ISSN 2704-8098
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  Articolo  
11 Ottobre 2023


Collezionista, speculatore e mercante d’arte: le ipotesi di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele


AbstractLa compravendita di opere d’arte può dar luogo ad obblighi di dichiarazione ed imposizione fiscale. Ciò accade, in particolare, quando il contribuente sia qualificato come mercante d’arte o come speculatore: non è tassata, invece, la cessione di opere da parte di chi sia mero collezionista. Dopo aver considerato i criteri discretivi tra i possibili inquadramenti tributari, il contributo approfondisce le fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) e di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000), soffermandosi sulle criticità relative all’elemento soggettivo e, quindi, sulla compatibilità tra dolo specifico e dolo eventuale. La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale offre lo spunto per una riflessione sull’effettiva conoscibilità della norma e sulla prevedibilità della sanzione penale.

SOMMARIO:  1. Premessa. – 2. I regimi fiscali. Il mercante d’arte e i redditi d’impresa. – 3. Segue. Lo speculatore occasionale ed il collezionista c.d. puro. – 4. Gli indici oggettivi di distinzione tra mercante, speculatore e collezionista. In particolare: la durata del periodo di detenzione dell’opera. – 5. Gli indici della mancanza di altre fonti di reddito e dell’esistenza di uno stato di necessità famigliare. – 6. L’indice della valutazione del volume d’affari complessivo generato dalle compravendite. – 7. L’indice dell’organizzazione dell’attività: la disponibilità di beni strumentali, lo svolgimento di attività promozionali e il ricorso a canali di finanziamento. – 8. L’indice soggettivo-teleologico della passione per l’arte. – 9. La configurabilità delle fattispecie di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele. Elemento oggettivo. – 10. Elemento soggettivo. La rilevanza dell’errore di diritto tributario. – 11. Segue. Dolo eventuale e dolo specifico. – 12. La prova dell’elemento soggettivo. – 13. Metodi e problemi di accertamento dell’imposta evasa. – 14. Una riflessione conclusiva.

 

*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.