Cass. Sez. IV, sent. 15 dicembre 2025 (ud. 2 dicembre 2025), n.40243, Pres. Montagni, rel. Serrao
*Contributo pubblicato nel fasicicolo 3/2026.
1. Nel 2008 usciva un volume intitolato Il male che non scompare. Storia e conseguenze dell’uso dell’amianto nell’Italia contemporanea[1]. A quasi vent’anni di distanza, quel titolo suona sinistramente profetico. I procedimenti penali per morti da amianto, versione italiana di una asbestos litigation diffusa su scala mondiale, non solo non sono ancora esauriti, ma anzi continuano ad alimentare un tormentato filone giurisprudenziale, costellato da contrasti inquadrabili nella più ampia e a sua volta controversa materia dei rapporti tra diritto e scienza. La vicenda che ci accingiamo a illustrare rappresenta un nuovo capitolo di questa lunga e triste saga. Un capitolo, come vedremo, caratterizzato dal riproporsi di problemi divenuti ormai paradigmatici delle difficoltà di accertamento del nesso causale tra esposizioni nocive prolungate e patologie lungo-latenti, ma al contempo anche dall’emergere di spunti argomentativi inediti ai quali occorrerà prestare particolare attenzione.
2. La vicenda oggetto del procedimento si colloca a cavallo degli anni ’70 e’80 del secolo scorso, presso lo stabilimento Montefibre s.p.a. di Verbania. L’amianto era presente non in quanto oggetto di estrazione e lavorazione (come invece negli stessi anni accadeva, per esempio, presso gli stabilimenti Eternit), ma come materiale di coibentazione dei macchinari, con il quale gli operai entravano in contatto soprattutto durante gli interventi di manutenzione.
Stante la natura lungo-latente delle malattie amianto-correlate, le conseguenze per la salute dei lavoratori della Montefibre emergevano lentamente, nel corso degli anni e dei decenni successivi, generando diversi filoni processuali[2], tra cui quello qui in esame.
L’imputato è colui che aveva ricoperto l’incarico di direttore dello stabilimento da novembre 1976 a luglio 1983. È accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose plurime per avere cagionato o comunque non impedito gli eventi lesivi occorsi a trentuno lavoratori, consistiti in patologie amianto-correlate, ventiquattro delle quali con esito letale. Come per lo più accade in queste vicende, l’addebito colposo risulta fondato sulla violazione dei precetti contenuti nella disciplina degli anni ’50 e ’60 per la prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché, a chiusura, sull’omessa adozione delle misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sarebbero state necessarie a tutelare la salute dei dipendenti: si possono ricordare la mancata fornitura di mezzi personali di protezione (in particolare le maschere respiratorie), la mancata separazione degli ambienti ogniqualvolta possibile, l’omessa informazione sui rischi per la salute specificamente derivanti dall’inalazione di fibre d’amianto.
3. Nel 2022 il Tribunale di Verbania assolveva l’imputato da tutte le accuse, principalmente per difetto di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale. Pur ritenendo provata la massiccia dispersione di fibre di amianto nello stabilimento verbanese, nonché, nella maggior parte dei casi, l’esposizione delle vittime in conseguenza del mancato approntamento di misure preventive, il giudice di prime cure riteneva: i) con riferimento alle patologie non tumorali, non dimostrate la correlazione con l’amianto ovvero l’insorgenza o quantomeno lo sviluppo della malattia nel periodo in cui l’imputato aveva rivestito la carica; ii) con riferimento ai tumori polmonari, non escludibile la riconducibilità della neoplasia alla causa alternativa rappresentata dal fumo di sigaretta; iii) con riferimento ai mesoteliomi pleurici, non dimostrabile la correlazione tra l’insorgenza o lo sviluppo della patologia e l’esposizione ad amianto avvenuta nel periodo in cui l’imputato aveva rivestito la carica.
La sentenza di primo grado veniva sostanzialmente confermata, nel 2024, dalla Corte d’appello di Torino, che dichiarava in parte inammissibili e in parte infondati i motivi d’appello formulati dal Pubblico ministero. Dal ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale scaturiva, infine, la sentenza sulla quale ci soffermeremo nel prosieguo, ripercorrendone gli argomenti nello stesso ordine trattato dalla Cassazione.
Giova sin d’ora anticipare che la Suprema corte ha accolto numerose censure relative all’accertamento del nesso causale tra l’esposizione ad amianto e la morte di alcuni lavoratori e ha pertanto parzialmente annullato la sentenza impugnata rinviando il procedimento ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per un nuovo giudizio.
4. In via preliminare la Corte di cassazione richiama i criteri che governano la valutazione della prova scientifica da parte del giudice penale, compendiandoli, secondo l’impostazione inaugurata nel 2010 dalla sentenza Cozzini e divenuta ormai diritto vivente, in criteri di ordine oggettivo (tesi cioè a verificare «la solidità della teoria scientifica introdotta nel processo, accertando quali studi la sorreggono, le basi fattuali sulle quali tali studi sono condotti, l’ampiezza e la rigorosità della ricerca, la discussione critica che ne ha accompagnato l’elaborazione, il confronto con le opinioni dissenzienti e il grado di consenso che essa raccoglie nella comunità scientifica») e criteri di ordine soggettivo («l’autorevolezza e l’indipendenza dell’esperto che ha condotto lo studio», a loro volta funzionali a «esprimere un giudizio sull’affidabilità metodologica e sull’integrità delle intenzioni») (p. 26). La Corte si premura inoltre di ricordare che la qualità del sapere scientifico deve essere sondata, in base ai ricordati criteri, nel contraddittorio delle parti, e che la motivazione della sentenza di merito risulta meramente apparente «sia quando il giudice omette di introdurre nel percorso logico-giuridico il contraddittorio sulla scienza, sia quando non esplicita i criteri di validità della prova scientifica alla luce delle regole del diritto, così da consentire il controllo di legittimità sull’applicazione del metodo di valutazione» (p. 27). Su queste premesse la Corte poggia un’ulteriore significativa considerazione, quella secondo cui non c’è automatismo tra l’esistenza di un dibattito scientifico e la sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine al nesso causale, non potendosi infatti pretendere l’unanimità della comunità scientifica sulla validità una determinata teoria. Per la Cassazione, piuttosto, «la condanna presuppone la dimostrazione al di là di ogni ragionevole dubbio che la legge scientifica sulla quale è fondata l’accusa sia riconosciuta dalla comunità scientifica come quella maggiormente accreditata […]» (p. 27). Conclude sul punto la Corte osservando, con felice sintesi, che «In questa tensione tra dinamismo del sapere scientifico ed esigenza di certezza del giudizio penale, il giudice è chiamato a un esercizio di equilibrio razionale, fondato su una comparazione critica e motivata delle diverse tesi» (ibidem).
5. La trattazione relativa ai primi quattro motivi di ricorso può essere svolta sinteticamente, rinviando alla sentenza per ogni ulteriore dettaglio. Il primo motivo, basato sull’omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per mancanza e incompletezza del dispositivo, è dichiarato infondato, in quanto, ad avviso dei giudici di legittimità, il giudice di merito non era tenuto a pronunciarsi sui casi di lesioni personali allorché le stesse fossero sfociate nell’evento morte e dunque nella contestazione del reato di omicidio colposo, trattandosi di fatto diverso e non di fatto nuovo. Il secondo motivo, viceversa, è ritenuto fondato, poiché correttamente teso a censurare la declaratoria di inammissibilità dell’appello in punto di riconducibilità all’amianto del tumore polmonare sviluppato da un soggetto fumatore, esclusa in primo grado con motivazione inadeguata. Il terzo motivo è dichiarato infondato, la Cassazione condividendo il giudizio di inammissibilità dell’appello in punto di mancato riconoscimento del nesso causale tra l’amianto e il decesso per mesotelioma, dal momento che il giudice di primo grado aveva ritenuto incerta, a monte, la diagnosi. Il quarto motivo, infine, è dichiarato inammissibile, in quanto consistente in una generica doglianza per omesso approfondimento della prova scientifica.
6. La trattazione successiva viene preceduta da un’ulteriore premessa di ordine generale, dove la Corte si confronta con l’argomento difensivo che eccepiva l’inammissibilità dei motivi di ricorso in punto di nesso di causalità, sulla scorta della considerazione che essi afferissero al vizio di motivazione e dunque non fossero proponibili a fronte di una doppia conforme assolutoria (art. 608, co. 1-bis c.p.p.).
Di diversa opinione il collegio, che, richiamato quanto in precedenza evidenziato in punto di onore motivazionale sulla prova scientifica, riconduce i motivi formulati dal PG al genus della violazione di legge: viene infatti giudicato «apparente e non satisfattivo dell’obbligo motivazionale sancito dall’art. 125 c.p.p. il ragionamento che si arresta alla constatazione dell’incertezza scientifica con riguardo a un determinato rapporto causa-effetto senza previamente esaminare gli approdi, variamente raggiunti sul tema dalla comunità scientifica, ritualmente acquisiti al processo» (p. 33). La Corte sviluppa ulteriormente il proprio argomento ricordando che «è compito del giudice avvalersi di leggi statistiche […] talvolta dotate di coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista, di […] massime di esperienza, nonché di rilevazioni epidemiologiche, per accertare il nesso di condizionamento» (p. 33); e che in tale contesto spetta parimenti al giudice «svolgere l’indicata indagine causale in modo rigoroso e, dunque, con un serrato confronto con le prove» (p. 34). Per tali ragioni il collegio ritiene che il giudice viene meno al proprio compito, e di riflesso la motivazione risulta meramente apparente, quando, come nel caso di specie, «tralascia di dare conto del controllo esercitato sull’affidabilità delle basi scientifiche del giudizio e si limita ad affermare che le contrapposte tesi scientifiche hanno restituito il dato dell’incertezza sul rapporto causale […] basandosi esclusivamente sul dato soggettivo della pari indipendenza e professionalità di tutti gli esperti» (p. 34).
A rafforzamento delle argomentazioni in punto di onore probatorio del giudice di merito, il collegio richiama la recente sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Laterza e D’Errico c. Italia (2025), che ha ricondotto la carenza di motivazione a una violazione del diritto alla vita sul piano procedurale. Tale vicenda riguardava il decesso per sospetta malattia professionale di un lavoratore dell’Ilva di Taranto, il quale aveva subìto una prolungata esposizione a emissioni nocive, in un lasso temporale durante il quale si erano succeduti diversi soggetti responsabili della tutela della salute all’interno dell’impianto produttivo. Nel solco di una consolidata giurisprudenza in punto di obblighi positivi di tutela del diritto alla vita, già riconosciuti anche nel contesto delle attività industriali pericolose, la Corte europea ha ravvisato la violazione dell’articolo 2 Cedu, sul piano procedurale, in ragione dell’archiviazione del procedimento per omicidio colposo disposta dal GIP. Più nello specifico, e per quanto rileva in questa sede, i giudici di Strasburgo hanno censurato l’assenza di motivazione in ordine alle ragioni dalle quali discendeva l’impossibilità di determinare il momento iniziale del processo patogenetico, e dunque, di riflesso, l’impossibilità di imputare l’evento morte all’uno o all’altro garante; ovvero, in alternativa, il mancato proseguimento delle indagini al fine di raccogliere ulteriori evidenze utili a individuare i possibili responsabili dell’accaduto.
7. Poste queste premesse, la Corte di cassazione censura le sentenze di merito per mancanza di motivazione in ordine al ritenuto difetto di prova del nesso causale tra l’amianto e le morti per mesotelioma pleurico (viceversa, riconduce a un mero vizio motivazionale, e dunque giudica inammissibile, il motivo di ricorso tendente a censurare la ritenuta incertezza della diagnosi di asbestosi di un lavoratore).
Il Tribunale e la Corte d’appello avevano ritenuto accertata la correlazione causale tra i mesoteliomi e l’amianto presente nello stabilimento Montefibre, ma avevano al contempo ritenuto impossibile stabilire l’efficacia causale dell’esposizione all’amianto patita dalle singole persone offese nello specifico periodo in cui l’imputato aveva rivestito il ruolo apicale. Secondo i giudici di merito, infatti, l’esistenza di un irriducibile contrasto scientifico in ordine alla durata del periodo di “induzione” della patologia (il periodo, cioè, nel quale l’esposizione al fattore di rischio contribuisce allo sviluppo del morbo) non consentiva di stabilire con ragionevole certezza se tra il 1976 e il 1983, quando l’imputato aveva rivestito l’incarico di direttore, detto periodo fosse in atto, e dunque se le esposizioni “cagionate” (o “non impedite”) dall’imputato stesso avessero avuto rilievo causale sulla verificazione dell’evento morte, anche solo in termini di anticipazione del medesimo.
La criticità rilevata dalla Cassazione sta nel fatto che le sentenze di merito si siano arrestate dinanzi alla constatazione di un contrasto scientifico tra consulenti ritenuti autorevoli e imparziali, ma non abbiano indagato l’attendibilità oggettiva delle rispettive teorie, vagliando, per ciascuna di esse, «quali studi la sorreggono, le basi fattuali sulle quali tali studi sono condotti, l’ampiezza e la rigorosità della ricerca, la discussione critica che ne ha accompagnato l’elaborazione, il confronto con le opinioni dissenzienti…». Siffatto modus procedendi – prosegue la Cassazione – ha di fatto precluso la verifica in ordine al sufficiente radicamento nella comunità scientifica delle leggi di copertura sulle quali si reggeva l’accusa (in particolare, la teoria multistadio della cancerogenesi o, da altro angolo visuale, il c.d. effetto acceleratore ricollegabile al prolungarsi dell’esposizione nel tempo). Il tutto, chiosa la Corte, in contrasto con i principi dettati dalla già richiamata giurisprudenza di Strasburgo, là dove considera l’onere motivazionale del giudice in punto di prova scientifica della causalità un’articolazione del più ampio obbligo procedurale di tutela del diritto alla vita.
8. Due ulteriori motivi di ricorso, parimenti reputati fondati dalla Corte di cassazione, si collocano al crocevia tra causalità generale e individuale, censurando la sentenza d’appello là dove aveva negato la possibilità di individuare la fine del periodo di induzione (e dunque della rilevanza causale delle esposizioni) rispetto ai singoli lavoratori morti per mesotelioma. Pur trattandosi, infatti, di un fenomeno trasformativo non direttamente osservabile, secondo i giudici di legittimità non è corretto negarne in radice la dimostrabilità, allorché studi scientifici attendibili offrano criteri in tal senso. La sentenza d’appello viene pertanto censurata nella parte in cui omette di verificare se possa ravvisarsi un preponderante, condiviso, consenso nella comunità scientifica in ordine alla irrilevanza causale delle esposizioni avvenute nei 10-12 anni precedenti alla diagnosi (periodo di latenza biologica), e viceversa in ordine alla rilevanza causale delle esposizioni avvenute prima dell’inizio della latenza biologica (periodo di induzione). Anche qualora tale generalizzazione avesse natura meramente probabilistica, trovando principale fondamento in osservazioni epidemiologiche, ciò – conclude la Corte – non ne precluderebbe l’utilizzabilità, sulla scorta degli insegnamenti della sentenza Franzese e segnatamente della possibilità di addivenire a un giudizio di alta credibilità razionale anche senza ricostruire nel dettaglio ciascun singolo anello della catena causale.
9. Infine, la sentenza d’appello viene annullata nella parte in cui, confermando la sentenza di primo grado, aveva giudicato la multifattorialità dei tumori polmonari un insormontabile ostacolo rispetto alla prova della loro derivazione causale dall’amianto riguardo ai lavoratori fumatori. Si tratta, osserva la Cassazione, di un’evidente violazione delle norme che disciplinano l’accertamento del nesso causale, e che ne prescrivono l’esclusione non già laddove un decorso alternativo sia astrattamente prospettabile, bensì laddove abbia avuto un’incidenza di carattere esclusivo sull’innesco e lo sviluppo della patologia. I giudici di merito, secondo la Cassazione, non solo sono incorsi in tale errore logico, ma hanno contestualmente omesso di prendere in considerazione gli studi scientifici che evidenziano un effetto sinergico tra fumo di tabacco e amianto, al fine di vagliarne l’attendibilità secondo i criteri oggettivi e soggettivi più volte ricordati.
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10. Dal 2010 in poi la giurisprudenza in materia di amianto aderisce in maniera pressoché unanime ai criteri per la selezione del sapere scientifico dettati, sul finire di quell’anno, dalla sentenza Cozzini[3], versione italiana della celebre pronuncia Daubert della Corte Suprema degli Stati Uniti (1993)[4]. Sullo sfondo di questa apparente omogeneità, tuttavia, sono emerse nel tempo differenze di grande impatto pratico relativamente al peso da attribuire al criterio del “consenso nella comunità scientifica di riferimento”[5], specie con riguardo alla controversa questione del c.d. effetto acceleratore di plurime o prolungate esposizioni ad amianto nell’eziologia del mesotelioma pleurico. Mentre infatti una parte della giurisprudenza ha ritenuto il criterio del consenso decisivo, escludendo pertanto la causalità generale ogniqualvolta non fosse possibile riscontrare un ampio convergere degli studiosi sull’attendibilità della legge di copertura invocata dall’accusa[6]; altre pronunce lo hanno collocato sullo stesso piano degli altri criteri di selezione, ammettendo pertanto, più o meno esplicitamente, che questi ultimi potessero compensarne l’assenza laddove indicanti in maniera sufficientemente univoca l’attendibilità della legge di copertura medesima[7]. Tra questi due orientamenti, la sentenza in esame sembra attestarsi su una posizione intermedia: dal primo orientamento raccoglie e valorizza l’idea secondo cui l’esistenza di un dibattito scientifico su una determinata teoria non costituisce, di per sé, una prova dell’inattendibilità della stessa; dal secondo orientamento, l’idea secondo cui il giudice deve avvalersi dei criteri Cozzini per stabilire se la teoria sulla quale è fondata l’accusa, ancorché oggetto di dibattito, rappresenti comunque quella allo stato attuale maggiormente accreditata dalla comunità scientifica di riferimento.
Come abbiamo più estesamente illustrato in altra sede[8], non ci convincono, laddove affermati in termini assoluti, né l’equiparazione del criterio del consenso agli altri criteri di selezione; né la sua elevazione a criterio in ogni caso decisivo.
Opinando nel primo senso, v’è il serio rischio di trasformare le aule di tribunale in luoghi dove si formano le teorie scientifiche, tradendo il principio in virtù del quale il giudice deve esserne mero fruitore, ed aprendo la strada a condanne (o assoluzioni) del tutto sganciate da ciò che, almeno in un dato momento storico, rappresenta un condiviso patrimonio scientifico.
Opinando nel secondo senso, e dunque avallando le equazioni legge accreditata = attendibile, legge non accreditata = non attendibile, si rischia di trasformare il consenso da criterio di selezione a oggetto stesso del sindacato. Quest’ultima mutazione funzionale (dalla quale, bisogna dire, non era del tutto immune nemmeno la sentenza Cozzini) rivela tutta la sua perniciosità pensando al caso – evidentemente diverso da quelli in esame, ma sul quale il medesimo principio di diritto ben potrebbe essere traslato – in cui un nuovo studio, presentato per la prima volta proprio in un processo penale, riveli una seria falla nella legge scientifica di copertura utilizzata dall’accusa e (in quel momento) largamente accreditata nella comunità scientifica: laddove il giudice ritenesse che il suo compito consista nel verificare la sussistenza del consenso, il nesso causale dovrebbe essere confermato, senza possibilità di valorizzare il nuovo studio quantomeno come fonte di un ragionevole dubbio.
Più corretto sarebbe a nostro avviso considerare il consenso sulla legge di copertura alla stregua di criterio di selezione (e non di oggetto del sindacato), conferendogli al contempo lo status di criterio privilegiato (benché non necessariamente decisivo): ogniqualvolta il consenso sussista, occorreranno argomenti forti e univoci, fondati sugli altri criteri di selezione, per mettere in dubbio, in tribunale, l’attendibilità di ciò che, nei laboratori, è dai più ritenuto vero; laddove invece il consenso difetti, ecco che il peso degli altri criteri, essi sì tra loro equipollenti, si riespanderà di conseguenza. Ragionando in questi termini si sterilizzano entrambi i rischi sopra evidenziati: quello di sganciare la verità penale dalla verità scientifica in un dato momento storico; quello di aderire acriticamente alla verità scientifica in un dato momento storico, anche quando emergono elementi obiettivi che la fanno scricchiolare.
Si tratta, per il giudice, di un compito difficile, che gli impone di orientarsi nel dedalo di teorie scientifiche complesse e non del tutto sedimentate. Proprio per questo sarebbe opportuno che, a differenza di quanto accade nella prassi prevalente, il giudice si avvalesse di un perito: non per affidarsi ciecamente al suo giudizio, rischiando di re-introdurre surrettiziamente una forma di prova legale; ma per evitare di cadere nella trappola dell’“apprendista stregone”[9], e comunque per raccogliere l’opinione dell’unico soggetto esperto sul quale formalmente grava l’obbligo di dire la verità[10].
11. Una delle più spinose questioni emerse nella vicenda in esame – quella del c.d. effetto acceleratore del mesotelioma in caso di plurime o protratte esposizioni ad amianto, di centrale importanza ogniqualvolta si registri una successione di garanti lungo la vita professionale della persona offesa – sembrerebbe rientrare proprio nella categoria dei casi in cui non si ravvisa un diffuso consenso nella comunità scientifica. Ciò, tuttavia, non traspare dalla pronuncia della Cassazione, le cui censure nei confronti delle sentenze di merito si appuntano, come visto, su un diverso e più radicale profilo: quello relativo, in estrema sintesi, al mancato utilizzo dei criteri oggettivi indicati dalla sentenza Cozzini, con conseguente rinuncia a verificare l’eventuale sussistenza di una teoria sufficientemente radicata nella comunità scientifica a supporto dell’ipotesi accusatoria.
Al di là di quanto sopra osservato in merito al rischio di distorcere la funzione del “consenso”, trasformandolo da criterio di selezione a oggetto stesso del sindacato, ciò che preme evidenziare di questi passaggi, a quanto ci risulta inediti nel panorama giurisprudenziale, è la valorizzazione del diritto di fonte Cedu per stabilire se il giudice abbia o meno adempiuto al proprio onere motivazionale ex art. 125 c.p.p. (con l’ulteriore conseguenza che ne deriva, come visto, sul piano dell’ammissibilità del ricorso in cassazione a fronte di una doppia conforme assolutoria, ai sensi dell’art. 608, co. 1-bis c.p.p.). L’obbligo positivo di tutelare il diritto alla vita attraverso il diritto penale, che notoriamente impone oneri di diligenza all’autorità giudiziaria lungo tutta la spina dorsale del procedimento (dalle indagini preliminari fino alla fase esecutiva)[11], si propaga così in maniera sempre più capillare, raggiungendo anche la motivazione della sentenza assolutoria e dotandola di un addentellato di rango sovra-legislativo (art. 117 Cost., 2 Cedu) più pregnante rispetto al mero obbligo motivazione ex art. 111, co. 6 Cost.
Proprio la materia delle morti da amianto è una di quelle in cui i commentatori si sono finora concentrati soprattutto (e spesso a ragione) sui difetti motivazionali delle sentenze di condanna, ravvisando occulte trasfigurazioni della causalità in meri giudizi di aumento del rischio[12], con conseguente violazione dei principi di responsabilità per fatto proprio e di presunzione di non colpevolezza. Su questo sfondo, la sentenza in esame offre l’occasione per spostare lo sguardo sul problema opposto, quello appunto della difettosa motivazione della sentenza assolutoria, mettendone in luce la pari problematicità sul piano assiologico, venendo infatti pur sempre in rilievo un diritto fondamentale (il diritto alla vita della persona offesa)[13].
L’operazione ermeneutica, ancorché avente effetti in ultima analisi in malam partem, si presenta corretta sul piano tecnico e priva di frizioni con il principio di legalità: da un lato, infatti, è ormai pacifica l’utilizzabilità della Convenzione europea, nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, per finalità di esegesi della disciplina interna[14]; dall’altro lato, ciò che si estende in via esegetica non è certo la portata della fattispecie incriminatrice, i cui contorni rimangono evidentemente immutati, bensì la portata dell’obbligo processuale di motivare la sentenza assolutoria, onde garantire che la tutela del diritto alla vita della vittima non sia meramente teorica e illusoria.
12. Una chiosa finale. Oltre che per le ragioni descritte nel paragrafo precedente, la sentenza si lascia apprezzare anche per l’esplicita apertura in merito all’utilizzabilità dell’epidemiologia ai fini della dimostrazione del nesso causale nei reati contro la persona[15]. Nondimeno, nei passaggi sopra riportati in virgolettato (v. par. 6), traspare il persistere della tendenza a considerare le leggi basate sull’epidemiologia qualcosa di diverso dalle (autentiche) leggi scientifiche statistiche; qualcosa, insomma, di alternativo ad esse, al pari delle massime di esperienza.
Questa impostazione, ancorché priva di effetti pratici nel procedimento in esame, merita comunque a nostro avviso di essere censurata su un piano più generale, in un certo senso culturale, in quanto porta le tracce di quelle (ormai superate) concezioni dottrinali che, muovendo dall’asserita alterità tra autentica scienza ed epidemiologia, sostenevano la necessità di bandire quest’ultima dalle aule di giustizia penale. Fermo restando che, anche con l’autorevole conforto della sentenza in commento, la stagione negazionista del valore scientifico dell’epidemiologia risulta ormai alle spalle, pare comunque opportuno continuare a insistere sul fatto che non esiste alcun rapporto di alterità tra leggi scientifiche ed epidemiologia (rapporto che invece esiste tra leggi scientifiche e massime di esperienza).
L’epidemiologia, infatti, rappresenta una delle principali fonti di leggi scientifiche di tipo statistico, cioè uno dei metodi scientifici attraverso cui quelle leggi si ricavano, al pari degli esperimenti in vitro o, laddove consentiti, di quelli in vivo. Come chiaramente spiega, con approccio accessibile ai giuristi, il Reference Manual of Scientific Evidence in uso nelle corti di giustizia statunitensi, si tratta di metodi diversi, ciascuno caratterizzato da pro e contro (negli esperimenti in vivo si usano organismi viventi, ma non umani; negli esperimenti in vitro si usano cellule umane, ma al di fuori di organismi; in epidemiologia si usano esseri umani, ma su base osservazionale anziché in laboratorio), ma in ogni caso produttivi di leggi scientifiche.
Altrimenti, come una volta mi disse un epidemiologo cercando di fugare i miei ultimi dubbi, non dovremmo più fidarci a entrare in farmacia: la procedura di farmacovigilanza, da cui dipende la sicurezza delle medicine che tanto disinvoltamente assumiamo, è infatti in larga parte basata proprio sul metodo epidemiologico.
[1] E. Bullian, Il male che non scompare. Storia e conseguenze dell’uso dell’amianto nell’Italia contemporanea, Il ramo d’oro editore, 2008.
[2] Cfr. Cass., Sez. III, sent. 7 ottobre 2020 (dep. 17 marzo 2021), n. 10209, Ceriani e altri; Cass. pen., sez. IV, ud. 3 novembre 2016 (dep. 14 marzo 2017), n. 12175, Bordogna e altri; Cass., Sez. IV, ud. 10 giugno 2010 (dep. 4 novembre 2010), n. 38991, Quaglierini e altri.
[3] Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010 (dep. 13 dicembre 2010), n. 43786, Cozzini e altri, CED 248943, in Cassazione penale, 2011, p. 1679 ss., con nota di R. Bartoli, Responsabilità penale da amianto: una sentenza destinata a segnare un punto di svolta?, p. 1713 ss.
[4] Sul punto v. P. Tonini, La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza, in Dir. pen. proc., 2011, p. 1341.
[5] La sentenza Cozzini parla di “preponderante, condiviso consenso”.
[6] Cfr., ad es., Cass. 15 maggio 2018 (dep. 12 ottobre 2018), n. 46392, Enel Turbigo, CED 274272.
[7] Ad es. Cass. sez. III, 6 novembre 2018 (dep. 14 marzo 2019), n. 11451, Marina Militare-bis, CED 275174.
[8] Sia consentito rinviare a S. Zirulia, Contrasti reali e contrasti apparenti nella giurisprudenza post-Cozzini su causalità e amianto, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2019, p. 1289 ss.
[9] L’immagine, che suggestivamente evoca i rischi di arbitrarietà sottesi alla formula del peritus peritorum, è di M. Taruffo, in A. Cicu, F. Messineo (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, III, Giuffrè, Milano, 1992, p. 303 ss.
[10] Invero, soltanto sul perito del giudice grava un obbligo giuridico espresso “di far conoscere la verità” (art. 226 co. 1 c.p.p.), penalmente presidiato dalla stessa pena prevista per la falsa testimonianza (art. 373 c.p.); viceversa, rispetto ai consulenti delle parti non sono rinvenibili né un obbligo siffatto, né analoga fattispecie incriminatrice.
[11] Cfr. F. Cassibba, A. Colella, Art. 3 Cedu, in G. Ubertis, F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, II ed., Giappichelli, 2022, p. 119-127.
[12] Cfr., ex multis, F. Stella, L’allergia alle prove della causalità individuale. Le sentenze sull’amianto successive alla sentenza Franzese, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2004, p. 425 ss.; A. Gargani, La “flessibilizzazione” giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte alle esigenze di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio, in Legislazione penale, 2011, p. 397 ss.; F. Centonze, Il problema dell’accertamento del nesso di causalità tra amianto e mesotelioma pleurico, in Rivista italiana di medicina legale, 2012, p. 1523 ss.; R. Bartoli, Il nodo irrisolto della sentenza Franzese e le conseguenze nefaste nei processi d’amianto, in Rivista italiana di medicina legale e dei diritti in campo sanitario, 2022, p. 1071 ss.
[13] Per una prospettiva esplicitamente orientata a riportare al centro del diritto penale i confliggenti diritti di vittime e imputati, v. F. Viganò, Diritto penale e diritti della persona, in G. Mannozzi, C. Perini, M.M. Scoletta, C. Sotis, S.B. Taverriti (a cura di), Studi in onore di Carlo Enrico Paliero, Giuffrè, 2022, pp. 845-874; il contributo è altresì pubblicato in versione open access su questa Rivista.
[14] Cfr., per tutti, F. Viganò, L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano, in G. Ubertis, F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, II ed., Giappichelli, 2022, p. 28.
[15] Nel senso dell’utilizzabilità dell’epidemiologia ai fini dell’accertamento della causalità nel diritto penale, v. L. Masera, Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale, Giuffrè, 2007; nonché, volendo S. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, Giuffrè, 2018, p. 231 ss.