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05 Aprile 2023


Regime speciale ex art. 41 bis co. 2 o.p.: il rapporto e le raccomandazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale


Segnaliamo e pubblichiamo in allegato il rapporto sul regime speciale ex art. 41 bis o.p. a cura del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

I dati contenuti nel rapporto - riferiti al 27 febbraio 2023 - sono stati raccolti ed elaborati all'esito della visita di tutte le Sezioni a regime detentivo speciale ex art. 41 bis co. 2  e costituiscono un aggiornamento del precedente rapporto sullo stesso tema, pubblicato dal Garante nazionale nel febbraio 2019. 

Pur rinviando alla lettura del rapporto, ci preme segnalare alcuni dati rilevanti: a fine febbraio 2023, le persone sottoposte al regime speciale ex articolo 41 bis co. 2 o.p sono 740, tra cui 12 donne, distribuite in 60 reparti all’interno di 12 Istituti. Tra queste, 234 persone hanno tra i 60 e 69 anni, 87 hanno più di 70 anni.  

Sempre dal rapporto si apprende che delle 740 persone sottoposte al regime 41 bis co. 2 o.p., 35 risultano detenute in 11 “Aree riservate”, ossia "circuiti speciali con ancora maggiori restrizioni". Le Aree riservate - evidenzia il Garante - "non sono previste da alcuna norma di legge, ma giustificate in base a una specifica interpretazione dell’articolo 32 del Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario che prevede sezioni a cui sono assegnati «I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele»".

Alla luce del quadro complessivo emerso dalle visite e dai dati raccolti, il Garante nazionale sottolinea la "necessità di una riflessione integrale sulla legge. In particolare, sulla compatibilità di tale regime con il diritto alla finalità rieducativa della pena, di cui è titolare ogni persona detenuta in ragione della prescrizione obbligatoria che l’articolo 27 comma 3 della Costituzione detta allo Stato per ogni genere di pena", e invita a riflettere sulla "possibilità di un limite massimo di durata della misura" nonchè "sul rischio della sovrapposizione di tale regime con altre forme di separazione".

 

Il Garante nazionale, infine, raccomanda alle Autorità responsabili:

  • che non si protragga il regime speciale previsto dall’articolo 41 bis co. 2 o.p. fino al termine dell’esecuzione di una pena temporanea;
  • che siano abolite tutte le “aree riservate”;
  • che tutti gli ambienti siano scrupolosamente riconfigurati in modo tale da permettere un sufficiente passaggio di aria fresca e di luce naturale, a partire dalla rimozione delle schermature delle finestre, salvi i casi limitatissimi in cui siano indispensabili a impedire il contatto con altri detenuti o con personale esterno;
  • che siano ripensati e adeguati i cortili di passeggio in maniera da non incidere negativamente sulla capacità visiva e consentire effettivamente attività fisica e sportiva;
  • che sia avviato con urgenza un percorso di alfabetizzazione e istruzione di base per coloro che ne fanno richiesta
  • che siano adottati lettori di libri elettronici, in modalità ovviamente offline, in modo da consentire un maggiore accesso alla lettura e allo studio in condizioni di assoluta sicurezza;
  • che sia reso effettivo in tutti gli Istituti l’accesso all’acquisto o all’abbonamento a organi di stampa, salvo preclusioni che siano giustificate individualmente dall’eventuale rischio di possibile comunicazione con l’esterno; che sia emanata una nuova Circolare sulle modalità di attuazione del regime speciale con linee-guida generali che assicurino l’esclusione di misure restrittive non strettamente funzionali alla prevenzione dei collegamenti interni ed esterni con la criminalità organizzata;
  • che per ogni persona internata sottoposta alla misura della sicurezza della “Casa di lavoro” sia pianificato un progetto individuale nell’ambito del quale si inserisce il lavoro, nella prospettiva del rientro della persona stessa nella comunità sociale.

 

(Giulia Mentasti)