Abstract. Con il D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, emanato in attuazione della legge delega 9 agosto 2023 n. 111 per la riforma fiscale, si è provveduto ad inserire, all'art. 1 D.lgs. n. 74/2000, le lett. g-quater) e g-quinquies), contenenti le nuove definizioni di crediti inesistenti e di crediti non spettanti, rilevanti ai fini della possibile integrazione dei delitti, rispettivamente disciplinati all'art 10 quater, comma secondo e comma primo, D.lgs. n. 74/2000. Stante la sempre più diffusa contestazione, in sede tributaria, dell'indebita compensazione di talune tipologie di crediti di imposta – tra cui, in particolare, quelli per investimenti effettuati in attività di ricerca e sviluppo – è facilmente prevedibile un picco applicativo della fattispecie sopra richiamata nella sola parte in cui sanziona l'opposizione in compensazione di crediti inesistenti. E ciò in ragione di una rimodulazione delle due nozioni del tutto insoddisfacente, sia quanto alla ancora inadeguata valorizzazione del principio di sussidiarietà; sia quanto al sovradimensionamento della categoria della inesistenza, a seguito della riproposta – perché già invalsa in giurisprudenza – ma pur sempre censurabile equiparazione tra insussistenza tout court del credito, sorretta o meno da contegni fraudolenti, e carenza anche di uno soltanto dei suoi requisiti costitutivi.
SOMMARIO: 1. Brevi note introduttive sulla previsione di cui all'art. 10 quater D.lgs. n. 74/2000. – 2. Le nozioni di crediti non spettanti e di crediti inesistenti rimodulate dal D.lgs. n. 87/2024. – 3. I crediti di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo quale settore privilegiato per una nuova stagione applicativa del delitto di indebita compensazione. – 4. La previsione di una nuova causa di esclusione della punibilità in caso di indebita compensazione di crediti non spettanti. – 5. Sintesi conclusiva.
* In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.