Cass., Sez. VI, ord. 4 luglio 2025 (ud. 30 aprile 2025), n. 24672, Pres. Fidelbo, Est. Tripiccione
Abstract. L’ordinanza n. 24672/2025 della VI Sezione penale della Cassazione rimette alle Sezioni Unite la tormentata questione dell’applicabilità del controllo giudiziario “volontario” ex art. 34 bis, comma 6, Cod. antimafia, nei casi in cui il Tribunale non ravvisi infiltrazioni mafiose. La vicenda si inserisce in un contrasto interpretativo che rischia di generare effetti paradossali: imprese dichiarate “pulite” potrebbero restare prigioniere dell’interdittiva antimafia, mentre altre, gravemente compromesse, accederebbero a misure di sostegno. Gli autori ripercorrono l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto, richiamando la filosofia della prevenzione “mite” che privilegia la bonifica aziendale rispetto alle misure ablative. Centrale è la riflessione sul concetto di “occasionalità” dell’agevolazione mafiosa e sulla sua capacità di condizionare l’accesso allo strumento. La decisione delle Sezioni Unite, attesa come un momento di chiarificazione sistemica, dovrà bilanciare esigenze di legalità, continuità aziendale e uguaglianza sostanziale, con l’auspicio è che la Corte sappia, ancora una volta, “guardare alla luna e non al dito”.
SOMMARIO. 1. Premessa. – 2. La questione: domande e risposte tra legge e politica criminale. – 3. Filogenesi del controllo giudiziario. – 4. Un solo controllo giudiziario? Certamente no. – 4.1. Segue. Il controllo giudiziario “volontario” e il concetto di “occasionalità”. – 4.2. Segue. La novità della prevenzione collaborativa e le implicazioni sistemiche. – 5. Valori costituzionali vs Ponzio Pilato. – 6. Auspici conclusivi.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.



Costantino Visconti
Andrea Merlo