Abstract. Con il d.l. 34/2020, il legislatore italiano ha introdotto una tipologia di crediti d’imposta che, pur ispirandosi a preesistenti istituti di analoga natura, si è contraddistinta – soprattutto nelle prime fasi applicative – per modalità di circolazione altamente fluide e di difficile tracciabilità, con l’emergere di problematiche applicative relative a possibili frodi nonché a conseguenti profili di responsabilità penale in capo ai terzi cessionari dei crediti. L’avvenuto ridisegno della normativa ad opera del d.l. 4/2022 e della l. 25/2022, nel senso di una più rigida regolamentazione della circolazione di tali crediti, non pare sopire del tutto i dubbi originatisi sulla materia, che inducono ad una riflessione di carattere penalistico.
SOMMARIO: 1. Il decreto-legge n. 34/2020 e la disciplina fiscale del Superbonus. – 2. Le possibili patologie della pratica di Superbonus. – 3. I profili penali della procedura di ottenimento del Superbonus. – 3.1. Irregolarità nella fatturazione. – 3.2. Irregolarità nel rilascio dell’A.P.E., delle asseverazioni tecniche e del visto di conformità. – 4. I profili penali della circolazione del credito d’imposta da Superbonus. – 4.1. Responsabilità del terzo cessionario per utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore al dovuto. – 4.2. Responsabilità del terzo cessionario per concorso nella violazione del contribuente. – 4.2.1. Rischi di una responsabilità penale concorsuale del fornitore che opera lo sconto in fattura. – 4.2.2. Rischi di una responsabilità penale concorsuale del terzo cessionario “puro”. – 4.2.2.1. Un’utile premessa: come circolano i crediti d’imposta da Superbonus. – 4.2.2.1.1. La disciplina originaria. – 4.2.2.1.2. La disciplina per come riformata dalla l. 25/2022. – 4.2.2.2. segue: i rischi penali per il terzo cessionario “puro” sotto la disciplina originaria. – 4.2.3. Rischi di una responsabilità penale concorsuale del cessionario “puro” quale autore principale sotto la disciplina originaria. – 4.2.4. Le nuove prospettive per il terzo cessionario “puro” alla luce della l. 25/2022. – 5. Conclusioni e spunti di tutela per il cessionario del credito.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.