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03 Giugno 2025


MAE: la Cassazione valorizza il “consenso informato” del soggetto chiesto in consegna

Cass., Sez. VI, ud. 21 maggio 2025 (dep. 26 maggio 2025), n. 19487, Pres. De Amicis, Rel. D’arcangelo



Segnaliamo ai lettori una sentenza della Sesta Sezione penale della Cassazione in tema di mandato d’arresto europeo (decisione quadro 2002/584/GAI), emesso dall’autorità spagnola – Corte d’appello di Palma di Maiorca – onde ottenere la consegna di un cittadino italiano. Nel caso di specie, la persona ricercata aveva prestato il consenso alla traditio ai sensi dell’art. 14 della l. 69/2005, rinunciando esplicitamente, a seguito della lettura in udienza dell’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Genova, all’impugnazione del suddetto provvedimento.

Duplici sono le questioni esaminate dal giudice di legittimità.

Sotto un primo profilo, viene rilevata “l’invalidità e l’inefficacia” della predetta rinuncia, atteso che, stando a un consolidato orientamento pretorio, la disposizione dell’art. 589 c.p.p. «presuppone l’avvenuto concreto esercizio del diritto che ne costituisce l’oggetto, e comunque che sia già sorto il diritto all’impugnazione». Nessuno spazio operativo, dunque, può essere riconosciuto, nell’ambito di tale normativa, a forme di «rinuncia preventiva all’impugnazione». Ne consegue che il ricorso per cassazione deve ritenersi, nella fattispecie concreta, «legittimamente proposto» e «pienamente ammissibile».

Sotto altro profilo, la Corte – nell’accogliere le censure mosse dalla difesa – ritiene viziato il consenso reso dal soggetto chiesto in consegna, giacché egli non è stato adeguatamente informato della natura del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti e delle conseguenze del consenso manifestato. Nel caso in esame, infatti, non era stato possibile individuare con chiarezza né la natura del MAE (esecutiva ovvero processuale), né lo «stato del procedimento pendente innanzi all’autorità giudiziaria spagnola». Di qui, l’annullamento con rinvio «per sanare il vizio rilevato e provvedere a un nuovo giudizio sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo».

 

In allegato può leggersi il testo della pronuncia.

 

(A.M.)