Cass., Sez. un., c.c. 23 aprile 2020, Pres. Carcano, Rel. Pistorelli, proc. Giacobbo
Con ordinanza n. 46495 del 2019, la VI Sezione della Corte di cassazione, preso atto della pluralità di orientamenti contrastanti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, chiedeva alle Sezioni unite di chiarire la questione «se, e a quali condizioni, sia impugnabile, da parte del pubblico ministero, l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia dichiarato l'incompetenza per territorio del giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare impugnata e, esclusa la ricorrenza dei presupposti per il mantenimento temporaneo della efficacia della stessa per ragioni di urgenza, abbia altresì annullato la relativa ordinanza applicativa».
In base a quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal servizio novità della Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 23 aprile le Sezioni unite (su parere conforme del Procuratore generale) hanno dato al quesito la seguente soluzione: «ferma restando l'inammissibilità del ricorso in merito alla declaratoria di incompetenza, il pubblico ministero ha interesse ad impugnare il provvedimento con il quale il tribunale del riesame, rilevata l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari, annulli, per carenza delle condizioni di applicabilità, l'ordinanza con cui quello stesso giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, a condizione che l'impugnazione sia funzionale all'operatività dell'art. 27 c.p.p.».
In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione.
(F.L.)