Abstract. Il crescente ricorso a chatbots di IA quali interlocutori di sostegno psicologico apre un orizzonte nuovo. Nei soggetti affetti da disturbi mentali, l’architettura del servizio – specie se basata su meccanismi di omofilia – può accentuare dinamiche di overreliance e alimentare fattori di rischio suicidario. La letteratura di settore segnala, in questa prospettiva, rischi per la vita e l’incolumità individuale. Beni rispetto ai quali la legislazione italiana in materia di intelligenza artificiale anticipa la soglia della tutela penale, delineando fattispecie di pericolo concreto. Muovendo dall’avvertimento sugli usi simbolici della pena, il contributo propone una prima ricostruzione dogmatica dei presupposti dell’eventuale responsabilità penale dei fornitori, soffermandosi sul rischio tipico quale criterio di delimitazione del contenuto del dovere di diligenza.
SOMMARIO: 1. L’intreccio tra intelligenza artificiale e diritto penale nella trama dell’inquietudine. Coordinate prime. – 2. La tutela penale dell’homo materia: il kairos per una riflessione dogmatica dinanzi all’artificio per il supporto psicologico. – 2.1. L’intelligenza artificiale: da noumeno a fenomeno per il diritto penale. Le questioni della riconoscibilità ed evitabilità. – 2.1.1. Il criterio del rischio tipico nel giudizio di riconoscibilità. – 2.1.2. L’area del rischio consentito nell’ambito dei chatbot therapists prima e dopo l’AI Act. – 2.1.3. La logica delle regole dell’AI Act applicabili ai chatbot therapists: da precauzione a prevenzione. – 2.2. L’intelligenza artificiale: da noumeno a fenomeno per la scienza penalistica. Meta-conclusioni sul metodo assunto per il prosieguo dell’indagine sull’evitabilità. – 2.2.1. Dal livello di risoluzione dell’analisi alla definizione del problema. – 3. La responsabilità “per il tipo” (di produzione): i chatbot therapists come pratiche vietate. – 3.1. L’imputazione soggettiva: tra dolo eventuale e principio di precauzione. – 4. La responsabilità “per il modo”: i chatbot therapists come applicazioni consentite. – 4.1. Le cautele previste ma non imposte dall’AI Act. Il criterio del rischio tipico nel giudizio di evitabilità. – 4.2. L’espansione della diligenza: tra dinamiche di ingerenza e profili di colpa per assunzione. – 5. Il principio di affidamento e l’autoesposizione al pericolo dell’utente. Brevi spunti di impronta vittimologica e vittimodogmatica. – 6. Considerazioni finali sulla tutela della vita e dell’incolumità di utenti caratterizzati da disturbi mentali: per un dialogo tra scienze.
In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.