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16 Aprile 2025


Decreto-sicurezza (d.l. n. 48/2025): la relazione illustrativa e la relazione tecnica nella proposta di legge di conversione incardinata alla Camera


Il "pacchetto sicurezza" torna alla Camera, dove era stato approvato, nella sua precedente veste di proposta di legge di iniziativa governativa (A.C. 1660), il 18 settembre 2024. Torna indietro sette mesi dopo, come è noto, non a seguito di emendamenti apportati dal Senato, dove era fino a pochi giorni fa in discussione come disegno di legge (A.S. 1236), bensì come proposta di legge AC 2355 di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48.

Non si tratta solo, e tanto, di un ping pong legislativo perché, come è noto ai giuristi fin dagli studi di diritto costituzionale al primo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, la differenza essenziale tra un decreto-legge governativo e un disegno di legge parlamentare è che solo il primo entra in vigore immediatamente. Alla Camera (ri)inizia dunque l'esame di un provvedimento che però è ora in vigore, da sabato 12 aprile, e che dovrà ora essere convertito entro 60 giorni. 

In questi 60 giorni possono essere applicate disposizioni penali con possibili effetti irreversibili per la libertà personale (basti pensare ad arresti, misure cautelari e condanne per direttissima); disposizioni che, come accadde ad esempio già per il reato introdotto per i rave party nell'art. 434 bis c.p. ad opera del d.l. n. 31 ottobre 2022, n. 162, ben potrebbero essere modificate in sede di conversione in legge del decreto (v., ora l'art. 633 bis c.p.), oppure abrogate. E' per questo che bisognerebbe evitare il ricorso alla decretazione d'urgenza in materia penale, tanto più in assenza di (davvero) "straordinarie" situazioni di necessità e urgenza (in proposito le motivazioni nel preambolo del decreto-sicurezza sono generiche e tautologiche).

Non solo, il decreto-sicurezza è improvvisamente entrato in vigore la notte di venerdì scorso, con solo un paio d'ore di preavviso sul sito della Gazzetta Ufficiale e con buona pace della previa conoscibilità della legge penale violata, requisito necessario per la colpevolezza dell'agente. Vale la pena ricordare quanto ha recentemente affermato la Corte costituzionale (sent. 7 giugno 2023, n. 151): “nella sentenza n. 364 del 1988, la valenza della vacatio legis conseguente alla pubblicazione è stata ...esplicitamente ricondotta, nel combinato disposto degli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e, appunto, 73, terzo comma, Cost., alla «indispensabilità del requisito minimo di imputazione costituito dall’effettiva “possibilità di conoscere la legge penale”, essendo anch’esso necessario presupposto della “rimproverabilità” dell’agente»”. I decreti-legge non prevedono vacatio: sono compatibili con il principio di colpevolezza? Sembra di no ed è pertanto sostenibile, nei primi giorni di applicaizone del decreto-legge, la tesi della ignoranza incolpevole della legge penale (art. 5 c.p.). Si pensi solo che, mentre scriviamo, su Normattiva, il portale pubblico della legislazione vigente, curato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Codice penale non è ancora aggiornato al decreto-sicurezza. 

Ad ogni modo, avvocati, magistrati e forze dell'ordine sono già chiamati a fare i conti con le nuove disposizioni e a studiare il decreto-legge. In attesa di ospitare contributi di approfondimento, riteniamo di fare cosa utile pubblicando anche in allegato il testo della proposta di legge di conversione del decreto unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnica (clicca qui).

(Gian Luigi Gatta)