Cass., Sez. VI, ord. 9 novembre 2021 (dep. 16 febbraio 2022), n. 5551, Pres. Mogini, est. Giordano, ric. O.D.
A seguito del decreto di assegnazione alle Sezioni unite da parte del Primo Presidente aggiunto della Cassazione, pubblichiamo in allegato l'ordinanza con cui – come segnalato dall'informazione provvisoria del 9 novembre scorso – la Sezione VI aveva deliberato la rimessione del ricorso al massimo collegio affinché chiarisse la seguente questione, per cui è stato rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: «se nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona sia ammissibile il ricorso per cassazione della persona offesa avverso l’ordinanza con cui sia stata disposta la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva (diversa dal divieto di espatrio o dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) in violazione del diritto al contraddittorio attribuito alla stessa persona offesa dall’art. 299, comma 3, cod. proc. pen. (fattispecie in cui la sostituzione della misura è stata disposta, su richiesta del Pubblico Ministero, prima del decorso del termine di due giorni successivi alla notifica della richiesta, entro il quale la persona offesa può presentare memorie)».
L'udienza per la discussione è stata fissata al 14 luglio 2022.