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22 Settembre 2025


Sul rapporto tra MAE esecutivo e motivi di rifiuto: la Cassazione si allinea alle recenti indicazioni offerte dalla Corte di giustizia nella causa C-305/22

Cass., Sez. VI, sent. 8 settembre 2025 (dep. 12 settembre 2025), n. 30618, Pres. De Amicis, Est. Calvanese



Segnaliamo ai lettori una recente decisione della Sesta Sezione della Cassazione in materia di mandato di arresto europeo, la quale si distingue per allinearsi a rilevanti indicazioni offerte dalla Grande Sezione della Corte di giustizia il 4 settembre 2025 nella causa C-305/22.

Converrà anzitutto rilevare che i Giudici di Lussemburgo si sono pronunciati sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall’art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI. Segnatamente, secondo la Corte di giustizia, in presenza di un MAE esecutivo e di una persona destinataria dello strumento eurounitario cittadina del Paese di esecuzione o ivi residente o dimorante, «la presa in carico, da parte dello Stato di esecuzione, dell’esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna pronunciata nello Stato di emissione e che ha giustificato l’emissione del mandato d’arresto europeo è subordinata al consenso di tale Stato di emissione, conformemente alle norme previste dalla decisione quadro 2008/909».

Sulla scorta di tali indicazioni, la Cassazione ha dunque annullato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano, la quale aveva rifiutato di dare esecuzione a un MAE esecutivo ai sensi dell’art. 18-bis, comma 2, l. n. 69 del 2005, disponendo il riconoscimento della pronuncia di condanna ai fini dell’esecuzione in Italia della relativa pena detentiva, senza previamente chiedere il consenso del Paese di emissione. In linea con la decisione della Corte di Lussemburgo, la Suprema Corte ha invero affermato che, nella fattispecie in esame, la Corte d’appello è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato emittente, con la relativa trasmissione della sentenza di condanna e del certificato in base agli artt. 4 e 5 della decisione quadro 2008/909/GAI, prima di non dare seguito all’euro-mandato e di prendere in carico l’esecuzione della pena. Per converso, nell’ipotesi di dissenso del Paese emittente, occorre assicurare la consegna del ricercato.

La Cassazione ha oltretutto avuto cura di chiarire la sorte delle procedure svolte in data anteriore all’intervento della sentenza della Corte di giustizia nell’ipotesi in cui sia già iniziata l’esecuzione della pena in Italia e la Corte d’appello non si sia attivata per chiedere il consenso dello Stato di emissione. A detta del massimo Collegio, in questa situazione «deve ritenersi preclusa la possibilità di far valere nei confronti dell’Italia – attraverso il mantenimento dell’originario m.a.e. – la richiesta di consegna in vista della eventuale esecuzione della pena residua» laddove il Paese di emissione, «dopo essere stato informato dalle autorità dello Stato di esecuzione della decisione di rifiuto della consegna e di riconoscimento della sentenza di condanna ai fini della esecuzione della relativa pena detentiva (art. 22 della decisione quadro 2002/584), non si sia opposto alla disposta esecuzione della pena e la stessa esecuzione abbia avuto inizio».

In allegato può leggersi il testo della sentenza.  

 

(Elisa Grisonich)