D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160 e d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179
1. Segnaliamo ai lettori che sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale due decreti legislativi relativi all’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act), in attuazione delle deleghe contenute nella legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»[1].
In particolare, il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160 – in materia di «utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale» – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2026 ed è entrato in vigore il 30 settembre 2026. Il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 – in materia di «poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione – è stato invece pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre 2026 ed entrerà in vigore il 23 ottobre 2026.
In attesa di pubblicare contributi di approfondimento, ci limitiamo qui a passare in rassegna le principali novità di interesse penalistico e processual-penalistico contenute nei due testi normativi. Particolare attenzione sarà riservata alle modifiche intervenute nel corso dell’iter di adozione dei due schemi di decreto legislativo, a seguito dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali [sul testo degli schemi di decreti legislativi approvati il 10 giugno 2026 dal Consiglio dei Ministri, v. la scheda di B. Fragasso pubblicata su questa Rivista].
2. Il d.lgs. 160/2026 contiene la disciplina relativa all’utilizzo dei sistemi di i.a. nell’ambito dell’attività di polizia (Titolo I), nonché alcune disposizioni in materia di responsabilità civile e penale (Titolo II).
2.1. Quanto al primo aspetto, il Capo III del Titolo I ammette l’utilizzo di sistemi di i.a. nell’ambito dell’attività di polizia per due distinte tipologie di trattamento biometrico:
(i) l’identificazione biometrica remota “in tempo reale”, finalizzata alla ricerca mirata di specifiche vittime o di persone scomparse, ovvero alla prevenzione di attacchi terroristici o di imminenti minacce all'incolumità fisica delle persone fisiche (artt. 8-9);
(ii) il riconoscimento facciale “a posteriori”, finalizzato all’identificazione di persone sospettate di aver commesso un reato (art. 10).
Rispetto allo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri a giugno, il d.lgs. 160/2026 contiene alcune modifiche volte a limitare l’uso dei dati raccolti nei luoghi pubblici e a rafforzare i controlli dell’autorità giudiziaria.
2.1.1. Per quanto concerne l’identificazione biometrica remota “in tempo reale”, le modifiche più rilevanti riguardano l’art. 8, co. 3, d.lgs. 160/2026, che precisa che i set di dati di confronto utilizzati per confermare l’identità delle persone ricercate devono essere specificamente costituiti per ciascun utilizzo e devono essere cancellati al termine della validità della specifica autorizzazione.
L’art. 9, co. 1, d.lgs. 160/2026 impone inoltre al titolare del trattamento – ossia all’autorità competente che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività di polizia[2] – di effettuare preventivamente, accanto alla valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (c.d. FRIA, Fundamental Rights Impact Assessment)[3], anche la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (c.d. DPIA, Data Protection Impact Assessment), ai sensi degli artt. 23 e 24, d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
Resta invariata, per il resto, la disciplina già prevista nello schema di decreto legislativo: in particolare, l’impiego dell’i.a. deve essere autorizzato – a pena di inutilizzabilità degli elementi acquisiti – dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione o di ricerca (art. 8, co. 4); nei casi di urgenza, l’utilizzo del sistema può essere avviato dall’organo di polizia procedente, previa comunicazione al p.m. (art. 8, co. 6).
2.1.2. Il d.lgs. 160/2026 contiene maggiori modifiche – rispetto allo schema di decreto legislativo approvato a giugno – per quanto riguarda la disciplina del riconoscimento facciale “a posteriori”, relativo alle ipotesi in cui l’attivazione dell’i.a. a fini di riconoscimento «è effettuata successivamente all’acquisizione delle immagini, con un intervallo di tempo tale da non configurare un’identificazione biometrica remota in tempo reale ai sensi del regolamento IA» (art. 10, co. 1).
La principale modifica riguarda il regime di autorizzazione. Se lo schema di decreto legislativo non prevedeva alcuna autorizzazione giudiziaria, l’art. 10, co. 2, d.lgs. 160/2026, prevede invece che il riconoscimento effettuato nei confronti di «una persona oggetto di ricerca mirata in quanto indiziata della commissione di un reato» sia subordinato all’autorizzazione del g.i.p. L’utilizzo dell’i.a. resta invece rimesso all’ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore o agli ufficiali di polizia giudiziaria nei casi in cui il riconoscimento sia finalizzato «[a]ll’identificazione iniziale di una persona potenzialmente indiziata della commissione del reato, sulla base di elementi oggettivi e verificabili direttamente connessi al fatto di reato» (art. 10, co. 3).
Un’altra modifica di particolare rilievo riguarda il momento in cui può avvenire l’elaborazione dei dati biometrici raccolti attraverso la ripresa video. Nello schema di decreto legislativo si prevedeva che le immagini raccolte venissero automaticamente sottoposte a trattamento automatizzato, con memorizzazione e conservazione dei dati per un periodo di sette giorni.
Nel parere reso dal Garante della Privacy in relazione allo schema di decreto legislativo di giugno[4] si evidenziava tuttavia come una simile disciplina si ponesse in contrasto con l’art. 26, par. 10, AI Act, che «legittima l’uso del riconoscimento facciale a posteriori esclusivamente per ricerche mirate ex post di persone sospettate o condannate per aver commesso un reato». Di conseguenza, ad avviso del Garante, «l'elaborazione dei dati biometrici non dovrebbe avvenire automaticamente e indiscriminatamente al momento della ripresa video da parte dei sistemi di videosorveglianza, ma solo sulle tracce registrate, in ragione di una specifica esigenza operativa». Il d.lgs. 160/2026 recepisce le indicazioni del Garante e all’art. 10, co. 4, stabilisce che l’elaborazione dei dati biometrici delle immagini può avvenire soltanto successivamente alla commissione del reato, per effettuare il «confronto a posteriori con i dati biometrici estratti dalle immagini del volto della persona indiziata del reato».
2.1.3. Per affinità con le questioni esaminate fino ad ora, merita di essere analizzata qui – benché contenuta nel Titolo II del d.lgs. 160/2026 (su cui v. infra, par. 2.2. ss.) – la disciplina dell’utilizzo dell’i.a. nell’ambito del procedimento penale. L’art. 13, in particolare, introduce nel codice di procedura penale l’art. 359-ter, rubricato «Identificazione e localizzazione mediante sistemi di intelligenza artificiale per l’identificazione biometrica remota in tempo reale», che consente l’impiego dei sistemi di identificazione biometrica in tempo reale, anche nell’ambito del procedimento penale, quando occorra confermare l’identificazione di una persona nei cui confronti vi siano sufficienti indizi della commissione di uno dei delitti di cui all’allegato II dell’AI Act[5], puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero procedere alla ricerca mirata, anche mediante localizzazione, di una persona indiziata dei medesimi delitti (co. 1). Analoga possibilità è prevista per la ricerca di latitanti (co. 2) e di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale (co. 4).
Rispetto a quanto previsto dallo schema di giugno, il comma 3 dell’art. 359-ter c.p.p. precisa – in linea con quanto stabilito per l’identificazione “in tempo reale” effettuata nell’ambito delle attività svolte dalle forze dell’ordine (v. supra, par. 2.1.1.) – che i set di dati di confronto utilizzati per confermare l’identità delle persone ricercate devono essere specificamente costituiti per ciascun utilizzo e devono essere cancellati al termine della validità della specifica autorizzazione. Resta ferma, per il resto, la disciplina già prevista dallo schema di decreto legislativo:
(i) l’identificazione biometrica deve essere richiesta dal p.m. al g.i.p., che provvede con decreto motivato, delimitando l’area geografica di applicazione, indicando le persone specificamente ricercate e determinando il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a quindici giorni, prorogabili (co. 5 e 6);
(ii) nei casi d’urgenza, il pubblico ministero può disporre l’utilizzo del sistema di i.a. con decreto motivato, soggetto a successiva convalida del g.i.p.; quando non sia possibile attendere il provvedimento del p.m., l’attivazione può essere effettuata dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che senza ritardo, e comunque entro le successive dodici ore, trasmettono la richiesta di autorizzazione al p.m. (co. 7);
(iii) nel caso in cui i sistemi di i.a. siano stati impiegati fuori dai casi consentiti dalla legge o in assenza di autorizzazione, i risultati acquisiti sono inutilizzabili (co. 8).
2.2. Il Titolo II del d.lgs. 160/2026 contiene, come già anticipato, «[d]isposizioni penali, sostanziali e processuali, in materia di realizzazione e impiego illeciti dei sistemi di intelligenza artificiali e disposizioni processuali civili in materia di risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo dei medesimi sistemi».
Sul piano del diritto penale sostanziale, l’art. 12 introduce all’art. 437-bis c.p. il reato di «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi», il cui testo riportiamo integralmente:
Art. 437-bis (Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi) — Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana è punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da due a otto anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi indicati al primo comma, altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio è punito, qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, con la reclusione da due a sei anni. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Se taluno dei fatti previsti dal comma primo è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto.
L’utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana è punito con le pene previste dal primo comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato.
Il testo definitivo dell’art. 437-bis c.p. si discosta sotto alcuni profili dalla formulazione che era contenuta nello schema di decreto approvato a giugno:
(i) in tutte le fattispecie, il riferimento al “pericolo concreto” è stato sostituito con il riferimento al “pericolo”;
(ii) nel primo comma è stato eliminato il riferimento all’“utilizzo professionale” dei sistemi di i.a.; al contempo, è stato aggiunto un quarto comma specificamente riservato all’utilizzatore professionale;
(iii) in tutti i commi, l’ipotesi di reato più lieve è quella relativa alla verificazione di un pericolo “per la vita o l’incolumità pubblica o individuale”, mentre l’ipotesi più grave riguarda il pericolo “per la sicurezza dello Stato”. Nello schema di decreto legislativo, la cornice edittale più elevata era invece riservata, oltre che ai casi di pericolo per la sicurezza dello Stato, anche alle ipotesi di pericolo per l’incolumità pubblica.
2.2.1. Il d.lgs. 160/2026 incide inoltre, mediante l’art. 15, sul d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, inserendo nell’elenco dei reati presupposto, all’art. 25-vicies (Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale), sia il nuovo art. 437-bis c.p. (v. supra, par. 2.2), sia il reato di Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente (art. 612-quater c.p.), introdotto dalla legge 132/2025.
2.3. Il Capo II del Titolo II del d.lgs. 160/2026 è infine dedicato agli «[s]trumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale». Tra i profili di maggiore interesse – rimasti invariati rispetto allo schema di decreto approvato a giugno – ci limitiamo a segnalare:
(i) l’introduzione di meccanismi di disclosure degli elementi di prova relativi al funzionamento del sistema di i.a. coinvolto nella verificazione di un danno, quando «l'istante presenta fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema di intelligenza artificiale e il danno lamentato» (art. 17, co. 1);
(ii) il riconoscimento, nel caso in cui il danno derivi dalla violazione di obblighi previsti dall’AI Act, di una presunzione di causalità tra la suddetta violazione e il danno (art. 18);
(iii) la previsione in base alla quale la conformità del sistema di i.a. al Regolamento non esclude di per sé la responsabilità del convenuto (art. 19);
(iv) la norma che prevede la possibilità, per il danneggiato, di promuovere azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura della responsabilità civile al convenuto (art. 20).
3. Passiamo, ora, all’esame del d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, che riguarda i poteri delle autorità nazionali e la formazione in materia di i.a.
3.1. Dopo un primo Capo – composto da un solo articolo – contenente le definizioni, il Capo II è dedicato ai poteri delle autorità nazionali a vario titolo competenti in materia: Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e Agenzia per l’Italia digitale (AgID), con alcune competenze settoriali riservate alla Banca d’Italia, alla CONSOB, all’IVASS, e al Garante per la protezione dei dati personali.
Segnaliamo, inoltre, sempre al Capo II, la definizione della disciplina sanzionatoria amministrativa (di particolare interesse, per il penalista, stante la sua possibile inclusione nella nozione sostanziale di matière pénale). Rispetto allo schema di decreto approvato a giugno, il testo definitivo ha rimodulato il regime delle sanzioni pecuniarie, in linea con quanto previsto dall’art. 99 dell’AI Act (dedicato, per l’appunto, alle sanzioni):
(i) per la violazione del divieto di pratiche di i.a. vietate è prevista una sanzione fino a 35 milioni di euro o, se superiore, fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo (art. 23, co. 1);
(ii) per la violazione degli obblighi stabiliti dall’AI Act per i fornitori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e utilizzatori professionali, è prevista una sanzione fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato (art. 23, co. 2);
(ii) per la comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità competenti, è prevista una sanzione fino a 7,5 milioni di euro o all’1% del fatturato (art. 23, co. 3).
Il d.lgs. 179/2026 introduce, inoltre, un illecito amministrativo che non è espressamente previsto dall’art. 99 AI Act. Si tratta, in particolare, dell’art. 23, co. 4, che prevede una specifica sanzione «fino a un milione di euro o, se superiore, allo 0,5% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente» per la violazione degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di i.a. ad alto rischio (art. 27 AI Act) e al diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali (art. 86 AI Act).
3.2. Il Capo III interviene poi sulla formazione in materia di intelligenza artificiale, prevedendo percorsi di alfabetizzazione rivolti a studenti, docenti, professionisti, pubbliche amministrazioni e magistrati. Quanto a questi ultimi, in particolare, il d.lgs. 179/2026 affida alla Scuola superiore della magistratura il compito di avviare percorsi formativi in materia di i.a.
3.3. Sempre al Capo III segnaliamo, infine, l’art. 42, rubricato «Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»: un’altra novità del d.lgs. 179/2026 rispetto allo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri a giugno. Di particolare interesse (anche) per i penalisti è il comma 2, che stabilisce che «[l]’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza è valutato nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008». Ne consegue che la mancata (o inadeguata) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall’i.a. potrebbe avere ricadute – nel caso di infortuni sul lavoro – sull’accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
[1] Sulla legge 132/2025 v., limitandoci ai contributi pubblicati in questa Rivista, B. Fragasso, Profili penalistici della legge sull’intelligenza artificiale: osservazioni a prima lettura, 16 ottobre 2025; F. Mucciarelli, Intelligenza artificiale e condotte manipolative su strumenti finanziari: una nuova aggravante con effetto attenuante, 17 ottobre 2025; L. Picotti, I contenuti penali della legge sull’intelligenza artificiale, 2 dicembre 2025; N.M. Maiello, Prime riflessioni sulla delega al Governo nella l. 23 settembre 2025, n. 132. Verso una responsabilità penale per fatto artificiale?, 11 dicembre 2025.
[2] Gli artt. 8 e 9, d.lgs. 160/2026, non identificano il titolare del trattamento in relazione all’identificazione biometrica remota “in tempo reale”. L’art. 10, co. 5, stabilisce invece che il titolare del trattamento per l’identificazione biometrica “da remoto” sia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.
[3] Il c.d. FRIA consiste nella valutazione preventiva dei rischi prevedibili che l’utilizzo di un sistema di i.a. può comportare per i diritti fondamentali, tenuto conto, tra l’altro, della durata dell’impiego, delle categorie di persone coinvolte, delle tecniche di sorveglianza previste e delle misure correttive da adottare in caso di concretizzazione dei rischi (art. 27 AI Act). L’art. 27 AI Act impone il FRIA agli utilizzatori professionali (c.d. deployer), qualora essi siano organismi di diritto pubblico o enti privati che forniscono servizi pubblici, o, ancora, enti che utilizzano un sistema di i.a. per la valutazione del merito creditizio o dei rischi assicurativi.
[4] Garante per la protezione dei dati personali, Parere sui Titoli I e III dello schema di decreto legislativo volto ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, Registro dei provvedimenti n. 531 del 14 luglio 2026, doc. web n. 10275606.
[5] L’Allegato II dell’AI Act, in particolare, menziona le seguenti forme di criminalità: terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale di minori e pornografia minorile; traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; omicidio volontario, lesioni gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani; traffico illecito di materie nucleari e radioattive; sequestro, detenzione illegale e presa di ostaggi; reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; illecita cattura di aeromobile o nave; violenza sessuale; reato ambientale; rapina organizzata o a mano armata; sabotaggio; partecipazione a un'organizzazione criminale coinvolta in uno o più dei reati elencati sopra.