Cass., Sez. F, u.p. 3 agosto 2021, Pres. Tardio, est. Serrao
Informiamo i lettori che all’esito dell’udienza del 3 agosto scorso, secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal Servizio novità della Suprema Corte, la Sezione feriale della Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «In virtù della disposizione di cui all’art. 7, comma 2, decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, entrato in vigore in pari data, ai procedimenti penali in cassazione per i quali l’udienza di trattazione è fissata nei mesi di agosto e settembre 2021 non si applicano le disposizioni che – previste, tra le altre, per il giudizio di cassazione dall’art. 23, comma 8, periodi dal primo al quinto, del decreto-legge n. 137 del 2020 – sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 dal primo comma dello stesso art. 7.
Per effetto di detta deroga alla generale previsione di proroga della disciplina emergenziale, lo svolgimento nell’indicato spazio temporale della udienza di trattazione è soggetto, a prescindere dalla data del decreto di fissazione, alla disciplina ordinaria, che prevede l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti private, non subordinato alla richiesta di discussione orale, alla pubblica udienza ex art. 614 cod. proc. pen. e all’udienza in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen.».
(F.L.)