Cass., Sez. un., sent. 24 ottobre 2024 (dep. 20 marzo 2025), n. 11447, Pres. Cassano, est. Ricciarelli
Diamo notizia ai lettori che è stata depositata la sentenza delle Sezioni unite con cui è stata risolta la questione «se, per la persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorra dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza, per effetto del contenuto del mandato di arresto, o, in conformità all’art. 4-bis, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, dalla consegna del condannato».
Secondo un rilevante ragionamento che valorizza la direttiva 2016/343/UE, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, «nel caso di persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine per proporre la rescissione del giudicato decorre dal momento della consegna del condannato».
In allegato può leggersi il testo della sentenza.
(Elisa Grisonich)