesi perché sono cose note.

Si tratta di regola di base, che ha una giustificazione molto semplice per lo meno negli aspetti essenziali: chi deve occuparsi di mafia deve, per la specificità e per la complessità del fenomeno, occuparsi solo di quello, e lo si deve fare solo in quelle Procure che siano adeguatamente strutturate ed organizzate, e quindi in condizioni di farlo davvero (le Procure Distrettuali).

E così alla fine del 1991, dopo un dibattito notoriamente molto complesso, sono state istituite le D.D.A, e la DNA con la scelta finale dell’attribuzione del ruolo di coordinamento ed impulso sul piano nazionale.

Analoga scelta è stata adottata, con risultati probabilmente meno chiari, sul fronte della polizia giudiziaria.

 

C) C.d. doppio binario di disciplina processuale.

 

Argomento anche questo delicato, al quale ho fatto sopra cenno, che ha toccato più settori della procedura penale, ma che può e deve essere sintetizzato in un modo molto semplice: particolare favore per le indagini in materia di criminalità mafiosa, e quindi strumenti di reale efficacia dell’investigazione preliminare.

 

Quanto meno: segretezza assoluta dell’indagine preliminare e durata congrua, oltre alla migliore possibilità di gestione degli strumenti investigativi.

Anche altre norme -meno note- avevano un’efficacia sia reale sia “culturale” di notevole rilevanza, come ad es, la previsione della comunicazione immediata “anche in forma orale” della notizia di reato per i più gravi delitti (art. 347 comma 3 c.p.p.). 

Norma importante perché impone l’immediata presa in carico da parte del P.M. della funzione di responsabilità nella conduzione dell’indagine preliminare.

Si tratta del principio poi opportunamente esteso all’area del “codice rosso”.

 

In sintesi, ma da ribadire e ricordare oggi: se il delitto è particolarmente grave, c’è bisogno di “più P.M.” e di P.M. che interviene immediatamente: non di minore responsabilità dell’autorità giudiziaria e di maggiore autonomia della Polizia Giudiziaria.  

 

Soprattutto in tema di strumenti investigativi, la disciplina estremamente favorevole delle intercettazioni di comunicazioni nell’accezione più lata (intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche secondo l’evoluzione della tecnologia).

Grazie alle riforme del tempo, lo strumento delle intercettazioni è stato pacificamente il secondo strumento fondamentale per la realizzazione di efficaci risultati di contrasto alla criminalità mafiosa, e lo si può affermare  sia sulla base dell’esperienza empirica sia  su considerazioni di metodo, la prima a conferma della seconda: un mondo organizzato e segreto, molto organizzato e molto segreto tanto da prevedere drammatiche sanzioni per chi viola il segreto, può essere conosciuto o dall’interno (collaboratori di giustizia) o attraverso strumenti adeguati di acquisizione delle conversazioni tra gli affiliati (sistema legale delle intercettazioni).

Alcune piccole aggiunte al riguardo, rilevanti, proprio per ripercorrere le riflessioni fatte e le esperienze acquisite.

Dal punto di vista del metodo delle investigazioni di criminalità organizzata, mettere insieme, con sapienza e pazienza, contributi collaborativi e gestione delle intercettazioni ha sempre rappresentato un metodo investigativo di straordinaria rilevanza ed affidabilità, perché consentiva meccanismi semplici ed affidabili di c.d. “corroboration”, e consentiva altresì di aggiungere l’attualità (attraverso le intercettazioni) al passato (attraverso i collaboratori), e di continuare a coltivare i medesimi fili investigativi fino a portare a processo l’organizzazione nel suo complesso.

Inoltre: lo straordinario risultato complessivo di avere la conoscenza dell’attualità nella continuità con il passato.

Come ho avuto più volte occasione di raccontare ed anche di scrivere, questi dati di esperienza sono stati parallelamente  “vissuti” nel contrasto al terrorismo interno, e poi “portati” efficacemente nel contrasto al terrorismo internazionale quando si è affacciato prepotentemente sulla scena il pericolo determinato appunto dal terrorismo internazionale (la data simbolo è notoriamente l’11 settembre 2001 per gli Stati Uniti, e poi i treni di Madrid dell’11.3.2004 per l’Europa; poi ancora gli attentati terribili con l’affermarsi di Islamic State a partire dal 2014 e negli anni immediatamente successivi).

Altri paesi europei, meno strutturati nel contrasto alla criminalità organizzata, hanno avuto più difficoltà nell’attrezzarsi per fronteggiare adeguatamente la nuova terribile emergenza del terrorismo internazionale: e, in alcuni casi, ne hanno pagato conseguenze gravi.

 

D) Ultimo punto al quale faccio solo cenno: efficacia del contrasto patrimoniale.

Si è affermata con forza in quegli anni, e costituisce oggi patrimonio conoscitivo e metodologico consolidato ed irrinunciabile, l’idea – e quindi gli strumenti – della assoluta necessità delle “sanzioni patrimoniali” e della prevenzione patrimoniale al fine di realizzare un contrasto complessivo realmente efficace, e prevenire ulteriori e gravi illeciti all’interno del sistema economico e nell’interesse

 

Le svariate ipotesi di confisca previste dall’ordinamento, e la pluralità delle funzioni assegnate all’istituto (ripristinatoria, preventiva e sanzionatoria), richiedono – oggi più di ieri – soluzioni meditate e coerenti “con l’Europa”, ma rimane l’obiettivo di fondo di impedire, e colpire, gli arricchimenti illegali e prevenire la commissione di ulteriori reati

 

Si tratta, ovviamente, di una ricostruzione sintetica in quanto ciascuno dei punti sopra indicati richiederebbe analisi approfondite: è solo una fotografia dell’esistente che si è andato affermando, e che ha consentito un enorme salto di qualità nel contrasto e risultati eccezionali.

 

***

Torniamo allora solo per un attimo ai processi.

 

In quegli anni la legislazione era favorevole e favorente anche dal punto di vista del processo, oltre che delle indagini.

 

Lo ricordate senz’altro ed anche qui mi limito ad alcuni cenni.

 

Basta pensare alla c.d. esposizione/relazione introduttiva del P.M. che – nei processi più importanti – consisteva nella produzione da parte del P.M. di memorie scritte molto corpose, che descrivevano dettagliatamente l’indagine, facendo riferimento anche al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed ai risultati più significativi delle intercettazioni.

Prassi ovviamente molto discussa, ma sostanzialmente accolta, magari solo con “un più ed un meno” da parte delle diverse Procure Distrettuali, sostanzialmente avallata anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

 

Un modo per introdurre da subito nel processo la carta scritta già formata (tipica del precedente modello scritto inquisitorio) rispetto alle nuove regole del modello accusatorio.

 

E poi ancora, negli anni “caldissimi”, la piena utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, senza quindi contraddittorio, nel caso di esercizio del diritto di non rispondere da parte dei dichiaranti, grazie alle due “famosissime” sentenze della Corte costituzionale numeri 254 e 255 del 1992.

 

Rimanendo sul piano della storia e dell’esperienza, dico – senza problemi – che a Milano in quegli anni delicatissimi la decisione programmatica dei pubblici ministeri era stata quella di insistere, nei limiti del possibile, affinché i dichiaranti (i collaboratori di giustizia o comunque i dichiaranti utili) rispondessero effettivamente a tutte le domande, senza adagiarsi, nessuno, in prassi pigre ed apparentemente agevolatrici e convenienti.

 

E molto spesso ottenemmo questo risultato, riuscendo così ad ottenere il racconto pubblico dibattimentale, dal di dentro, delle organizzazioni mafiose, delle loro strutture, delle loro attività, oltre che di decine e decine di fatti gravissimi.

Ma nel rispetto del contraddittorio.

 

Ricordo, ad esempio, uno dei maxi-processi del tempo (cosca Serraino Di Giovine e cosca Libri De Stefano).

Ebbene ottenemmo nel corso del dibattimento che raccontasse le cose a lei note -di fronte ad oltre cento detenuti, compresi tutti i suoi famigliari- una giovane donna, in grandissima difficoltà sotto tutti i possibili profili.

 

Il racconto riguardava reati terribili che coinvolgevano tutta la sua famiglia, compresa la madre dall’alto lignaggio ndranghetista, compreso il figlio, il padre, tutti i fratelli: come detto tutta la famiglia.

 

Risultato straordinario ed impatto straordinario, tanto che allo stesso modo decisero di “parlare” decine di altri collaboratori di giustizia, “piccoli e grandi”, determinando all’interno della ndrangheta, e delle varie alleanze con le altre mafie, un vero e proprio effetto a cascata ai tempi non frequente, come è ben noto: le caratteristiche strutturali della ndrangheta si presentavano tali da ridurre al massimo il rischio delle collaborazioni processuali.

Vicenda di grande rilevanza anche per superare la lettura tradizionale del mondo mafioso come necessariamente monosessuale, ed offrire spunti ricostruttivi diversi, poi convalidati da numerose indagini successive e sottoposti a verifiche sociologiche.

 

Questa è storia ed esperienza e vale come tale rispetto al passato, ma contiene senz’altro una serie di insegnamenti e moniti sull’attualità

 

È ovviamente una storia difficile, nella quale ci sono state anche molte zone d’ombra.

 

La riduzione di effettività del contraddittorio ha portato, notoriamente alla costituzionalizzazione del “giusto processo”, e rappresenta oggi la base per sostenere la necessità dell’ulteriore riforma costituzionale della magistratura.

Non è così, ma non è questa la sede per parlarne.

 

 

4. Per finire, poche riflessioni sull’oggi.

 

Ne faccio poche perché competono a chi oggi ha le conoscenze e le responsabilità, come è avvenuto in parte nel corso di questo incontro di studi.

 

Un minimo di riflessioni sono però possibili anche da parte mia, ripeto: in punta di penna, per non invadere competenze altrui, ed in via di sintesi.

 

Credo che l’approccio “vecchio”, che ho provato a descrivere, sia oggi difficilmente sostenibile e probabilmente non utile salvo che per i “sodalizi di nuova emersione”, o le “mafie senza storia”, secondo due delle possibili formule per descrivere le novità sia con riferimento alle organizzazioni locali, straniere e non, che tendono a ripetere nel territorio dato le caratteristiche di fondo delle associazioni mafiose, sia – soprattutto – con riferimento alle associazioni criminali prevalentemente affaristiche in grado di impattare sistematicamente sulle pubbliche amministrazioni, condizionando più settori dell’amministrazione (e che possono presentare delle “riserve di violenza” percepibili e percepite).

 

Novità forse sì, ma novità delle quali si discute in realtà da anni e se ne è ampiamente discusso anche in questo convegno.

 

Ci saranno probabilmente poche occasioni in cui sarà necessaria davvero la maxi-indagine ed il maxi-processo strutturale.

Come è ampiamente noto, abbiamo del resto – da tempo – il giudicato su Cosa nostra, l’abbiamo sulla ndrangheta, ed una quota parte molto significativa degli accertamenti da svolgere, e dell’oggetto di prova nel processo è oggi tendenzialmente superato.

 

Con riferimento alle mafie storiche ci dovrà essere invece un’attenzione diversa, pur nel quadro doveroso della significativa conoscenza delle caratteristiche di fondo delle organizzazioni mafiose, che solo la elevata specializzazione può dare.

 

Saranno e sono necessarie nuove competenze e specializzazioni, in prima battuta soprattutto da parte dei magistrati, sul diritto penale dell’economia, nell’accezione lata, ma anche sui delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, di modo da avere le migliori capacità di contrasto rispetto ai reati-fine ed ai reati-mezzo: la corruzione e la turbata libertà dell’incanto sono i mezzi attraverso i quali l’impresa mafiosa ottiene illegalmente  l’appalto; ma poi avremo ed abbiamo i reati in fase di esecuzione delle opere, dai falsi alle patologie del lavoro, ai relativi reati fiscali, ai possibili fatti di inquinamento ambientale, al riciclaggio e reimpiego, spesso oggi su estero nella dimensione sovranazionale sempre più frequente e quasi necessaria.

 

Quindi pluralità di competenze e specializzazioni, ma sempre nel quadro doveroso delle conoscenze di fondo del fenomeno mafioso.

 

All’interno del quadro che – pur con tutte le mutazioni in essere – deve essere garantito da chi si occupa professionalmente di questa tipologia di fenomeni: capacità di ascolto; studio; impegno; capacità di coordinamento delle Polizie Giudiziarie; capacità e cultura della condivisione e del coordinamento tra magistrati.

 

 

 

[1] Vittorio Grevi. Scritti per il “Corriere” 1988-2010, a cura di Simone Lonati, Carlo Melzi d’Eril, Paola De Pascalis e Adelaide Corbetta, 2014.

[2] Rispetto all’impegno civile di Vittorio Grevi, ed al ruolo di grande importanza dei suoi contributi sul Corriere della Sera, ricordo l’articolo “Difendo i pentiti e vi dico perché non sono infami (5 luglio 1988; p. 145 degli Scritti sopra citati in nota 2)): “venuta infatti diffondendosi una sorta di cultura del discredito, stranamente omogenea a quella maturata presso gli ambienti della delinquenza, dove costoro vengono di solito chiamati infami. Invece di apprezzare positivamente la resipiscenza dei molti che, abbandonando il costume dell’omertà tipico della delinquenza organizzata, e assoggettandosi di solito a gravissimi rischi personali, si decidono a collaborare... si tende infatti incredibilmente ad accreditare l’idea che si tratti di persone spregevoli, in quanto responsabili di “tradimento” nei confronti dei complici di un tempo”.

Difficile dire di meglio a fronte di una impostazione culturale diffusa, che qualificava   non patologica l’omertà, ed il relativo patto criminale, ma la collaborazione ed il contributo alla giustizia; ed era il 1988.

 

[3] Non affronto qui specificamente il tema dell’art. 41 bis o.p.   Segnalo soltanto che “la severità” del trattamento penitenziario era funzionale ad impedire che i mafiosi, soprattutto i capi, continuassero agevolmente a svolgere la funzione propria di comando dal carcere, come l’esperienza risalente aveva evidenziato in modo chiaro e drammatico.

La prosecuzione della funzione di comando dal carcere rappresentava il massimo possibile di sconfitta per lo Stato ed il più plateale segno di forza delle mafie: andava quindi impedita. 

Si può tornare a discuterne, così come si deve discutere degli usi impropri, delle finalità sbagliate delle prassi pigre, ma non va dimenticato.

[4] Uso qui volutamente l’espressione “Stato serio” in contrapposizione ad una delle critiche più diffuse alla legislazione sui collaboratori di giustizia, e cioè la “resa” dello Stato che viene a patti con i “peggiori delinquenti”.