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04 Febbraio 2022


Il “carcere duro” e gli internati in misura di sicurezza: qualche riflessione a margine di un’importante sentenza della Corte costituzionale

Nota a Corte cost., sent. 21 ottobre 2021, n. 197, Pres. Coraggio, red. Zanon



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Abstract. Il contributo analizza la sentenza costituzionale n. 197 del 2021, con cui la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), sollevate dalla Corte di Cassazione in riferimento agli articoli 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7 e 4, prot. n. 7, CEDU, nella parte in cui le evocate disposizioni penitenziarie prevedono la possibilità di applicare il regime detentivo speciale anche nei confronti degli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva. L’analisi si sofferma, in particolare, sulle ricadute applicative del dictum e sui possibili riflessi de jure condendo, prospettando la “messa a regime costituzionale” della casa di lavoro, attraverso il riconoscimento della liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 ord. penit., e la concessione di licenze sperimentali, innescando un “circolo virtuoso” di sviluppo positivo sul recupero sociale degli internati, alla luce del principio che la compressione dei diritti fondamentali della persona deve rispondere a rigorosi criteri di necessità e di proporzione e non può mai tradursi in limitazioni tali da violare la dignità della persona umana, che rimane valore imprescindibile e baricentrico nel bilanciamento degli interessi in gioco.

SOMMARIO: 1. Una sentenza “di principi” e un importante persuasive precedent. – 2. Le questioni sottoposte al vaglio di costituzionalità: la connotazione afflittiva dell’internamento aggravato dal “41-bis” e il contrasto con il principio di legalità costituzionale e convenzionale. – 3. La prolungata durata della misura di sicurezza e la lesione del principio di proporzionalità. – 4. Una misura di sicurezza privata della sua essenziale funzione risocializzante, ridotta a mero duplicato della pena detentiva. – 5. Le prospettazioni delle parti. – 6. La risposta del Giudice delle leggi: i principi di adeguatezza e proporzionalità le guidelines nell’applicazione delle misure limitative. – 7. Le misure limitative non possono integrare trattamenti contrari al senso di umanità o vanificare la finalità rieducativa. – 8. Lo “statuto differenziale” degli internati impone un’applicazione peculiare delle limitazioni. – 9. Il disconoscimento della premessa logico-giuridica apre la strada all’interpretativa di rigetto. – 10. La congruità della risposta “sanzionatoria” è assicurata dalla valutazione “individualizzata” del giudice (e del ministro della giustizia). – 11. Uno sguardo oltre il dictum costituzionale. – 12. La “messa a regime costituzionale” della casa di lavoro.

* In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.