ISSN 2704-8098
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  Nota a sentenza  
25 Febbraio 2021


Concorso omissivo dei sindaci nella bancarotta (semplice) degli amministratori: la Cassazione torna a precisare gli accertamenti necessari per l’affermazione della responsabilità penale

Nota a Cass. pen., Sez. V, sent. 21 settembre 2020 (dep. 19 ottobre 2020), n. 28848, Pres. Miccoli, est. Borrelli



Abstract. La sentenza in commento si confronta con uno dei temi classici del diritto penale commerciale, vale a dire la responsabilità dei sindaci per i reati di bancarotta commessa dagli amministratori. Indicando analiticamente i differenti passaggi logico-giuridici che il giudice del merito è tenuto a compiere nell’accertamento dell’eventuale responsabilità penale dei controllori, la Corte di cassazione sembra assumere un approccio garantista, che – ove seguito – potrebbe rendere più difficoltoso chiamare gli stessi a rispondere dei delitti loro ascritti. Dopo aver analizzato le principali considerazioni esposte all’interno della motivazione, l’articolo si propone di evidenziare le maggiori criticità che ancora permangono rispetto al modulo della responsabilità omissiva dei gatekeepers all’interno degli enti collettivi. Nel fare ciò, si confronterà la posizione dei sindaci con quella di un’altra categoria di soggetti a cui sono affidate funzioni di controllo, ovverosia gli amministratori non esecutivi, sottolineando le differenze ricavabili dalla disciplina civilistica e le loro ricadute in ambito penale.

SOMMARIO. 1. Premessa. – 2. Il caso di specie. – 3. Le soluzioni giuridiche offerte dalla Suprema Corte. – 4. Alcuni spunti di riflessione. – 4.1. I poteri e doveri attribuibili ai sindaci. – 4.2. La differente posizione degli amministratori privi di delega. – 5. Le difficoltà nella ricostruzione del nesso causale. – 6. Conclusioni.

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.