Trib. sorv. Milano, ord. 24 marzo 2023 (dep. 27 marzo 2023), n. 3862, Pres. Di Rosa, rel. Anedda
Segnaliamo ai lettori e pubblichiamo in allegato l'ordinanza depositata il 27 marzo 2023 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza - avanzata dalla difesa di Cospito il 3 marzo 2023 - di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 147 co. 1 n. 2 c.p., 684 c.p.p. e 47 ter co. 1. o.p.
Tali disposizioni consentono al Tribunale di sorveglianza di disporre, in luogo del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, l'applicazione della detenzione domiciliare, durante la quale prosegue l'esecuzione della pena. Presupposto per l'applicazione della detenzione domiciliare è che ricorrano i presupposti per il rinvio dell'esecuzione della pena. Secondo la difesa di Cospito, sarebbe questo il caso in ragione delle "condizioni di grave infermità fisica" in cui versa il detenuto, a seguito dello sciopero della fame intrapreso da ottobre dell'anno scorso per protesta contro il regime carcerario di cui all'art. 41 bis ord. penit. Sciopero della fame che ha determinato la perdita di oltre 45 kg di peso, con serio impatto sulle condizioni generali di salute.
Nel rinviare al testo dell'ordinanza annotata - qui pubblicata tempestivamente, per il rilevante interesse - segnaliamo come il Tribunale di sorveglianza ha in particolare fondato la propria decisione su alcuni principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 6 s.), dopo avere sottolineato come, nel caso di specie, le condizioni di infermità fisica sono la conseguenza di un consapevole e libero gesto di protesta del detenuto. Nel passo forse più significativo dell'ordinanza - che potrà alimentare ulteriormente il dibattito relativo al caso Cospito - il Tribunale afferma, citando una sentenza della Cassazione, che non si può "pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa".
Va inoltre segnalato che il Tribunale si è dichiarato incompetente a pronunciarsi su un'ulteriore istanza, volta al collocamento permanente nel Reparto di Medicina protetta dell'Ospedale San Paolo di Milano. Non è pertanto da escludersi che tale istanza possa essere riproposta al competente Magistrato di Sorveglianza.
(Gian Luigi Gatta)