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1. L’introduzione di un inedito delitto in tema di intelligenza artificiale, punito a titolo di dolo o (con pena inferiore) di colpa grave, potrebbe dare nuova linfa a un dibattito di per sé antico, risalente quantomeno ai tempi di Francesco Carrara: quello dell’eventuale depenalizzazione – totale o comunque parziale – della colpa lieve.
Si tratta del nuovo art. 437-bis c.p. (introdotto dall’art. 12, co. 1, D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160), rubricato Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi, ultimo dei delitti di comune pericolo mediante violenza contro l’incolumità pubblica.
La nuova disposizione consta di quattro commi che, per completezza, è opportuno riportare integralmente:
«1. Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana è punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da due a otto anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi indicati al primo comma, altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio è punito, qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, con la reclusione da due a sei anni. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
3. Se taluno dei fatti previsti dal comma primo è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto.
4. L’utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana è punito con le pene previste dal primo comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato».
Agli studiosi di intelligenza artificiale spetterà il compito di interpretare tale disposizione nelle sue varie articolazioni, fornendone una lettura sistematica alla luce dell’intero ordinamento vigente (cfr. il commento a prima lettura di Beatrice Fragasso).
La specifica proposizione normativa dalla quale, invece, vorremmo trarre qualche spunto è quella di cui al terzo comma dell’art. 437-bis c.p., che estende la punibilità dei fatti di cui al 1° comma ove commessi «per colpa grave», così escludendo a contrariis la punibilità per colpa lieve (o comunque non grave).
Tale disposizione fa, in qualche modo, seguito all’art. 275-quinquies c.p., introdotto con il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, il quale ha previsto la punibilità – anche in questo caso, solo per colpa grave – del nuovo delitto di Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea, il cui fatto tipico oggettivo è parzialmente descritto all’interno del corrispondente delitto doloso ex art. 275-bis, co. 1, lett. d), c.p.
2. La tradizione romanistica ha da sempre ritenuto che l’unica forma di colpa, meritevole di essere “parificata” al fatto doloso, fosse la sola colpa grave: «culpa gravis dolo aequiparatur», come recita il celebre brocardo latino o – come leggiamo nel frammento di Paolo – «magna culpa dolus est» (in D.50.16.226).
Certamente, non mancavano nel diritto romano figure di illecito genericamente “colpose”, in cui veniva astrattamente in rilievo anche la culpa levis (secondo il principio «in lege Aquilia et levissima culpa venit»); tuttavia, al netto di ciò, per vari secoli rimase, nel complesso, costante l’idea che colpa lieve e colpa grave fossero quasi due entità qualitativamente distinte, e non già meri “gradi quantitativi” della stessa identica culpa.
Di tale antico orientamento vi è tutt’oggi traccia in numerose disposizioni del codice civile vigente, in cui la tenuità della colpa non determina una mera riduzione “quantitativa” del debito risarcitorio – riduzione che, peraltro, sarebbe piuttosto singolare per il ius civile – ma esclude tout court ogni responsabilità in capo all’agente: si pensi alla responsabilità per colpa grave del donante per inadempimento o ritardo nell’esecuzione del contratto (art. 789 c.c.), alla responsabilità dell’erede con beneficio d’inventario per l’amministrazione dei beni ereditari (art. 491 c.c.) o, ancora, a quelle particolari disposizioni del codice civile in cui, in presenza di determinate condizioni e in deroga al principio in lege Aquilia, si statuisce che «la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore» (artt. 1710 e 1768, co. 2, c.c.).
Ricordiamo ancora il testo dell’art. 1229, co. 1, c.c., per il quale è possibile tutt’oggi escludere ex contractu la responsabilità giuridica del debitore, tranne che «per dolo o per colpa grave» e, infine, il celebre art. 2236 c.c. in tema di responsabilità del prestatore d’opera, per il quale «se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave».
3. Se i testi di diritto comune – pensiamo alla Glossa torinese, a Bulgaro, Martino e Azone sino alla Glossa di Accursio – erano ancora ricchissimi di disquisizioni (e talvolta di veri e propri “bizantinismi”) sui confini concettuali tra culpa levissima, levis, lata e latissima, sembra invece che la penalistica moderna e contemporanea abbia sostanzialmente accantonato tali complicate distinzioni, relegando tutt’al più le stesse ad un marginale problema di dosimetria sanzionatoria e di commisurazione in concreto della pena: emblematico, sul punto, l’ermetico paragrafo intitolato Il grado della colpa, che chiude l’ampia e densa voce Colpa penale (dir. vig.) di Marcello Gallo per l’Enciclopedia del diritto del 1960.
Le ragioni di tale scelta fondamentale non possono essere qui approfondite e, con ogni probabilità, si ricollegano alla necessità di superare, in illo tempore, le discettazioni spesso “barocche” in cui la dottrina di diritto comune si era avventurata, le quali apparivano ormai incompatibili con i più moderni canoni di certezza e chiarezza del diritto (sul punto, per un’ampia trattazione, si veda la monografia di Pier Francesco Poli su La colpa grave del 2021, recensita da Matteo Leonida Mattheudakis).
4. Senonché, la recente tendenza normativa ad escludere la responsabilità penale – ad esempio, quella in ambito sanitario – nei casi di imperizia lieve, nonché l’introduzione del citato nuovo art. 437-bis, co. 3, c.p., in tema di intelligenza artificiale, e prima ancora dell’art. 275-quinquies c.p. in tema di violazione di misure restrittive dell’Unione europea, sembrano rappresentare il “banco di prova” e la concreta occasione per riflettere nuovamente sull’eventuale espunzione – totale o (più verosimilmente) parziale – dal diritto penale vigente delle ipotesi di mera colpa lieve.
Come noto, il “grado della colpa” – concetto richiamato dallo stesso art. 133 c.p. – può essere misurato secondo una duplice scala, oggettiva e soggettiva (sul punto, non possiamo non rinviare al “classico” di Tullio Padovani, Il grado della colpa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, pp. 819 ss.).
Dal punto di vista oggettivo, quanto maggiore è il discostamento della condotta materiale dallo standard imposto dalla regola cautelare – e, per l’effetto, quanto maggiore è il pericolo corso dal bene giuridico di volta in volta interessato –, tanto maggiore sarà poi il grado complessivo della colpa.
Dal punto di vista soggettivo, invece, si tende ad affermare che la colpa è grave allorquando l’evento fosse prevedibile ed evitabile da parte di chiunque, anche del soggetto meno avveduto e dotato di un grado infimo di conoscenze, capacità e abilità (come recita il brocardo: «non intelligere quod omnes intelligunt»); viceversa, la colpa tende ad essere considerata lieve o lievissima quando l’evento si sarebbe potuto prevedere ed evitare solo da parte di un soggetto dotato di conoscenze, capacità e abilità straordinarie ed eccezionalmente elevate.
Sempre dal punto di vista soggettivo-personale, l’effettiva gravità della colpa si misura anche tenendo conto delle condizioni specifiche del soggetto agente, delle sue qualifiche, abilità e competenze effettive o comunque esigibili in un determinato contesto, non ignorando nemmeno il riferimento alle concrete motivazioni sottese alla condotta sub iudice, distinguendo altresì tra colpa in attività lecite e culpa in re illicita.
Infine, come noto, la distinzione tra colpa grave e colpa lieve non appare, di per sé, coincidente con il discrimen tra colpa con previsione e colpa senza previsione: se è vero che la colpa con previsione appare, perlopiù, come una colpa grave (ma non senza eccezioni), ben si possono immaginare numerosi casi di colpa grave senza alcuna effettiva previsione, allorquando cioè la mancata concreta previsione dell’evento si accompagni, tuttavia, ad una condotta gravemente difforme rispetto allo standard cautelare.
5. Ciò premesso, le ragioni che potrebbero indurre il legislatore ad espungere dall’area penale le ipotesi di colpa – oggettivamente e/o soggettivamente – lieve sono molteplici, e possono essere così compendiate:
i) il principio di personalità-colpevolezza in senso lato (sul quale, ratione temporis, segnaliamo i due recenti contributi di Francesco Palazzo e Michele Papa): meritano la sanzione criminale – ossia la reazione più afflittiva e “terribile” che l’ordinamento conosca – solo quei comportamenti che denotino non già una generica antiprecettività o contraddizione rispetto al sistema vigente, bensì una più pregnante e riprovevole ribellione verso i valori fondamentali della comunità.
Da questo punto di vista, i casi di colpa lieve – soprattutto quando associati a condotte puramente omissive (art. 40, co. 2, c.p.) e meramente cooperatrici (art. 113 c.p.), come oggi accade sempre più spesso nella fenomenologia dell’illecito colposo – non sembrano presentare sempre un tale grado ingente di “antisocialità personale”.
In ogni caso, anche per i principi di frammentarietà ed extrema ratio, queste ipotesi – pur in sé illecite e dannose – possono essere già adeguatamente fronteggiate mediante rimedi extra-penali come, ad esempio, il risarcimento del danno in sede civile.
Lo stesso dicasi per la funzione tendenzialmente rieducativa della pena connessa al principio stesso di colpevolezza: nei casi di colpa grave, pur con le note difficoltà di coniugare la funzione rieducativa con il paradigma penale colposo, è ancora possibile dare corpo ad una qualche finalità “socio-pedagogica” della sanzione penale; viceversa, nelle ipotesi di colpa lieve o persino lievissima, si stenta davvero a comprendere quale possa e debba essere una sanzione autenticamente rieducativa, persino di tipo detentivo (si pensi ad un professionista o un pubblico funzionario incensurato e privo di altre pendenze che, a fronte di una propria colpa minimale e quasi impercettibile, venga poi condannato a quattro o cinque anni di reclusione, come già più volte accaduto in occasione di recenti vicende giudiziarie di elevata risonanza mediatica);
ii) il principio di fattualità-offensività: la colpa lieve (soprattutto quella oggettivamente lieve) sembra esibire un grado di offensività – in termini di concreta capacità di danneggiare o mettere in pericolo il bene giuridico – nel complesso inferiore rispetto alle ipotesi di colpa grave.
È pur vero che, limitando lo sguardo al solo Erfolgsunwert, l’evento naturalistico finale – ad esempio, la morte o la lesione personale – appare sempre e in pari misura “offensivo”, sia esso causato per colpa lieve o colpa grave; tuttavia, il disvalore di condotta – come noto, unica o comunque principale “bussola” del complessivo Unwert penalistico – è senz’altro differente, ad esempio, se l’automobilista circolava alla velocità di 52 km/h anziché 50 km/h, oppure di 90 o 100 km/h.
Ora, com’è evidente, non è sufficiente – per giustificare l’irrogazione di una sanzione di tipo afflittivo o persino detentivo – che si sia inverato un qualsivoglia disvalore di evento materiale (il decesso, il crollo, la malattia, etc.), ma è necessario che vi sia una chiara congruenza assiologica e di “offesa” tra l’Erfolgsunwert e il disvalore di condotta.
In definitiva, la depenalizzazione della colpa lieve non transiterebbe solo attraverso il già citato giudizio “personale” sulla scemata colpevolezza in capo al soggetto agente, bensì anche attraverso un giudizio oggettivo e rigorosamente “fattuale”: come già detto, infatti, minore è il grado oggettivo della colpa, minore – se non persino impercettibile – è l’aumento del rischio per il bene giuridico, concretamente innescato dalla condotta sub iudice;
iii) il celebre Zufallsmoment: come noto, a parità di condotta materiale inottemperante, il fatto che si verifichi o meno l’evento lesivo – e, ancor più, che l’evento si verifichi con una maggiore o minore “intensità” – dipende perlopiù da circostanze totalmente indipendenti rispetto al dominio volitivo-causale dell’agente: se il “fattore-casualità” non è certo argomento sufficiente per propugnare la totale abolizione di qualsivoglia forma di responsabilità per colpa, esso è senza dubbio uno degli elementi che potrebbero, tuttavia, raccomandare la depenalizzazione della colpa lieve. Infatti, quanto più appare scemato il grado – soggettivo e soprattutto oggettivo – della negligenza, imprudenza o imperizia, tanto più sembra irragionevole e ingiusto imputare alla sfera giuridica dell’agente ogni e qualsivoglia danno che, anche per le ragioni più casuali, sia derivato da una determinata condotta solo minimamente inottemperante.
Come insegnano i celebri Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel – soprattutto ai §§ 115 e segg. – è pur vero che l’uomo, allorquando compie una determinata azione materiale volontaria, si dà in qualche modo in preda e in balìa di forze in gran parte accidentali e casuali, non potendo disconoscerne a priori gli effetti solo in quanto da lui non espressamente desiderati e perseguiti («Handeln heißt daher nach dieser Seite, sich diesem Gesetze preisgeben»); tuttavia, se tale “mettersi in balìa” può, forse, ragionevolmente condurre ad una forma di responsabilità giuridica ove la condotta-base sia gravemente negligente, imprudente o imperita, in presenza di una colpa lieve o lievissima, di contro, ciò potrebbe condurre a ingiuste forme di imputazione “incolpevole” o per evento fortuito;
iv) ed ancora: l’in dubio pro reo. È di palmare evidenza che, quanto più modesto appare il concreto grado della colpa addebitata all’imputato, tanto più è destinato ad assottigliarsi il confine tra fatto punibile e fatto penalmente irrilevante: in numerosi casi di colpa lieve o lievissima, dunque, anche solo dal punto di vista processuale e probatorio, lo spartiacque tra lecito e illecito risulta spesso evanescente, con conseguente necessaria applicazione del “ragionevole dubbio”.
A tal proposito, è pur vero che, innalzando la soglia di punibilità alla sola colpa grave, il problema del discrimen tra fatto tipico e fatto atipico si riproporrebbe egualmente (al netto di quanto si dirà in chiusura, in merito alla necessità di fornire, ex lege, una definizione generale e astratta di colpa lieve e/o di colpa grave); ma ciò farebbe, quantomeno, elevare l’asticella della punibilità, riducendo nel complesso l’area dei fatti penalmente rimproverabili ed evitando, per quanto possibile, il rischio che condotte impercettibilmente colpose possano essere oggetto di sanzione penale;
v) infine, il chilling effect o “effetto di raffreddamento” per i diritti fondamentali: se un professionista, un imprenditore o un pubblico dipendente, pur essendo stato ligio a puntuali precetti di condotta sullo stesso gravanti, percepisce il rischio che, in futuro, l’autorità giudiziaria possa eventualmente rimproverargli anche forme remote e assai labili di culpa levissima, l’incertezza e – a tratti – l’arbitrarietà di una tale “spada di Damocle” potrebbe senz’altro produrre effetti distorsivi o persino paralizzanti, disincentivando il compimento di attività di notevole utilità sociale e comunitaria (sul chilling effect o “effetto di raffreddamento” in generale, inter alia, si rinvia alle due monografie di Giovanni Manca e Nicola Recchia).
In effetti, già nel § 89 del Programma del corso di diritto criminale – Parte generale, Francesco Carrara riuscì a compendiare magistralmente le principali ragioni tecnico-politiche dell’eventuale depenalizzazione della colpa lieve: «Ora siccome la legge umana non può mai spingere le sue esigenze fino ad imporre ai cittadini cose insolite e straordinarie, così è indubitato che la colpa levissima non è imputabile per principio di giustizia. Non lo è poi anche per principio di politica, perché nella omissione di una straordinaria diligenza non ricorre l’elemento della forza morale oggettiva, non potendo i cittadini intimidirsi se altri non usa quelle precauzioni che dalla comune di loro non si usano, e che ciascuno sente che non adoprerebbe in simigliante caso egli stesso».
6. D’altra parte – per concludere – l’idea di una limitazione di responsabilità connessa a un “grado affievolito” di colpevolezza non è affatto peregrina né estranea all’ordinamento vigente.
Pensiamo solo, mutatis mutandis, a quelle fattispecie incriminatrici in cui viene espressamente punito il solo dolo intenzionale, con esclusione delle forme più blande di responsabilità dolosa: ad esempio, l’abrogato art. 323 c.p., nonché gli artt. 292, 314-bis, 346-bis, 404 e 600-quater c.p.; ma ricordiamo anche il delitto tentato ex art. 56 c.p. che non ammette tendenzialmente il dolo eventuale, oltre al nuovo reato di cui al predetto comma 4° dell’art. 437-bis c.p. («L’utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana […]»).
Quanto alla limitazione di responsabilità alla sola colpa grave, oltre al noto istituto della responsabilità contabile pubblica ex L. 14 gennaio 1994, n. 20, possiamo ricordare, a titolo puramente esemplificativo, come la direttiva europea sull’ambiente – dir. (UE) 2024/1203 – prescriva agli Stati membri di criminalizzare i fatti commessi intenzionalmente o quantomeno con grave negligenza («intentionally or with serious negligence»): il nostro ordinamento, in effetti, ha optato per una punizione indiscriminata di tali illeciti, senza distinzione fra i gradi della colpa (cfr., ad esempio, l’art. 452-quinquies c.p. in tema di Delitti colposi contro l’ambiente); tuttavia, ben potrebbe il legislatore italiano limitare la punibilità ai soli reati contro l’ambiente commessi con colpa grave, espungendo dal fatto tipico la colpa lieve, e ciò in modo perfettamente conforme alla direttiva europea.
Anche in tema di misure restrittive dell’Unione Europea, la dir. (UE) 2018/1673 imponeva agli Stati membri di sanzionare le relative infrazioni ove commesse dolosamente o «with serious negligence»: in questo caso – come già detto – il legislatore italiano ha optato per limitare alla sola colpa grave la punizione di tali condotte inottemperanti (art. 275-quinquies c.p.).
7. Pur a fronte di ciò, due argomenti vengono da sempre opposti all’ipotesi di “depenalizzare” in tutto o in parte le figure di colpa lieve; entrambi, tuttavia, non sembrano radicalmente insuperabili.
7.1. Quanto al classico topos delle “lacune di tutela”, è sufficiente richiamare il già citato principio di frammentarietà ed extrema ratio: espungere dall’area penale i fatti di colpa lieve non avrebbe per nulla l’effetto di privare, eo ipso, i soggetti danneggiati di una qualunque protezione giuridica, ben potendo residuare, in tali casi, un’ampia e satisfattiva tutela risarcitoria di diritto civile.
Anzi, sembra possibile affermare che, di fronte ad una colpa lieve o lievissima, lo strumento più appropriato rimanga sempre quello dell’illecito aquiliano o extracontrattuale o, in determinati specifici casi (come la “colpa medica”), quello dell’illecito contrattuale o da “contatto sociale”; di contro, in tali casi, il ricorso al magistero penale appare talvolta una forma di “accanimento giuridico” e processuale, a fronte di situazioni che troverebbero già esaustiva tutela in sede extra-penale.
7.2. In secondo luogo, si obietta da sempre che i concetti stessi di colpa “grave” e colpa “lieve” appaiono eccessivamente indeterminati, e altrettanto vago sarebbe il discrimen fra le due nozioni.
L’obiezione non appare affatto peregrina e dovrebbe essere senz’altro presa sul serio da parte di un legislatore il quale, de iure condendo, si proponesse la depenalizzazione totale o parziale della colpa lieve.
Tale operazione legislativa dovrebbe, evidentemente, passare attraverso la definizione normativa – in termini il più possibile precisi e determinati – di cosa si intenda per culpa levis, evitando che il relativo discrimine, rispetto alla colpa lata, venga integralmente lasciato alla libera elaborazione giurisprudenziale o persino all’intuizione personale dei singoli magistrati.
A tal proposito, si pensi alla significativa disposizione introdotta durante la recente pandemia (c.d. “scudo penale” per le professioni medico-sanitarie), laddove l’art. 3-bis, d.l. 1° aprile 2021, n. 44, aveva così stabilito: «Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 […], i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza».
Ma pensiamo, ancora, al nuovo art. 1, co. 1, L. 20/1994 in tema di responsabilità contabile pubblica, recentemente modificato dalla L. 7 gennaio 2026, n. 1, il quale oggi recita: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».
Infine, merita senz’altro di essere menzionato il recente articolato della “Commissione Sisto”, incaricata di elaborare un progetto di riforma in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro: in tale documento, in particolare, si propone di introdurre un nuovo art. 590-septies c.p. dal seguente tenore:
«1. In caso di adozione di un adeguato modello di organizzazione e gestione di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 81/2008 […], il datore di lavoro […] è punibile per i fatti di cui al secondo comma dell’art. 589 e al terzo comma dell’art. 590 solo per colpa grave.
2. Nella valutazione del grado della colpa di cui al primo comma, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità: a) della natura e della complessità dell’attività; b) delle conoscenze sul rischio; c) delle buone prassi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro […]; d) del possesso della asseverazione di cui all’art. […]».
7.3. D’altra parte, in subiecta materia, non varrebbe nemmeno l’obiezione per la quale la colpa lieve sarebbe già, in gran parte, depenalizzata – o “depenalizzabile” – stante il potere del giudice di applicare, in tali casi, l’art. 131-bis c.p. in tema di particolare tenuità: infatti, come noto, il comma 2° della disposizione de qua esclude l’applicazione di tale istituto «quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona»; è evidente, invece, che l’ipotetica depenalizzazione della culpa levis avrebbe, in gran parte, ragion d’essere proprio ed esattamente nell’ambito dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose anche gravi o gravissime (sempre per il già citato argomento della “prevalenza penalistica” del disvalore di condotta rispetto al disvalore di evento naturalistico, a differenza di altri ambiti di responsabilità come quello civile).
8. Anche alla luce di tali progetti di legge, unitamente alle novelle normative di cui agli artt. 275-quinquies e 437-bis, co. 3, c.p., casus belli delle predette riflessioni, i tempi sembrano ormai maturi per valutare concretamente l’eventuale depenalizzazione – totale o, più probabilmente, parziale – delle varie forme di colpa lieve, soprattutto negli ambiti di attività umana a base intrinsecamente lecita: in essi – come è evidente – appare quanto mai necessario contemperare una pluralità di interessi meritevoli di tutela, non esasperando l’aspetto puramente “sanzionatorio” del diritto penale ma riservando il presidio punitivo alle sole condotte il cui disvalore – oggettivo e soggettivo – non si possa adeguatamente fronteggiare mediante gli strumenti extra-penali.
Se persino nella delicata materia dell’intelligenza artificiale l’attuale legislatore ha ritenuto di dichiarare non punibili le condotte di mera colpa lieve, ciò denota l’evidente consapevolezza che, soprattutto in ambiti professionali caratterizzati da un elevato livello di tecnicalità e di complessità operativa, un’indiscriminata punizione (anche) della culpa levis apparirebbe in sé sproporzionata, irragionevole e contraria ai principi sopra richiamati, prima fra tutte l’extrema ratio.
9. Vi è, tuttavia, un’altra “faccia della medaglia” che è opportuno osservare a seguito dell’introduzione dei nuovi artt. 275-quinquies e 437-bis, co. 3, c.p.: se è condivisibile che tali inedite fattispecie colpose siano punite solo a titolo di colpa grave (escludendo così la punibilità della colpa lieve), sembra però opportuno evitare che il legislatore – per ogni nuova figura di reato prevista dal codice penale o da leggi speciali – introduca poi pedissequamente un’omologa ipotesi colposa, seppur limitata ai soli casi di culpa lata.
Se il “diritto vivente” conosce la ben nota figura della giurisprudenza tralatizia, è opportuno evitare che, in una sorta di “legislazione tralatizia” e quasi per inerzia, il Parlamento e il Governo cadano nella tentazione di criminalizzare comportamenti colposi – seppur limitati alla colpa grave – in relazione a vicende o contesti nei quali sarebbe, invece, raccomandabile la sola punizione a titolo di dolo: da questa diversa prospettiva, la limitazione della punibilità colposa alla sola culpa lata potrebbe apparire come una sorta di “vittoria di Pirro” per chi, credendo ancora fermamente nei principi di frammentarietà ed extrema ratio, ritenga che l’imputazione penale colposa debba intervenire solo in quelle eccezionali situazioni le quali, involgendo beni giuridici di somma importanza, non siano già adeguatamente disciplinabili dal diritto civile e amministrativo.
Ad esempio, con riferimento al menzionato reato di Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea ex art. 275-bis c.p., ci chiediamo se sia davvero ragionevole prevedere la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 15.000 a euro 90.000 per chi, per colpa grave (?), realizzi le condotte di importazione, esportazione e commercializzazione di determinati beni in violazione delle misure restrittive dell’U.E.: tali azioni criminose – come è evidente – nascono in rerum natura come ontologicamente dolose, così che la loro singolare punizione a titolo di colpa sembra, come noto, dissimulare un’operazione politico-criminale particolarmente controversa, vale a dire l’impropria delega – da parte dello Stato a soggetti privati come imprenditori, professionisti o singoli lavoratori – di determinate funzioni di controllo e vigilanza le quali, viceversa, dovrebbero fisiologicamente competere solo ai rispettivi organi pubblici e alle autorità istituzionali all’uopo preposte.
Auspichiamo allora che, nel futuro prossimo, per ogni nuovo o vecchio delitto doloso, non compaia poi – per una sorta di horror vacui incompatibile con il principio di frammentarietà – un indefettibile ulteriore comma bis o ter che estenda automaticamente la punizione anche ai corrispondenti casi di colpa grave: in tema di riciclaggio e autoriciclaggio, ad esempio, tale evenienza non appare poi così remota, visto il 13° “considerando” della dir. (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio, per il quale «gli Stati membri dovrebbero poter stabilire, ad esempio, che il riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave costituisce reato».
Già solo la discutibile eliminazione dell’inciso «non colposo» dal testo degli artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p. – ad opera del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 e in attuazione della citata direttiva UE 2018/1673 – sembra essere la “cartina al tornasole” di tale direttrice legislativa europea e italiana, tutta volta all’eccessiva espansione della punibilità e al ricorso al diritto penale come prima anziché ultima ratio.