Cass., Sez. un., sentt. 26 settembre 2019 (dep. 17 luglio 2020), nn. 21368 e 21369, Pres. Carcano, Est.Tardio
Segnaliamo ai lettori che il 17 luglio scorso sono state depositate due sentenze con cui le Sezioni unite hanno affrontato questioni attinenti alla previsione di cui all’art. 448 comma 2-bis c.p.p.
La sentenza 21638/2020 ha affermato il seguente principio di diritto: «A seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione della pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo tra le parti».
La sentenza 21369/2020 ha formulato il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 c.p.p.».