Cass., Sez. un., c.c. 30 settembre 2021, Pres. Cassano, Rel. Fidelbo
Con ord. 25283/2021 la V Sezione penale della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero la seguente questione: «se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l’impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare, precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto del suddetto giudizio assolutorio».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della pubblica udienza del 30 settembre scorso, le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «la riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa, oggetto di discorde valutazione, sia divenuta impossibile per decesso, irreperibilità o infermità del dichiarante. Nondimeno la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova già acquisita, deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori – idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio – che il giudice ha l’onere di ricercare e acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603 cod. proc. pen.».
In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione (Cass., Sez. V, ord. 4 giugno 2021 – 1 luglio 2021, n. 25283, Pres. Palla, Rel. Caputo).