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  Notizie  
20 Luglio 2020


Le Sezioni unite sul giudizio di rinvio per il riesame di un provvedimento cautelare: opera l'ordinario regime dei termini, con decorrenza dal momento in cui pervengono nella cancelleria del tribunale gli atti trasmessi dalla Cassazione (informazione provvisoria)


Con ordinanza 4125/2020, la VI Sezione della Cassazione ha chiesto l’intervento delle Sezioni unite in relazione alla questione, controversa nella giurisprudenza di legittimità a seguito dell’introduzione del comma 5-bis nell’art. 311 c.p.p., «se, in tema di misure cautelari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza, che abbia disposto o confermato la misura, il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione dall'art. 311, comma 5-bis, c.p.p., decorra dalla data dell'arrivo alla cancelleria del tribunale o alla cancelleria della sezione del riesame del fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, ovvero dalla data in cui il tribunale riceva nuovamente dall'autorità procedente gli atti ad essa richiesti a norma dell'art. 309, comma 5, c.p.p.».

In base a quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 16 luglio scorso le Sezioni unite hanno dato al quesito la soluzione: «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse cadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., con inizio di decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale».

In attesa delle motivazioni, può leggersi in questa Rivista l’ordinanza di rimessione, con un commento di Fabio Alonzi.

(F.L.)