Cass., Sez. un., c.c. 25 marzo 2021, Pres. Cassano, rel. De Amicis, ric. De Falco
Con ordinanza 31052/2020, la I Sezione della Corte di cassazione, onde evitare un potenziale contrasto con un proprio precedente su una questione ritenuta di speciale importanza – perché concernente un delicato problema di rapporto tra Stati nella materia della estradizione, potenzialmente suscettibile di ricadute anche in relazione al tema analogo del MAE esecutivo – aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «se la commutazione della pena dell'ergastolo, in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l'intera vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto – in accoglimento di richiesta di estensione – dalle Autorità di uno Stato il cui ordinamento non ammetta la pena perpetua, sia d'impedimento all'esecuzione come pena perpetua di altra pena dell'ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta pur essa eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero».
In base a quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal Servizio novità della Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 25 marzo, le Sezioni unite hanno dato alla questione soluzione «negativa. La commutazione dell’ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell’estradizione, adottata da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell’ambito della relativa procedura di estensione, senza operare riguardo ad altra pena dell’ergastolo – oggetto di cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato (fattispecie relativa a una condanna all’ergastolo oggetto di una estensione dell’estradizione sottoposta a condizione e preceduta da un provvedimento di estradizione non condizionato, emesso in relazione ad altra condanna all’ergastolo per la quale è stata, peraltro tardivamente, apposta la condizione a procedura estradizionale ormai conclusa».
In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione.
(F.L.)