Cass., Sez. un., 15 novembre 2024 (ud. 27 giugno 2024), n. 42124, Pres. Cassano, Rel. Beltrani
Con la sentenza consultabile in allegato, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sull’individuazione del termine a comparire in giudizio di appello a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (su cui, di recente, anche Cass., Sez. un., 15 novembre 2024, n. 42125, consultabile qui) hanno preso posizione anche sulla configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p., in relazione al reato di rapina.
A tal proposito, la Corte ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui, «ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante» (in precedenza, Cass., Sez. II, 31 maggio 2023, n. 28269; Cass., Sez. II, 17 dicembre 2015, n. 50987; Cass., Sez. II, 20 gennaio 2010, n. 19308; Cass., Sez. II, 6 marzo 2001, n. 21872).
In linea con i suoi precedenti sul punto (Cass., Sez. II, 13 settembre 2019, n. 39703 e Cass., Sez. II, 28 ottobre 2003 (dep. 2004), n. 4287), la Corte ha specificato inoltre che, «ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, c.p., il momento in cui deve valutarsi l’entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi», se non per gli istituti in cui sia il legislatore a prevedere espressamente la rilevanza degli elementi susseguenti al reato.
(S.P.)