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18 Maggio 2021


Overturning in appello dell’assoluzione nel giudizio abbreviato: la decisione della Corte di Strasburgo sulla rinnovazione delle prove dichiarative

C. eur. dir. uomo, Sez. I, 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari c. Italia, ric. n. 15931/15 e 16459/15



Per leggere la sentenza, in lingua francese, clicca qui.

 

1. La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la recente sentenza Di Martino e Molinari c. Italia[1], ha tracciato il perimetro dell’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in secondo grado, nel caso di overturning della sentenza di assoluzione emessa nel giudizio abbreviato.

 

2. Nella vicenda concreta, da cui trae origine la pronuncia in commento, i ricorrenti – marito e mogliegiudicati con rito abbreviato, nell’ambito di un procedimento a carico di più imputati, venivano assolti in primo grado. La decisione, impugnata dal pubblico ministero, veniva, tuttavia, riformata dalla Corte d’appello, che condannava entrambi i ricorrenti per tutti i reati a loro ascritti, attraverso la rivalutazione cartolare del medesimo materiale probatorio utilizzato dal giudice di primo grado e senza procedere, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., alla rinnovazione delle prove decisive ai fini della decisione.

Contro tale sentenza, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, che veniva, però, rigettato dalla suprema Corte, ritenendo legittima la reformatio in peius della sentenza di assoluzione, in quanto le prove dichiarative non erano state assunte, in entrambi i gradi di giudizio, nel contraddittorio tra le parti, a fronte della scelta dell’imputato di accedere al rito alternativo. Del pari, l’unica testimonianza assunta d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p., non esigeva di essere rinnovata, perché, da un lato, non era da ritenersi decisiva per la condanna in secondo grado, dall’altro lato, la Corte d’appello non aveva rivalutato la credibilità del teste, limitandosi a fornire una rilettura degli elementi di prova diversa da quella effettuata dal GUP.

Esaurite le vie di ricorso interne, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) Cedu di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo[2].

 

3. In via preliminare, i giudici di Strasburgo richiamano i principi già elaborati in ordine alla legittimità della condanna nel giudizio d’impugnazione che ribalti l’esito assolutorio del giudizio di primo grado: il giudice d’appello, impegnato a decidere se l’imputato è colpevole o innocente deve, in linea di principio, ascoltare i testimoni e valutarne in via diretta la credibilità; valutazione, quest’ultima, di carattere complesso che non può compiersi attraverso la semplice lettura delle dichiarazioni, ma che passa attraverso la rinnovazione della prova decisiva ai fini della condanna[3], condizione necessaria dell’equità del procedimento.

Ciò posto, tenuto conto che l’art. 6 Cedu va applicato considerando le peculiarità del procedimento, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non vi sia stata violazione della norma convenzionale, risolvendo la questione alla luce delle dinamiche probatorie del caso concreto e tenendo conto delle caratteristiche proprie del giudizio abbreviato[4].

 

3.1. In prima battuta, si è osservato che il giudice d’appello non fosse tenuto alla rinnovazione della testimonianza di tre collaboratori di giustizia, che erano stati sentiti in qualità di persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini. A tal proposito, la Corte europea ha sottolineato che, attraverso la richiesta di instaurazione del rito, i ricorrenti – assistiti dai loro difensori – hanno accettato di difendersi[5] sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari – di cui avevano avuto conoscenza – rinunciando, sans équivoque, al diritto di ottenere l’audizione dei testimoni, compresi quelli di cui hanno lamentato il mancato esame nel giudizio d’appello[6].

 

3.2. In seconda battuta, la Corte europea, circa la mancata assunzione in appello della testimonianza del collaboratore di giustizia – già sentito in primo grado dal GUP, in virtù dei poteri istruttori officiosi, dato che quella prova era necessaria per decidere sulla posizione di un altro imputato – ha escluso la necessità di una nuova escussione del teste poiché le sue dichiarazioni non hanno fatto altro che corroborare il quadro delle prove a carico dei ricorrenti[7].

 

* * *

 

4. Dalla sentenza in commento emerge che l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva nella prospettiva di una riforma in peius della sentenza di assoluzione, imponga comunque di confrontarsi con l’opzione manifestata dall’imputato nella scelta del rito alternativo, nonché con le eventuali integrazioni probatorie avvenute nel giudizio di primo grado.

Tale soluzione pare rappresentare il coerente sviluppo della giurisprudenza europea in tema di diritto al confronto.

 

4.1. Invero, uno degli aspetti fondamentali del fair trial è il rispetto del principio del contraddittorio[8]: una regola «inespressa, ma implicita»[9] nell’art. 6 § 1 Cedu, per la quale deve essere assicurata a ciascuna delle parti la conoscenza degli elementi di prova prodotti dall’altra parte e la possibilità di contestarli[10]. Tale profilo è specificato, rispetto al processo penale, dall’art. 6 § 3 lett. d) Cedu, che attribuisce a ogni accusato il diritto di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione di quelli a discarico alle stesse condizioni dei primi[11]. Essenzialmente, gli elementi di prova devono essere prodotti alla presenza dell’imputato in pubblica udienza e nel contraddittorio tra le parti[12].

La Corte europea, valorizzando la portata globale della garanzia, è infatti arrivata a ritenere sussistente la violazione dell’art. 6 Cedu nei casi in cui la condanna si fondi, solo o in misura determinante, su elementi di prova raccolti senza le garanzie del contraddittorio[13], laddove manchino serie ragioni che ne giustifichino l’utilizzazione o counterbalancing factors[14], a meno che non vi sia stata la rinuncia dell’imputato al diritto di interrogare i testimoni, purché tale scelta sia non equivoca e non si ponga in contrasto con interessi pubblici fondamentali[15].

I giudici di Strasburgo, in più occasioni[16], hanno riconosciuto le garanzie di equità offerte dal giudizio abbreviato, basato proprio sulla volontà dell’imputato di rinunciare alle garanzie del dibattimento e di essere giudicato anche o solo sugli atti d’indagine.

 

4.2. Laddove l’imputato vi abbia rinunciato ‒ nella specie in caso di richiesta di rito abbreviato e in assenza di integrazioni probatorie ‒ non sussiste l’obbligo di procedere all’esame del dichiarante nel contraddittorio tra le parti, neppure nell’ipotesi di overturning, in secondo grado, della sentenza di assoluzione. È per tale ragione che i giudici di Strasburgo differenziano l’obbligo di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa a seconda del fatto che le relative dichiarazioni siano state assunte, in primo grado, in via unilaterale durante le indagini preliminari o invece in contraddittorio, nell’ambito di un’attività d’acquisizione probatoria[17].

In sostanza, se, per la Corte europea, non può riconoscersi un grado di persuasività superiore alla valutazione dell’attendibilità della prova dichiarativa, avvenuta in seconda istanza “sulle carte”, rispetto a quella del giudice di primo grado, che l’ha assunta oralmente di fronte a sé e con metodo dialettico[18], in nessun caso può prospettarsi l’obbligo di rinnovare in appello quella prova che non si sia formata con le garanzie del contraddittorio per volontà dell’imputato, neppure quando risulti decisiva nella prospettiva della condanna.

 

5. La recente pronuncia la Corte europea impone di ripensare all’applicazione, al rito abbreviato, delle regole europee in tema di overturning dell’assoluzione in condanna nel giudizio di secondo grado, fattane, fino ad ora, dai giudici nazionali.

La Corte di cassazione a Sezioni unite ‒ già in via incidentale nel caso Dasgupta[19], e poi, adita con specifico riferimento al rito speciale, nel caso Patalano[20] ‒ aveva accolto un’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 603, comma 3, c.p.p., per la quale, siccome l’assoluzione pronunciata in primo grado rafforza la presunzione d’innocenza, il giudice ha l’obbligo di procedere alla riassunzione delle prove dichiarative decisive nella prospettiva di una riforma della sentenza nel senso della condanna, al fine di affermare la responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Il ritenuto «carattere “generalissimo”» del principio di cui all’art. 533 c.p.p. ha portato, la suprema Corte a estendere la regola anche al giudizio abbreviato, «essendo irrilevante che gli apporti dichiarativi siano stati valutati in primo grado sulla base dei soli atti di indagine ovvero a seguito di integrazione probatoria a norma dell’art. 438, comma 5, o dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen.»[21]. Tale interpretazione è stata prima confermata, anche in relazione all’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, nel caso Troise[22], e poi avallata anche dalla Corte costituzionale, con la sentenza del 23 maggio 2019, n. 124[23].

È il caso di notare come nella medesima prospettiva seguita dalla Corte europea nella sentenza che si annota, si fosse già posta, più di un ventennio fa, la Corte di cassazione, sempre a Sezioni unite. nel caso Clarke[24], che aveva ritenuto possibile con riguardo al giudizio abbreviato – nella sua originaria versione di rito a “prova bloccata”[25] – la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex officio ma non quella a richiesta di parte, poiché gli spazi probatori riconosciuti in appello devono essere coerenti con la volontà manifestata dall’imputato di essere giudicato “allo stato degli atti”. Il principio veniva ribadito anche dopo le modifiche introdotte dalla “legge Carotti”, tanto che le iniziative probatorie di parte in secondo grado vengono associate alle eventuali integrazioni della piattaforma probatoria avvenute in primo grado[26].

In definitiva, il necessario adattamento alla particolare fisionomia del rito alternativo, della fattispecie di rinnovazione prevista dall’art. 603, comma 3-bis, c.p.p.[27], porterebbe a circoscriverne l’applicazione alla prova che sia stata assunta in contraddittorio di fronte al giudice di primo grado: d’ufficio, ai sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p., oppure su impulso di parte, attraverso la richiesta condizionata di giudizio abbreviato, a seguito dell’esercizio del diritto alla prova contraria e in caso di nuove contestazioni ex art. 441-bis c.p.p. Al contrario, il meccanismo di automatica rinnovazione, a seguito dell’appello della parte pubblica, non si estenderebbe a quelle prove che abbiano fatto parte del «patrimonio cartolare»[28] impiegato dal giudice di primo grado, ferma restando la possibilità di rinnovazione della prova d’ufficio qualora sia assolutamente necessaria ai fini della decisione del giudice d’appello.

 

 

[1] C. eur. dir. uomo, sez. I, 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari c. Italia.

[2] V. § 24 della sentenza in commento per cui «ils plaident que le fait que le GUP a ordonné l’audition de B.S. malgré l’adoption de la procédure abrégée démontre que celui-ci était un témoin clé et que son témoignage a été décisif. Selon eux, dans ces conditions, afin d’évaluer si oui ou non les témoignages à charge constituaient des preuves graves, précises et concordantes de leur responsabilité pénale, la cour d’appel aurait dû rouvrir l’instruction en application de l’article 603 du CPP et entendre directement tous les témoins à charge».

[3] V. ex multis il leading case C. eur. dir. uomo, sez. III, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia, § 33 ss; a commento della sentenza v. A. Gaito, Verso una crisi evolutiva per il giudizio d’appello. L’Europa impone la riassunzione delle prove dichiarative quando il p.m. impugna l’assoluzione, in Arch. pen., 2012, 2, p. 349 ss; in senso conforme si segnalano le pronunce di condanna contro l’Italia: C. eur. dir. uomo, sez. I, 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia, § 43, sulla quale v. L. Pressacco, Principio di immediatezza e reformatio in peius tra Strasburgo e Roma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 1554; C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 22 ottobre 2020, Tondo c. Italia, § 43; si discostano, invece, dai consolidati principi in materia C. eur. dir. uomo, sez. II, 26 aprile 2016, Kashlev c. Estonia; C. eur. dir. uomo, sez. IV, 27 giugno 2017, Chiper c. Romania.

[4] C. eur. dir. uomo, sez. IV, dec. 1° settembre 2015, Greco c. Italia aveva già ritenuto manifestamente inammissibile la questione relativa alla violazione dell’art. 6 Cedu, in un caso in cui, nell’ambito del giudizio abbreviato, era stata confermata la sentenza di condanna nel giudizio di rinvio, sulla base delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, senza aver avuto la possibilità di procedere a una nuova audizione del teste.

[5] V. testualmente § 36 della sentenza in commento: «accepté de baser leur défense».

[6] La Corte europea sembra comunque avallare, au passage, l’interpretazione dell’art. 603 c.p.p. che estende l’obbligo di rinnovazione anche al rito abbreviato, perché non è impedito ai singoli Stati di adottare un livello di protezione più alto che garantisca una protezione rafforzata dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convezione nei rispettivi ordinamenti giuridici (v. § 39-40 della sentenza in commento).

[7] V. § 43 della sentenza in commento, per cui «la condamnation des requérants a été fondée sur plusieurs éléments de preuve, parmi lesquels la note d’information des carabiniers de Naples, à laquelle la cour d’appel a accordé une importance déterminante […]. Cet élément concernait notamment les activités criminelles du requérant et des membres de sa famille ainsi que son affiliation au clan mafieux D. A. S’y ajoutaient les déclarations de E., P. G. et S., d’anciens membres du clan “repentis”, et les résultats de plusieurs écoutes téléphoniques et environnementales».

[8] S. Buzzelli, sub art. 6, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, G. Ubertis-F. Viganò (a cura di), Torino, 2016, p. 171, definisce il principio del contraddittorio il «nucleo essenziale del giusto processo», insieme alla parità delle parti; per F. Zacchè, Il diritto al confronto nella giurisprudenza europea, in Regole europee e processo penale, A. Gaito-D. Chinnici (a cura di), Milano, 2016, p. 207, si tratta di «un principio cruciale per la fairness processuale».

[9] Espressione utilizzata da G. Ubertis, Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: riflessi nell’ordinamento italiano, in Cass. pen., 2005, p. 1092, per il quale «emerge invero dalla stessa nozione di hearing (impiegata nella versione inglese del testo pattizio) un profilo concernente la salvaguardia che, nell’ambito della fase processuale definita dalla fairness del suo svolgimento, l’interessato sia posto nella condizione di “farsi sentire”, cioè di poter esporre le ragioni proprie e controbattere quelle avversarie».

[10] Così ex multis C. eur. dir. uomo, grande camera, 16 febbraio 2000, Jasper c. Regno Unito, § 51; C. eur. dir. uomo, grande camera, 16 febbraio 2000, Rowe e Davis c. Regno Unito, § 60. A fare da postulato a tale principio è quello della parità delle armi, nel senso che, nel processo, ciascuna parte deve poter sostenere le proprie ragioni in condizioni che non siano di sostanziale svantaggio rispetto a quella antagonista (v. C. eur. dir. uomo, 22 febbraio 1996, Bulut c. Austria, § 47; C. eur. dir. uomo, 18 marzo 1997, Foucher c. Francia, § 34; C. eur. dir. uomo, grande camera, 16 febbraio 2000, Jasper c. Regno Unito, cit., § 51; C. eur. dir. uomo, sez. II, 17 luglio 2007, Bobek c. Polonia, § 56; C. eur. dir. uomo, sez. V, 16 novembre 2006, Klimentyev c. Russia, § 95).

[11] C. eur. dir. uomo, grande camera, 21 gennaio 1999, Van Geyseghem c. Belgio, § 27; C. eur. dir. uomo, sez. I, 20 gennaio 2005, Mayzit c. Russia, § 77; C. eur. dir. uomo, sez. I, 20 aprile 2006, Carta c. Italia, § 46; C. eur. dir. uomo, sez. I, 19 ottobre 2006, Majadallah c. Italia, § 35; C. eur. dir. uomo, sez. V, 30 giugno 2008, Gäfgen c. Germania, § 169; C. eur. dir. uomo, grande camera, 2 novembre 2010, Sakhnovskiy c. Russia, § 94; sul punto v. M. Chiavario, sub art. 6, in Commentario breve alla convenzione europea dei diritti dell’uomo, S. Bartole-B. Conforti-G. Raimondi (a cura di), Padova, 2001, p. 193; S. Stavros, The guarantees for accused persons under article 6 of the European convention on human rights: an analysis of the application of the convention and a comparison with other instruments, Dordrecht, 1993, p. 42.

[12] V. C. eur. dir. uomo, sez. I, 19 ottobre 2006, Majadallah c. Italia, § 37, per cui «les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire»; in senso conforme v. C. eur. dir. uomo, 26 aprile 1991, Asch c. Austria, § 27; C. eur. dir. uomo, 15 giugno 1992, Lüdi c. Svizzera, § 47; C. eur. dir. uomo, 20 settembre 1993, Saïdi c. Francia, § 43; C. eur. dir. uomo, sez. I, 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia § 85; C. eur. dir. uomo, sez. I, 20 aprile 2006, Carta c. Italia, § 48.

[13] Per tali ragioni, hanno ritenuto la violazione della Convenzione da parte dell’Italia C. eur. dir. uomo, sez. IV, 12 ottobre 2017, Cafagna c. Italia; C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 18 maggio 2010, Ogaristi c. Italia; C. eur. dir. uomo, sez. I, 19 ottobre 2006, Majadallah c. Italia; C. eur. dir. uomo, sez. III, 13 ottobre 2005, Bracci c. Italia; C. eur. dir. uomo, 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia; C. eur. dir. uomo, sez. I, 27 febbraio 2001, Lucà c. Italia; C. eur. dir. uomo, sez. II, 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia; è stata invece esclusa da C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 23 giugno 2016, Ben Moumen c. Italia; C. eur. dir. uomo, sez. II, dec. 13 novembre 2014, Bosti c. Italia; C. eur. dir. uomo, sez. II, 10 aprile 2007, Panarisi c. Italia; C. eur. dir. uomo, sez. III, 8 febbraio 2007, Kollcaku c. Italia; C. eur. dir. uomo, sez. I, dec. 7 giugno 2005, Jerinò c. Italia; C. eur. dir. uomo, 19 febbraio 1991, Isgrò c. Italia.

[14] Il divieto in parola è stato ritenuto derogabile da C. eur. dir. uomo, grande camera, 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 107 ss, in presenza di idonee garanzie procedurali capaci di controbilanciare la lesione dei diritti difensivi, e, allo stesso tempo, di assicurare una corretta valutazione dell’attendibilità della prova (a commento v. F. Zacchè, Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni assenti, in Dir. pen. cont., 17 gennaio 2012); successivamente, C. eur. dir. uomo, grande camera, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania § 124 ss ha ricondotto l’analisi della sussistenza di tali fattori alle dichiarazioni che hanno avuto un “peso significativo”, per cui maggiore importanza queste ultime hanno sulla decisione, maggiori dovranno essere le tutele e le garanzie offerte all’imputato. Per un’applicazione recente v. C. eur. dir. uomo, com. sez. III, 9 marzo 2021, Kravtsov c. Russia; C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 16 marzo 2021, Fikret Karahan c. Turchia.

[15] C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 23 giugno 2011, Petrov c. Bulgaria, § 38 ss; C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 28 settembre 2006, Andandonskiy c. Russia § 53 ss; C. eur. dir. uomo, sez. I, 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia, § 90 ss; C. eur. dir. uomo 23 novembre 1993, Poitrimol c. Francia, § 31; C. eur. dir. uomo, 21 febbraio 1990, Håkansson e Sturesson c. Svezia, § 66.

[16] C. eur. dir. uomo, sez. IV, dec. 30 novembre 2000, Kwiatkowska c. Italia; C. eur. dir. uomo, grande camera, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, § 73; C. eur. dir. uomo, sez. II, dec. 6 novembre 2007, Hany c. Italia; C. eur. dir. uomo, grande camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n. 2), § 135; C. eur. dir. uomo, sez. II, dec. 28 settembre 2010, Vitale c. Italia; C. eur. dir. uomo, sez. IV, dec. 1° settembre 2015, Greco c. Italia § 28 ss; C. eur. dir. uomo, sez. I, 8 dicembre 2015, dec. Podoleanu c. Italia, § 41 ss; C. eur. dir. uomo, sez. I, dec. 26 settembre 2017, Fornataro c. Italia, § 36, C. dir. uomo, sez. I, dec. 26 settembre 2017, Mazzarella c. Italia, § 34 ss.

[17] Già Cass., sez. III, 30 ottobre 2014, n. 45456, in C.E.D., n. 260868 aveva ritenuto che «“assolutizzare” il principio posto dalla Corte edu (nel senso di richiedere sempre, in caso di difforme decisione, l’ascolto diretto della fonte di prova) condurrebbe alla inaccettabile affermazione, non operata mai neppure dalla Corte di europea, della non compatibilità, sotto tale aspetto, del rito abbreviato con i principi posti dall’art. 6 della Convenzione».

[18] V. nt. n. 3.

[19] Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, in Cass. pen., 2016, p. 3214 con nota di V. Aiuti, Poteri d’ufficio della Cassazione e diritto all’equo processo; a commento v. anche E. Lorenzetto, Reformatio in peius in appello e processo equo (art. 6 CEDU): fisiologia e patologia secondo le Sezioni Unite, in Dir. pen cont., 5 ottobre 2016.

[20] Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, n. 18620, in Cass. pen., 2017, p. 2666, con nota di R. Aprati, “Overturning” sfavorevole in appello e mancanza del riesame; a commento v. anche H. Belluta-L. Luparia, Ragionevole dubbio e prima condanna in appello: solo la rinnovazione ci salverà?, in Dir. pen. cont., 8 maggio 2017.

[21] Così Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, cit.

[22] Cass., sez. un., 21 dicembre 2017, n. 14800, in Foro it., 2018, II, p. 530 con nota di G. De Marco, Riforma della sentenza di condanna e rinnovazione istruttoria; a commento v. anche V. Aiuti, Appello della condanna e rinnovazione istruttoria, in Dir. pen. cont., 2018, fasc. 5, p. 35 ss; N. Galantini, La riassunzione della prova dichiarativa in appello: note a margine di sezioni unite Troise, in Dir. pen. cont., 17 aprile 2018; successivamente in senso conforme v. Cass., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 15255, in C.E.D., n. 278878; Cass., sez. VI, 13 novembre 2019, in C.E.D., n. 279303; Cass., sez. IV, 28 maggio 2019, n. 29538, in C.E.D., n. 276596; Cass., sez. V, 18 giugno 2018, n. 53415, in C.E.D., n. 274593; Cass., sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 12397, in C.E.D., n. 272545; Cass., sez. VI, 21 ottobre 2017, n. 53336, in C.E.D., n. 271716; v. anche in motivazione Cass., sez. IV, 21 dicembre 2018, n. 5890, in C.E.D., n. 275119.

[23] C. Cost., 23 maggio 2019, n. 124, in Giur. cost., 2019, p. 1501; a commento v. E. Aprile, Per la Consulta è legittima l'interpretazione dell'art. 603, comma 3-'bis' c.p.p. nel senso della applicazione anche al caso di riforma in appello della sentenza assolutoria emessa in abbreviato, in Cass. pen., 2019, p. 3609; V. Aiuti, Giudizio abbreviato e rinnovazione dibattimentale in appello, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 1705; H. Belluta, Tra legge e giudice: la Corte costituzionale "approva" la nuova fisionomia della rinnovazione probatoria in appello, come interpretata dalle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont., 2019, fasc. 6, p. 37.

[24] Cass., sez. un., 13 dicembre 1995, n. 930, in Dir. pen. proc., 1996, p. 734, con nota di G. Spangher, Le acquisizioni probatorie nel giudizio abbreviato in grado d’appello.

[25] L’espressione è utilizzata da D. Manzione, Le prassi applicative nel giudizio abbreviato: regole del processo ed istituti di diritto sostanziale, in Arch. n. proc. pen., 1998, p. 138.

[26] V. ad esempio Cass., sez. III, 29 gennaio 2008, n. 11100, in C.E.D., n. 239081; Cass., sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 15573, in C.E.D., n. 233956; Cass., sez. III, 2 marzo 2004, n. 15296, in Cass. pen., 2006, p. 2886, che hanno riconosciuto, nel caso di giudizio abbreviato condizionato, l’applicazione dell’art. 603, comma 1, c.p.p., limitata alle prove a cui viene condizionata la richiesta del rito; rimane ferma, in ogni caso, la possibilità per le parti di richiedere l’assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado (cfr. Cass., sez. I, 14 gennaio 2016, n. 8316, cit.; Cass., sez. II, 17 ottobre 2013, n. 44947, in C.E.D., n. 257977; Cass., sez. I, 23 maggio 2012, n. 35846, in C.E.D., n. 253729; Cass., sez. II, 3 febbraio 2012, n. 9267, in C.E.D., n. 252108; Cass., sez. I, 14 ottobre 2010, n. 43473, in Dir. pen. proc., 2011, p. 1243, con nota di G. Segala, Il giudizio abbreviato d’appello fra diritto alla prova ed economia processuale).

[27] È di questo avviso anche D. Vigoni, L’appello contro la sentenza nel giudizio abbreviato fra lacune normative e regole giurisprudenziali, in Dir. pen. proc., 2019, p. 419 siccome, «stante l’esigenza di conformare l’intero procedimento alle specificità del giudizio abbreviato, la rinuncia dell’imputato alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti non potrebbe non riflettersi anche sul giudizio di secondo grado, al fine di evitare irragionevoli espansioni probatorie in appello a fronte di un perimetro circoscritto che segna i confini cognitivi del giudizio di primo grado».

[28] Così D. Vigoni, L’appello contro la sentenza nel giudizio abbreviato fra lacune normative e regole giurisprudenziali, cit., p. 420.