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03 Ottobre 2024


Misure di contrasto alla violenza nei confronti dei professionisti sanitari: pubblicato in G.U. il d.l. n. 137/2024

D.l. 1 ottobre 2024, n. 137, "Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria"



Segnaliamo che nella G.U. n. 230 del 1° ottobre 2024 è stato pubblicato il d.l. 1° ottobre 2024, n. 137, recante «Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria».

Il decreto, in vigore dal 2 ottobre 2024, apporta modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Sul primo versante, viene interpolato l’art. 635 c.p., attraverso l’innesto di un nuovo comma dopo il secondo. La normativa di risulta punisce, in particolare, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro «chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario». La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

Sul secondo versante, è modificato l’art. 380, comma 2, c.p.p., al fine di consentire l’arresto obbligatorio in flagranza in relazione alla nuova ipotesi introdotta nell’art. 635 c.p., nonché con riferimento al «delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall’articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale». A ciò si aggiunge la previsione di una nuova fattispecie di arresto in flagranza differita. A tal fine, nell’art. 382-bis c.p.p. è inserito un comma 1-bis, riguardante i «delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario».

In allegato può leggersi il testo del decreto legge.  

 

(Elisa Grisonich)