Cass., Sez. un., ud. 26 settembre 2024, Pres. Cassano, est. Scarcella (informazione provvisoria)
In materia di processo in absentia, era sorto un contrasto giurisprudenziale sulla immediata ricorribilità per cassazione della nuova sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato ex art. 420 quater c.p.p., introdotta dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Alla luce di ciò, con ordinanza n. 23056 del 2 aprile 2024 (consultabile in allegato), la Terza sezione della Cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione: «se la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420 quater cod. proc. pen. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen.».
Secondo l’informazione provvisoria n. 13/2024 diramata dalla Suprema Corte (sempre consultabile in allegato), all’esito dell’udienza del 26 settembre 2024 le Sezioni unite hanno dato soluzione al quesito in senso affermativo, sostenendo che «il provvedimento è ricorribile per cassazione ad opera delle parti per tutti i motivi elencati nell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.».
Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate non appena depositate.
(Elisa Grisonich)