Cass., Sez. un., sent. 27 febbraio 2020 (dep. 9 aprile 2020), n. 11803, Pres. Carcano, Est. Caputo, ric. Ramondo
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza relativo alle tempistiche di presentazione dell'istanza di riesame da parte del soggetto sottoposto a misura cautelare personale.
Sulla questione può leggersi in questa Rivista la nota all'ordinanza di rimessione a firma di Antonio Gatto.
In attesa di ospitare contributi di approfondimento, riportiamo di seguito il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite e anticipato dall'informazione provvisoria diffusa all'esito della camera di consiglio del 27 febbraio 2020.
«Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all’udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento ai sensi dell’art. 309 comma 9-bis cod. proc. pen.».
(Francesco Lazzeri)