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  Notizie  
07 Aprile 2025


La Cassazione sull’irrilevanza penale della detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali  a seguito delle modifiche apportate in materia di contrabbando dal d.lgs. n. 141 del 2024.

Cass., Sez. III, sent. 21 gennaio 2025 (dep. 4 marzo 2025), n. 8886, Pres. Andreazza, Rel. Galanti



Diamo notizia ai lettori della sentenza della Terza sezione penale della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 4 marzo, che ha affermato l’irrilevanza penale della detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a quindici chilogrammi convenzionali, a seguito del riordino del quadro normativo in tema di violazioni doganali ad opera del d.lgs. n. 141 del 2024.

Più in particolare, la Cassazione ha annullato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 291bis e 296 d.R.P. n. 43/1973, riconoscendo la recidiva, per aver esposto per la vendita kg 1,120 di tabacchi lavorati esteri privi del sigillo dei monopoli dello Stato.

Come è noto, l’art. 291-bis del Testo Unico citato, sanzionava, al primo comma, con la multa di lire 10 mila per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da due a cinque anni chiunque “introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali”; per le ipotesi meno gravi, e cioè quando i fatti previsti dal comma 1 avevano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, era prevista la sola sanzione pecuniaria della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione. Inoltre l’art. 296 del Testo Unico disciplinava l’ipotesi di recidiva del contrabbando,  stabilendo che: “ Colui,  che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal  presente testo  unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di  contrabbando per  il quale  la legge  stabilisce la  sola multa è punito,  oltre  che  con  la  pena  della multa,  con la  reclusione fino  ad un  anno.  Se  il recidivo  in un  delitto di  contrabbando preveduto  dal presente testo  unico  o da  altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il  quale  la  legge  stabilisce  la  sola  multa, la  pena della   reclusione   comminata  nella precedente disposizione e' aumentata dalla metà a due terzi”.

La recente Riforma doganale introdotta dal d.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, ha introdotto importanti novità in materia di contrabbando; tra queste, l’art. 84 ha sostituito l’art. 291-bis citato, e sanziona con la pena della reclusione da due a cinque anni “chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista  o  detiene  a qualunque titolo  nel  territorio  dello  Stato  un  quantitativo  di tabacco  lavorato  di  contrabbando  superiore   a   15   chilogrammi”; al di sotto di tale valore soglia e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti previste all’art. 85, il secondo comma dell’art. 84 citato prevede un’ipotesi di illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa del pagamento  di  una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di  prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. La disciplina della recidiva del contrabbando, invece, è oggi contenuta nell’art. 89 del d.lgs. 141/2024 e, come precisa la Suprema Corte nella pronuncia qui segnalata, si applica “ai casi di commissione di soli delitti di contrabbando per i quali è prevista l’applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall’art. 291bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora è punita con la sola sanziona amministrativa, ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate”.

Pertanto, conclude la Corte, “in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore a 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, d. lgs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all’art. 85 del predetto decreto”, con conseguente applicazione dell’art. 2, comma 2, c.p.

In allegato può leggersi il testo della sentenza.

 

(Patrizia Brambilla)