ISSN 2704-8098
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  Notizie  
30 Maggio 2025


Una recente pronuncia della Cassazione in materia di procedura di prevenzione patrimoniale e curatela fallimentare

Cass., Sez. VI, sent. 9 aprile 2025 (dep. 26 maggio 2025), n. 19469, Pres. De Amicis, Est. Raddusa



Segnaliamo ai lettori una recente pronuncia con cui la Sesta Sezione della Cassazione ha affermato che la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria non può considerarsi vincolante per gli organi della procedura di prevenzione «non solo e tanto perché gli stessi sono rimasti estranei al relativo giudizio ma anche per le […] ragioni che attribuiscono solo al giudice della prevenzione la competenza funzionale riguardante la verifica dei diritti opponibili alla confisca (tant’è che con le modifiche apportate al d.lgs. n. 159 del 2011 con la legge n. 161 del 2017, non applicabile alla specie, è stato previsto, in termini di piena coerenza sistematica, una nuova ipotesi di sospensione del giudizio civile, nel caso condizionata alla definitività della confisca, che, laddove intervenga, rende inutile la prosecuzione dell’azione civilistica perché destinata produrre effetti solo nei confronti del proposto o del soggetto cui risulta formalmente ascritta la titolarità del bene ablato)».

La Cassazione ha ulteriormente precisato che la pronuncia che ha riscontrato i profili costitutivi della revocatoria non fa stato «nei confronti della procedura: l’avvento del sequestro e della successiva confisca, in assenza di una valutazione di segno contrario resa dal giudice della prevenzione, rende infatti indifferente l’accoglimento della domanda di revocatoria e non determina alcuna retroazione del bene nel patrimonio del venditore – qui la Curatela ricorrente – trattandosi di effetto che non può prescindere da una verifica in tal senso resa nel corso del giudizio di prevenzione, nel contraddittorio con il titolare della eventuale posizione pretermessa».

In allegato può leggersi il testo della sentenza.  

 

(Elisa Grisonich)