Cass., Sez. un., sent. 16 luglio 2020 (dep. 29 settembre 2020), n. 27104, Pres. Fumu, Est. Zaza, ric. Calella
In attesa di ospitare contributi di illustrazione e commento, segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione «se, in tema di misure cautelari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza, che abbia disposto o confermato la misura, il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione dall'art. 311, comma 5-bis, c.p.p., decorra dalla data dell'arrivo alla cancelleria del tribunale o alla cancelleria della sezione del riesame del fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, ovvero dalla data in cui il tribunale riceva nuovamente dall'autorità procedente gli atti ad essa richiesti a norma dell'art. 309, comma 5, c.p.p.».
Riportiamo di seguito il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite, anticipato dall'informazione provvisoria diffusa all'esito della camera di consiglio del 16 luglio scorso: « Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse cadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., con inizio di decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale ».
In questa Rivista può leggersi una nota all’ordinanza di rimessione a firma di Fabio Alonzi.