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04 Novembre 2026


L’art. 4-bis ord. penit. di nuovo al vaglio di Strasburgo: una “promozione con riserva” della riforma del 2022

Corte EDU, sez. I, 3 settembre 2026, Asciutto e altri c. Italia



1. A sette anni di distanza dal caso Viola c. Italia (n. 2), i giudici di Strasburgo sono tornati a occuparsi del regime ostativo di cui all’art. 4-bis ord. penit. relativo ai reati c.d. di prima fascia (co. 1 e 1-bis) e, segnatamente, ai reati riferibili a contesti di criminalità mafiosa, giungendo, anche nella sentenza qui annotata, a una pronuncia di condanna nei confronti dell’Italia. Diversamente dal precedente del 2019, tuttavia, l’impatto della decisione risulta tutto sommato contenuto, poiché, come si avrà modo di illustrare, la censura investe prassi applicative maturate nella vigenza della disciplina antecedente alla riforma operata dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199.

 

2. Prima di addentrarsi nella trama argomentativa della sentenza, appare opportuno ripercorrere brevemente le principali tappe dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’art. 4-bis ord. penit. rilevanti ai fini della decisione.

 

2.1. Com’è noto, il regime ostativo ha fatto il suo ingresso nell’ordinamento italiano in forza del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, il quale ha introdotto, all’art. 4-bis ord. penit., una disciplina di accentuata severità nei confronti dei condannati per taluni reati di spiccata gravità, subordinando a rigorose condizioni la concessione del lavoro all’esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione.

In particolare, nella sua formulazione originaria, la disposizione prevedeva che:

a) i condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 630 c.p. e all’art. 74 t.u. stupefacenti, potessero accedere ai suddetti benefici solo qualora fossero stati acquisiti «elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva»; mentre

b) i condannati per i delitti di cui agli artt. 575, 628 co. 3, 629 co. 2 c.p. e all’art. 73, nelle ipotesi aggravate ex art. 80 co. 2 t.u. stupefacenti, potessero ottenere i benefici penitenziari solo se non risultavano «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva».

Inoltre, l’art. 2 d.l. n. 152/1991 estendeva la medesima regola anche alla liberazione condizionale.

 

2.2. Già l’anno successivo, il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, ha inasprito in maniera sensibile la disciplina di cui all’art. 4-bis ord. penit., subordinando, per i soggetti sopra indicati sub a), la concessione dei benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia, secondo le modalità disciplinate dall’art. 58-ter ord. penit.

Nei confronti dei medesimi soggetti, la norma ammetteva tuttavia la fruibilità dei benefici anche nell’ipotesi di collaborazione oggettivamente irrilevante, al ricorrere di due condizioni concorrenti: i) il previo riconoscimento di una delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 o 114 c.p., ovvero l’inquadramento della responsabilità del reo nella cornice del concorso “anomalo” ex art. 116 c.p.; ii) l’acquisizione di «elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata».

 

2.3. La disciplina del regime ostativo, così come riformata nel 1992, è stata fin da subito oggetto di serrate critiche per il suo accentuato rigore ed è stata ripetutamente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, la quale – sia pure con grande cautela – ne ha progressivamente mitigato i profili più severi già a partire dalle prime pronunce di accoglimento.

Com’è noto, il primo scrutinio del Giudice delle leggi ha investito l’art. 15 d.l. n. 306/1992, il quale prevedeva la revoca delle misure alternative (oltre che del lavoro all’esterno e dei permessi premio), già concesse prima dell’entrata in vigore del decreto legge, nei confronti dei condannati sopra indicati sub a) che non si trovassero nelle condizioni di poter collaborare con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter ord. penit. In particolare, con la sentenza n. 306/1993, la Corte ha ritenuto l’incostituzionalità della disposizione in parola, sul presupposto che la valutazione sulla pericolosità del reo fosse già stata compiuta in sede di concessione del beneficio e che, pertanto, la revoca della stessa potesse essere disposta solo a fronte dell’accertata attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. In assenza di un tale riscontro, la mancata collaborazione – pur conservando un indubbio «valore indiziante» – non poteva giustificare, di per sé sola, il travolgimento della misura in atto[1].

Successivamente, con altre due pronunce, il Giudice delle leggi ha ridefinito i contorni della collaborazione c.d. impossibile, in ragione dell’integrale accertamento dei fatti[2], o inesigibile, per limitata partecipazione al reato, al di fuori dell’ipotesi attenuata ex art. 114 c.p.[3]: a seguito di tali decisioni, l’accesso ai benefici penitenziari è stato esteso anche ai condannati che si trovavano in tali situazioni, previa acquisizione di elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Inoltre, pur senza giungere in quel frangente all’applicazione del principio di irretroattività rispetto alle modifiche in malam partem della disciplina di cui all’art. 4-bis ord. penit., in talune decisioni della seconda metà degli anni ’90 la Corte costituzionale ha riconosciuto la fruibilità dei permessi premio e della semilibertà anche in favore di coloro che, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter ord. penit., già prima della riforma del 1992 avessero maturato i requisiti per la concessione dei relativi benefici o, con specifico riguardo ai permessi premio, ne avessero già goduto, sempreché non risultassero attualmente collegati con la criminalità organizzata[4].

Infine, con una sentenza del 2014, la Corte costituzionale ha sottratto al regime ostativo di cui all’art. 4-bis ord. penit. la detenzione domiciliare ordinaria ex art. 47-ter co. 1 lett. a) e b) e la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. penit., riconoscendo in questi casi il preminente interesse del minore a fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure materne (o paterne, in caso di assenza o morte della madre)[5].

Tutte le indicazioni della Corte costituzionale erano poi state recepite dal legislatore con la l. n. 279/2002 e con le successive riforme dell’art. 4-bis ord. penit.

 

2.4. In mancanza di una chiara presa di posizione da parte del legislatore o della Corte costituzionale, la giurisprudenza si era trovata di fronte a tre distinti nodi esegetici.

Il primo quesito, comune a tutti i condannati per i reati contemplati dall’art. 4-bis ord. penit., riguardava l’applicabilità retroattiva del regime ostativo, e di tutte le sue successive modifiche in malam partem, ai fatti commessi anteriormente al 1991.

Il secondo e il terzo interrogativo attenevano invece, più nello specifico, ai condannati per reati di matrice mafiosa. In particolare, ci si chiedeva, da un lato, se l’impiego del metodo mafioso o la finalità di agevolazione dell’associazione potessero essere accertati dal magistrato di sorveglianza anche in assenza della circostanza aggravante mafiosa – sia nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna si riferisse a fatti antecedenti alla sua introduzione (avvenuta nel 1991 con lo stesso decreto che ha istituito il regime ostativo), sia nel caso in cui l’aggravante non fosse stata contestata o non fosse stata comunque riconosciuta dal giudice della cognizione. Dall’altro lato, ci si domandava se la locuzione «delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo» di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991 (oggi art. 416-bis.1 c.p.) dovesse intendersi come riferita ai soli delitti sanzionati con una pena temporanea, ovvero se ricomprendesse anche le fattispecie per le quali fosse prevista in astratto la pena dell’ergastolo.

A tutti e tre i quesiti la giurisprudenza di legittimità aveva dato risposta positiva.

Quanto al primo, con una pronuncia del 2006, le Sezioni Unite – valorizzando alcuni passaggi della già richiamata sentenza n. 306/1993 – avevano ribadito il principio, per vero già in via di consolidamento nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il principio di irretroattività delle norme penali si applica solo per le pene inflitte dal giudice della cognizione, ma non anche per le misure alternative alla detenzione stabilite dal giudice di sorveglianza e per ogni altra modalità esecutiva della pena»[6]. Di conseguenza, le disposizioni che individuano i delitti ostativi ai benefici penitenziari di cui all’art. 4-bis ord. penit. e quelle che per relationem individuano i delitti ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena detentiva di cui all’art. 656 c.p.p., «in quanto attengono solo alle modalità di esecuzione della pena, non hanno natura di norma penale sostanziale e quindi non soggiacciono al principio di irretroattività stabilito dall’art. 2 c.p. e dall’art. 25 Cost., comma 2»[7].

Quanto, invece, ai due quesiti specificamente riferiti ai reati di matrice mafiosa, la giurisprudenza ha assunto una posizione chiara a partire dai primi anni Duemila.

Per un verso, era stato statuito che il divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per uno dei reati indicati dall’art. 4-bis ord. penit. operasse anche quando le modalità o le finalità mafiose descritte dalla circostanza aggravante risultassero dalla sentenza pur senza essere state oggetto di formale contestazione, dovendosi fare riguardo alla qualificazione non già formale, bensì sostanziale del fatto ascritto[8].

Per altro verso, i giudici di legittimità, anche nella loro più autorevole composizione, avevano sancito – formulando un principio di diritto ancora oggi applicato – che la circostanza aggravante mafiosa fosse applicabile anche ai delitti punibili in astratto con la pena dell’ergastolo e puniti in concreto con una pena detentiva temporanea; con la precisazione che, anche nell’ipotesi in cui venisse inflitta la pena perpetua, l’aggravante, «pur rimanendo ‘inerte’ nella determinazione della pena, va tuttavia contestata e presa in considerazione dal giudice nel suo significato di disvalore del fatto, sì da esplicare la sua efficacia ai fini diversi dalla determinazione della pena»[9].

In sostanza, secondo il diritto vivente consolidatosi fino almeno alla metà degli anni ’10 del Duemila, il regime ostativo di cui all’art. 4-bis ord. penit. (unitamente a tutte le sue successive modifiche in malam partem) trovava applicazione anche nei confronti:

a) dei condannati per fatti commessi anteriormente al 1991 (o prima dell’entrata in vigore delle singole modifiche peggiorative dell’art. 4-bis);

b) dei condannati ai quali non fosse stata applicata la circostanza aggravante mafiosa – sia nell’ipotesi in cui essa non fosse ancora stata introdotta, sia nel caso in cui non fosse stata contestata o riconosciuta dal giudice della cognizione –, qualora il magistrato di sorveglianza riscontrasse incidentalmente la matrice mafiosa dei delitti oggetto di condanna;

c) dei condannati alla pena dell’ergastolo, qualora la connotazione mafiosa della loro condotta risultasse dal riconoscimento della predetta circostanza aggravante o emergesse dalla trama argomentativa della sentenza di condanna.

 

2.5. Com’è noto, se fino a una decina di anni fa la disciplina del regime ostativo e la relativa applicazione giurisprudenziale sembravano essersi ormai sostanzialmente stabilizzate, tra il 2019 e il 2020 si è assistito a un vero e proprio cambio di rotta, impresso dall’intervento della Corte di Strasburgo e a una rinnovata sensibilità della Corte costituzionale rispetto al momento dell’esecuzione della pena e, in particolare, alla struttura dell’art. 4-bis ord. penit.

Da un lato, infatti, con la sentenza Viola c. Italia (n. 2), la Corte europea ha condannato l’Italia in relazione al caso di un soggetto condannato all’ergastolo per reati commessi, fino ai primi anni ’90 del secolo scorso, quale componente di una cosca ‘ndranghetista e sottoposto al regime ostativo di cui all’art. 4-bis ord. penit. Secondo i giudici di Strasburgo, la disciplina italiana allora vigente violava l’art. 3 CEDU nella misura in cui – in contrasto con l’ormai consolidata giurisprudenza europea in merito[10] – limitava «eccessivamente la prospettiva di liberazione dell’interessato e la possibilità di un riesame della sua pena»[11]. In particolare, secondo la Corte EDU, la presunzione assoluta di pericolosità che il legislatore faceva discendere dalla mancata collaborazione con la giustizia impediva al giudice di «tenere conto del percorso di reinserimento e dei progressi eventualmente compiuti a partire dalla condanna»[12].

Dall’altro lato, con due fondamentali pronunce, la Corte costituzionale, oltre a incidere in maniera significativa sull’assetto dell’art. 4-bis ord. penit. mediante rilevanti declaratorie d’incostituzionalità, ha fissato importanti coordinate in materia di esecuzione della pena.

Nello specifico, con la sentenza n. 253/2019, il Giudice delle leggi ha trasformato, con riferimento alla concessione dei permessi premio, la presunzione di pericolosità derivante dalla mancata collaborazione con la giustizia da assoluta a relativa, così da consentire al magistrato di sorveglianza «la valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata»; valutazione che, tuttavia, «deve rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l’abbandono effettivo»[13].

Un anno più tardi, con la sentenza n. 32/2020, la Corte, chiamata a vagliare la legittimità costituzionale delle modifiche apportate al regime ostativo ad opera della l. n. 3/2019 (c.d. Spazzacorrotti), si è pronunciata nettamente sulla garanzia dell’irretroattività delle norme concernenti la fase esecutiva. Pur ribadendo le «ragioni assai solide a fondamento della soluzione, sinora consacrata dal diritto vivente, secondo la quale le pene devono essere eseguite – di regola – in base alla legge in vigore al momento dell’esecuzione, e non in base a quella in vigore al momento della commissione del reato»[14], la Corte ha affermato che tale regola deve subire «un’eccezione allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato»[15]. Distinguendo, così, tra modifiche normative che riducono le possibilità di eseguire la pena all’esterno del carcere e modifiche che si risolvono in una mera variazione in senso deteriore delle modalità di esecuzione inframuraria, il Giudice delle leggi ha sancito l’inapplicabilità retroattiva dell’art. 4-bis ord. penit. e delle sue successive modifiche in malam partem relativamente alle misure alternative, alla liberazione condizionale e alla sospensione dell’ordine d’esecuzione, ammettendone per contro l’applicabilità retroattiva con riguardo ai permessi premio e al lavoro all’esterno.

 

2.6. In tale articolato quadro s’inserisce infine l’intervento del legislatore, il quale, con il d.l. n. 162/2022, conv. con modif. dalla l. n. 199/2022, ha recepito le indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte costituzionale[16].

Per quanto qui rileva, sono state anzitutto superate le tradizionali categorie della collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante ed è stato stabilito che, in assenza di collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter ord. penit.:

a) i detenuti per i reati di c.d. prima fascia a connotazione mafiosa o eversiva possono accedere ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale (dopo l’espiazione di almeno trent’anni di reclusione) «purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile», ivi compresa «la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa»;

b) gli altri detenuti per reati di prima fascia possono fruire dei benefici e della liberazione condizionale allegando «elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile», senza che sia richiesto il vaglio sul pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata.

A seguito di tale intervento, la presunzione di pericolosità connessa alla mancata collaborazione con la giustizia è stata definitivamente convertita da assoluta a relativa, imponendo al magistrato di sorveglianza un accertamento in concreto volto a valorizzare il percorso rieducativo compiuto dal condannato durante l’espiazione della pena carceraria.

Inoltre, l’art. 3 del decreto legge – in continuità con i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32/2020 – ha espressamente sancito l’inapplicabilità retroattiva delle nuove disposizioni ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, sia con riguardo ai reati teleologicamente collegati ad altri reati ostativi (per la prima volta inclusi nell’art. 4-bis ord. penit.), sia relativamente al più stringente regime probatorio previsto per l’accesso ai benefici in assenza di collaborazione, trattandosi in entrambi i casi di modifiche di segno sfavorevole rispetto al quadro normativo e interpretativo previgente.

 

3. Venendo ora all’esame della pronuncia in commento, i quattro ricorrenti – tutti condannati alla pena dell’ergastolo per delitti a connotazione mafiosa commessi tra la seconda metà degli anni ’80 e i primi anni ’90 – deducevano la violazione degli artt. 3 e 7 CEDU.

Quanto alla prima disposizione convenzionale, essi lamentavano che il regime ostativo di cui all’art. 4-bis ord. penit. loro applicato precludesse in modo insuperabile l’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale, violando il consolidato principio elaborato dalla Corte europea, secondo cui la pena dell’ergastolo è compatibile con l’art. 3 CEDU soltanto a condizione che siano normativamente previste, fin dal momento della condanna, una reale prospettiva di liberazione e una concreta possibilità di riesame della pena[17].

Quanto, invece, alla seconda garanzia convenzionale, i ricorrenti censuravano l’applicazione retroattiva dell’art. 4-bis ord. penit., rilevando come i fatti addebitati risultassero per la quasi totalità commessi anteriormente all’introduzione del regime ostativo e della circostanza aggravante mafiosa nel 1991 o, comunque, prima del d.l. n. 306/1992 (supra, 2.4).

 

4. La Corte di Strasburgo ha anzitutto accolto le doglianze relative all’art. 3 CEDU con riferimento al periodo che:

a) per uno dei ricorrenti, muove dal momento dell’applicazione del regime ostativo nei suoi confronti e giunge sino a quello in cui il Tribunale di sorveglianza, facendo applicazione dei principi sanciti dalla sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale, ha riconosciuto l’inapplicabilità retroattiva dell’art. 4-bis ord. penit. relativamente a un omicidio – punito con la pena dell’ergastolo – commesso anteriormente all’entrata in vigore della disposizione ostativa;

b) per gli altri tre ricorrenti, si estende dal momento dell’applicazione del regime ostativo nei loro confronti sino all’entrata in vigore del d.l. n. 162/2022, avvenuta il 31 ottobre del medesimo anno.

Invero, fino agli snodi temporali così individuati, secondo i giudici convenzionali la disciplina italiana dell’ergastolo ostativo aveva posto i ricorrenti in una situazione di marcata incertezza, precludendo loro una chiara e realistica prospettiva di rilascio anticipato. Per contro, per effetto dei correttivi operati dal legislatore con il d.l. n. 162/2022, tale stato d’incertezza è venuto meno e l’ordinamento interno è tornato a conformarsi agli standard di garanzia imposti dall’art. 3 CEDU in materia di pena perpetua.

 

5. I giudici europei hanno poi accolto anche le censure relative all’art. 7 CEDU.

Per quanto riguarda tre dei ricorrenti, che erano stati condannati alla pena dell’ergastolo per fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della circostanza aggravante mafiosa e della riforma dell’art. 4-bis ord. penit. ad opera del d.l. n. 306/1992, la Corte ha osservato come la sanzione applicabile al tempo del commesso reato fosse quella dell’ergastolo comune, che si è da ultimo tramutato in ergastolo ostativo a seguito dell’applicazione retroattiva dell’art. 4-bis: i ricorrenti sono così passati da una pena perpetua che consentiva l’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale a una pena che, invece, risultava de iure e de facto irriducibile.

Una situazione parzialmente diversa riguarda il quarto ricorrente. Egli, infatti, condannato alla pena dell’ergastolo per fatti commessi poco tempo dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 306/1992, si era visto applicare il regime ostativo di cui all’art. 4-bis ord. penit. – nonostante i giudici della cognizione avessero escluso la sussistenza della circostanza aggravante mafiosa – proprio in virtù del richiamato orientamento giurisprudenziale, fattosi strada a partire dal 2001, che riconosce al magistrato di sorveglianza il potere di accertare incidentalmente la connotazione mafiosa dei reati per i quali era intervenuta condanna, al fine di ricondurre o di mantenere il condannato nell’alveo del regime ostativo.

In entrambe le ipotesi, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto imprevedibili – e dunque lesive del principio nullum crimen, nulla poena sine lege sancito dall’art. 7 CEDU – le suddette modifiche in malam partem del trattamento sanzionatorio patito dai ricorrenti.

 

***

 

6. Come già anticipato in apertura, il giudizio di condanna cui è pervenuta in questo caso la Corte EDU non costituisce un elemento di particolare allarme per lo Stato italiano, proprio perché attiene a un quadro normativo e a una prassi giurisprudenziale in larga parte superati per effetto delle pronunce n. 253/2019 e n. 32/2020 della Corte costituzionale e della riforma del regime ostativo recata dal d.l. n. 162/2022.

Piuttosto, la sentenza in commento assume interesse nella misura in cui si confronta direttamente con gli approdi del Giudice delle leggi e con l’intervento riformatore del 2022, convalidandone l’impianto pur con taluni significativi caveat.

I giudici europei hanno espresso anzitutto apprezzamento verso i più recenti interventi della Corte costituzionale, la quale ha fatto debitamente i conti con i rilievi mossi all’ordinamento italiano nel caso Viola (n. 2), sia con riferimento alla polivalenza del rifiuto di collaborare con la giustizia, sia, soprattutto, in ordine al pieno riconoscimento della garanzia di irretroattività per le modifiche in malam partem delle norme sull’esecuzione penale idonee a incidere sulla sostanza e sulla qualità della sanzione da scontare. Come peraltro condivisibilmente notato dalla Corte EDU, la sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale, pur limitandosi allo scrutinio dell’ergastolo ostativo, ha conferito un impulso decisivo a una riconsiderazione complessiva della retroattività delle norme sull’esecuzione penale; tant’è che ormai la giurisprudenza di legittimità appare oggi sempre più orientata a sancire l’inapplicabilità retroattiva delle modifiche sfavorevoli che incidano sulla natura, sulla qualità o sulla quantità della pena in corso di esecuzione[18].

Viene poi accolto con favore l’intervento riformatore del 2022, ritenuto idoneo a sanare, agli occhi dei giudici di Strasburgo, i più marcati vulnera alle garanzie convenzionali denunciati nella sentenza Viola c. Italia (n. 2).

In particolare, da un lato, il nuovo meccanismo di riesame della posizione del condannato non collaborante – il quale, lo ricordiamo, presuppone l’allegazione, da parte del detenuto, di elementi idonei ad attestare l’effettiva rescissione dei legami con la criminalità organizzata e l’assenza del pericolo di un loro ripristino futuro (supra, 2.5) – è stato giudicato conforme all’art. 3 CEDU, nella misura in cui concilia l’esigenza di neutralizzazione della pericolosità sociale con la valorizzazione del percorso rieducativo compiuto durante l’esecuzione della pena[19].

Dall’altro lato, è stata ritenuta compatibile con gli standard garantistici dell’art. 3 CEDU la ripartizione degli oneri di allegazione e di prova, equamente distribuiti tra il condannato – sul quale grava l’onere di allegare gli elementi attestanti la recisione dei legami con la criminalità organizzata – e l’autorità pubblica – chiamata invece a fornire un quadro informativo dettagliato e aggiornato in merito all’attualità dei legami con i clan –[20].

Al contempo, tuttavia, i giudici europei hanno rimarcato alcuni punti critici della normativa attualmente vigente.

Un primo punto critico risiede nel fatto che il legislatore, mentre si è preoccupato di tipizzare ciò che non è sufficiente per accedere ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale – ossia la sola regolare condotta carceraria, la mera partecipazione al percorso rieducativo, nonché la mera dichiarazione di dissociazione –, ha omesso di indicare, sia pure a titolo esemplificativo, le condotte o gli elementi che il detenuto dovrebbe portare all’attenzione del magistrato di sorveglianza[21]. Pertanto, come condivisibilmente rilevato dalla Corte EDU, risulterà decisivo l’apporto della giurisprudenza domestica, la quale dovrà riempire di contenuti la previsione di cui all’art. 4-bis co. 1-bis ord. penit., fornendo chiare e univoche coordinate in merito agli elementi idonei a superare la presunzione relativa di pericolosità derivante dalla mancata collaborazione con la giustizia[22].

Un impegno, peraltro, che la Corte di cassazione pare aver già cominciato ad assumere, essendosi orientata nel senso di attribuire un peso preminente agli elementi “individualizzanti” caratterizzanti il percorso rieducativo del detenuto, «dai quali si possa desumere – non già e non necessariamente – un’emenda intima, personale ed umana del proprio passato, bensì la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli nel futuro, in una prospettiva dinamica di rieducazione e recupero del detenuto, monitorata attraverso un esame a tutto campo della sua vita»[23]. Pur nella condivisibilità di tale principio, sembra tuttavia difettare ancora nella giurisprudenza una vera e propria enucleazione di specifici indici valutabili “in positivo” ai fini del superamento della presunzione relativa di pericolosità prevista dall’art. 4-bis co. 1-bis ord. penit. Nelle motivazioni delle più recenti pronunce di legittimità, infatti, si rinviene tuttora un generico richiamo all’«allegazione di elementi ulteriori e specifici, idonei a incidere sui due distinti temi di prova costituiti dall’assenza di collegamenti attuali e dall’assenza del pericolo di ripristino degli stessi»[24].

Un secondo punto critico attiene poi alla scelta di fissare a trent’anni la soglia di pena che il condannato all’ergastolo per delitti ostativi deve aver espiato per poter essere ammesso alla liberazione condizionale. Come evidenziato dalla stessa Corte EDU, il termine stabilito dal legislatore italiano eccede di ben cinque anni la soglia massima indicata come ordinariamente tollerabile dalla stessa giurisprudenza europea (pari a venticinque anni). La Corte di Strasburgo – pur dando atto che la soglia dei trent’anni può risultare in concreto ridotta per effetto della liberazione anticipata e dello scomputo della custodia cautelare sofferta – ha espresso riserve sull’opzione del legislatore, riservandosi di valutare in futuro, caso per caso, se al raggiungimento del venticinquesimo anno di detenzione siano state effettivamente garantite le condizioni per un riesame della pena.

Per concludere, sembra proprio che stavolta la disciplina di cui all’art. 4-bis ord. penit. abbia nel suo complesso superato il vaglio di compatibilità convenzionale. Cionondimeno, occorre non abbassare la guardia: come si è visto, infatti, alcuni aspetti della riforma del 2022 non hanno convinto appieno i giudici di Strasburgo, i quali, in più passaggi della decisione, sembrano sollecitare un’opera di affinamento ermeneutico da parte della magistratura, al fine di emendare in via interpretativa alcuni snodi (ancora) problematici del regime ostativo. La palla passa ora quindi ai giudici domestici, ai quali spetterà il compito di valorizzare le ultime indicazioni provenienti da Strasburgo, assicurando un’applicazione dell’art. 4-bis ord. penit. rigorosa, prevedibile e conforme ai principi costituzionali e convenzionali.

 

[1] Corte cost., sent. 11 giugno-8 luglio 1993, n. 306.

[2] Corte cost., sent. 22 febbraio-1° marzo 1995, n. 68.

[3] Corte cost., sent. 19-27 luglio 1994, n. 357.

[4] Per quanto riguarda i permessi, il riferimento è a Corte cost., sent. 11-14 dicembre 1995, n. 504 e a Corte cost., sent. 14-22 aprile 1999, n. 137. Con riguardo, invece, alla semilibertà, il riferimento è a Corte cost., sent. 16-30 dicembre 1997, n. 445.

[5] Corte cost., sent. 24 settembre-22 ottobre 2014, n. 239.

[6] Cass., sez. un., 30 maggio (dep. 17 luglio) 2006, n. 24561, A., § 7.2 dei Considerato in diritto.

[7] Ivi, § 8 dei Considerato in diritto.

[8] Ex multis, Cass., sez. I, 27 giugno (dep. 19 luglio) 2001, n. 29379, Mammoliti; Cass., sez. I, 26 giugno (dep. 8 ottobre) 2019, n. 41235, Larosa; nonché, da ultimo, Cass., sez. I, 28 aprile (dep. 15 luglio) 2026, n. 26647, Tripodi.

[9] Cass., sez. un., 18 dicembre 2008 (dep. 9 gennaio 2009), n. 337, Antonucci.

[10] V., per tutti, F. Cassibba, A. Colella, Art. 3 – Proibizione della tortura, in G. Ubertis, F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, II ed., Torino, 2022, p. 108 ss.

[11] Corte EDU, sez. I, sent. 13 giugno 2019, Viola c. Italia (n. 2), § 137.

[12] Ivi, § 127.

[13] Corte cost., sent. 22 ottobre-4 dicembre 2019, n. 253, § 9 dei Considerato in diritto. Per alcuni commenti alla sentenza si rimanda a M. Chiavario, La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia che non merita inquadramenti unilaterali, in www.osservatorioaic.it, 2020, n. 1; S. Bernardi, Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa: cade la preclusione assoluta all’accesso ai permessi premio ex art. 4-bis comma 1 ord. pen., in questa Rivista, 28 gennaio 2020; Id., Sull’incompatibilità con la Costituzione della presunzione assoluta di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia: in margine a Corte cost. sentenza del 23 ottobre 2019 (dep. 4 dicembre 2019), n. 253, in www.osservatorioaic.it,  2020, n. 2; A. Menghini, La Consulta apre una breccia nell’art. 4 bis o.p., in www.osservatorioaic.it, 2020, n. 2; A. Pugiotto, La sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale: una breccia nel muro dell’ostatività penitenziaria, in Studium Iuris, 2020, n. 4, p. 399 ss.; C. Monaco, L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti. Aspettando il giudice delle leggi, in Arch. pen., 2021, n. 1.

[14] Corte cost., sent. 11-26 febbraio 2020, n. 32, § 4.3.2 dei Considerato in diritto. Per un commento alla sentenza v. G. Di Vetta, Il nido del cuculo. La tendenza ad assimilare criminalità amministrativa e criminalità organizzata, in Arch. pen., 2020, n. 2; A. Marsilio, Norma penale retroattiva: quando è legittima? La Consulta si pronuncia sui limiti alla retroattività della norma penale volta a modificare la natura della pena. Note a margine della sentenza del 26 febbraio 2020, n. 32 della Corte Costituzionale, in www.osservatorioaic.it, 2020, n. 6.

[15] Di nuovo Corte cost., sent. 11-26 febbraio 2020, n. 32, § 4.3.3.

[17] Di nuovo F. Cassibba, A. Colella, op. loc. cit.

[18] Così, ad es., Cass., sez. I, 26 maggio (dep. 18 settembre) 2025, n. 31277, Tramonte; Cass., sez. I, 1° luglio (dep. 2 agosto) 2024, n. 31753, Viola; Cass., sez. I, 16 aprile (dep. 26 luglio) 2024, n. 30702, Russo.

[19] §§ 166-169 della sentenza in commento.

[20] §§ 171-172 della sentenza in commento.

[21] § 170 della sentenza in commento.

[22] § 176 della sentenza in commento.

[23] In questi termini già Cass., sez. V, 28 febbraio (dep. 18 maggio) 2022, n. 19536, Barranca.

[24] Così Cass., sez. I, 26 giugno (dep. 2 settembre) 2026, n. 32704, F.A., § 2 dei Considerato in diritto. Similmente, Cass., sez. I, 4 giugno (dep. 31 agosto) 2026, n. 32367, T.M., § 2 dei Considerato in diritto; Cass., sez. I, 21 maggio (dep. 11 agosto) 2026, n. 30786, C.R., § 2.2 dei Considerato in diritto.