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30 Novembre 2020


La decisione delle Sezioni unite sui presupposti per l’operatività della disciplina emergenziale di sospensione della prescrizione nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione (informazione provvisoria)

Cass., Sez. un., u.p. 26 novembre 2020, Pres. Cassano, Rel. Pistorelli



Con decreto del 22 luglio 2020, il Primo Presidente della Corte di cassazione, su segnalazione dell’ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi della I Sezione penale, aveva assegnato il ricorso alle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 610 c. 2 c.p.p., affinché risolvessero una questione interpretativa attinente alla sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione, disposta in ragione dell’emergenza covid.

La questione controversa – illustrata in questa Rivista in un contributo di Gian Luigi Gatta – era «se la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette.

All’esito dell’udienza del 24 settembre scorso le Sezioni unite avevano ritenuto di rinviare l’esame della questione in attesa che la Corte costituzionale si pronunciasse sulla legittimità della disciplina che ha sospeso la prescrizione per ragioni connesse all’emergenza covid (la Consulta ha assunto la propria decisione il 18 novembre, dichiarando le questioni infondate).

All’esito dell’udienza del 26 novembre, esaminata infine la questione, le Sezioni unite – secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dall’ufficio stampa della Suprema Corte – hanno dato la seguente soluzione.

«La sospensione della prescrizione di cui all’art. 83 comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020 opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione che siano pervenuti alla cancelleria stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Il corso della prescrizione è rimasto sospeso ex lege, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 del citato art. 83, dal 9 all’11 maggio 2020, nei procedimenti nei quali nel suddetto periodo era stata originariamente fissata udienza e questa sia stata rinviata ad una data successiva al termine del medesimo.

Analogamente, ai sensi del successivo comma 9 dello stesso art. 83, la prescrizione è rimasta sospesa dal 12 maggio al 30 giugno 2020 nei procedimenti in cui in tale periodo era stata fissata udienza e ne è stato disposto il rinvio a data successiva al termine del medesimo in esecuzione del provvedimento emesso dal capo dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. g).

Nel caso in cui il provvedimento ex art. 83, comma 7, lett. g) del citato decreto legge sia stato adottato successivamente al 12 maggio 2020, la sospensione decorre dalla data della sua adozione.

Le Sezioni unite hanno, altresì, precisato che i due periodi di sospensione suindicati si sommano in riferimento al medesimo procedimento esclusivamente nell’ipotesi in cui l’udienza, originariamente fissata nel primo periodo di sospensione obbligatoria, sia stata rinviata a data compresa nel secondo periodo e, quindi, ulteriormente rinviata in esecuzione del provvedimento del capo dell’ufficio».

(Francesco Lazzeri)