Cass., Sez. un., c.c. 28 ottobre 2021, Pres. Cassano, Rel. Pistorelli, in proc. Lafleur
Con ord. 15922/2021 la V Sezione penale della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero la seguente questione: «se la sentenza di proscioglimento “nel merito”, pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 28 ottobre scorso, le Sezioni unite hanno dato al quesito soluzione «negativa. La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge».
In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in questa Rivista l’ordinanza di rimessione.
(F.L.)