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  Notizie  
01 Agosto 2020


Covid-19 e sospensione del corso della prescrizione del reato nei procedimenti rinviati dalla Corte di cassazione (art. 83, co. 3 bis d.l. n. 18/2020): rimessa alle S.U. una rilevante questione interpretativa

Primo Presidente della Corte di cassazione, decreto del 15.7.2020



 

1. Segnaliamo ai lettori che, con decreto del 22 luglio 2020, il Primo Presidente della Corte di cassazione, su segnalazione dell’ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi della I Sezione penale, ha assegnato ai sensi dell’art. 610, co. 2 c.p.p. alle Sezioni unite il ricorso in un procedimento (n. 3349/2020, ric. Sanna) nel quale viene in rilievo una questione interpretativa attinente alla sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione, disposta in ragione dell’emergenza Covid-19. L’udienza è stata fissata per il 24 settembre 2020.

 

2. La questione riguarda in particolare l’interpretazione dell’art. 83, co. 3 bis d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, che così dispone: “Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020”. Il dubbio riguarda il significato da attribuire all’espressione “procedimenti pendenti…e pervenuti alla cancelleria”, che si presta a differenti letture.

Secondo una tesi restrittiva, fatta propria dalla Quinta Sezione penale (ud. 14 luglio 2020, Pres. De Gregorio, Rel. Caputo, ric. Lungaro, proc n. 40761/2019 – notizia di decisione n. 3 del 15 luglio 2020), ai fini dell’integrazione della causa sospensiva del termine prescrizionale di cui al citato art. 83, co. 3 bis i requisiti dell’essere pervenuto il procedimento alla cancelleria nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 e dell’essere pendente nel medesimo periodo devono operare congiuntamente.  Ciò comporta che, nel giudizio di legittimità, la sospensione della prescrizione non opera nei procedimenti pervenuti in cancelleria prima del 9 marzo 2020, per quanto pendenti, al pari degli altri, nel periodo emergenziale.

Secondo una diversa possibile lettura, invece, non è necessaria la coesistenza dei due requisiti: ciò che rileva, ai fini della citata disposizione, è l’iscrizione a ruolo del procedimento, che ne determina la pendenza nel predetto periodo, e non l’arrivo del fascicolo in cancelleria nel periodo stesso. Il riferimento ai procedimenti “pervenuti in cancelleria” non avrebbe pertanto una funzione limitativa del novero dei procedimenti rispetto ai quali opera davanti alla Cassazione la sospensione del corso della prescrizione del reato, ma integrerebbe la previsione legale precisando che la causa sospensiva riguarda anche i procedimenti già iscritti a ruolo (e pertanto pendenti) ma non ancora, appunto, pervenuti in cancelleria. In altri termini, se il legislatore avesse voluto limitare la sospensione ai procedimenti pervenuti in cancelleria nel predetto periodo, non avrebbe menzionato i procedimenti pendenti in genere.

 

3. La questione ha evidenti risvolti pratici, essendo decisiva per il computo del termine di prescrizione del reato nei procedimenti rinviati davanti alla Corte di cassazione durante il periodo emergenziale; e si sa quanto sia rilevante questa operazione, nel giudizio di ultima istanza, essendo decisiva per la stessa calendarizzazione delle udienze, in modo tala da evitare che un ritardo nella fissazione dell’udienza determini, in ‘zona Cesarini’, la maturazione del termine di prescrizione del reato.

Nel merito, la soluzione accolta dalla Quinta Sezione, pur fedele al dato letterale della citata disposizione, sembra prestare il fianco a rilevi sotto il profilo della ragionevolezza: non sembra infatti ragionevole escludere che il corso della prescrizione sia sospeso nei procedimenti pendenti in Cassazione e rinviati in ragione dell’emergenza solo perché il fascicolo è pervenuto in cancelleria prima del 9 marzo 2020. La ratio legis è di ancorare la causa sospensiva al rinvio delle udienze, in ragione della situazione di emergenza; e il rinvio delle udienze ha interessato anche i procedimenti pervenuti nella cancelleria della S.C. prima della predetta data.

Per evitare esiti irragionevoli, le S.U. saranno chiamate a vagliare la possibilità di valorizzare diversamente la lettera della legge e, in particolare, il riferimento ai procedimenti 'pervenuti' alla cancelleria della Corte. Quel riferimento potrebbe essere letto in funzione integrativa rispetto al concetto di procedimenti pendenti; come a dire che il legislatore ha riferito la causa sospensiva a tutti i procedimenti già 'pendenti' in Cassazione (già pervenuti quindi in cancelleria) alla data di entrata in vigore della disposizione (introdotta in sede di conversione del d.l. n.- 18/2020) e inoltre a quelli la cui pendenza si determina (rectius, si determinerà) con l'arrivo in cancelleria del ricorso nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020.