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07 Aprile 2026


Tentata estorsione non aggravata e particolare tenuità del fatto: la pronuncia della Corte costituzionale

Corte cost., sent. 23 febbraio 2026 (dep. 31 marzo 2026), n. 44, Pres. Amoroso, Red. Marini F. S.



Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza n. 44/2026, con cui la Corte costituzionale si è pronunciata nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia (ord. 15 aprile 2025) e dal Tribunale ordinario di Cassino (ord. 14 luglio 2025). 

Con ordinanza del 15 aprile 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, «nella parte in cui non consente di considerare l’offesa “di particolare tenuità” quando si procede per il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata».

Con ordinanza del 14 luglio 2025, il Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., «nella parte in cui prevede che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità per il delitto, consumato o tentato, di cui all’art. 629 co. 1 c.p. e non limita, al pari di quanto avviene per il delitto di cui all’art. 628, co. 3, c.p., l’esclusione all’ipotesi aggravata di cui all’art. 629, co. 2, c.p.». 

Con la sentenza qui segnalata, la Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen.

Ha dichiarato, invece, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia e dal Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa diffuso dalla Corte. 

***

TENTATA ESTORSIONE NON AGGRAVATA E PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

È illegittimo l’articolo 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato di estorsione non aggravata (articolo 629, primo comma, del codice penale).

Lo ha stabilito la sentenza numero 44, depositata oggi.

Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia e dal Tribunale di Cassino, sezione penale, in relazione a diversi procedimenti per tentata estorsione, nei quali era stata prospettata l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione delle modalità della condotta e dell’esiguità dell’offesa.

I giudici rimettenti hanno ritenuto che la norma censurata, non consentendo al giudice di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, violasse l’articolo 3 della Costituzione, determinando un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al delitto di rapina, assunto a tertium comparationis. Questa causa di non punibilità, infatti, non è applicabile per il delitto di estorsione – oggetto di censura – né nella forma semplice né in quella aggravata; al contrario, per il delitto di rapina è esclusa solamente nelle ipotesi aggravate.

Il solo tribunale di Cassino ha inoltre denunciato la violazione dell’articolo 27, primo e terzo comma, della Costituzione poiché impedire al giudice di qualificare un fatto come di particolare tenuità rappresenterebbe una preclusione che non consente di offrire una risposta sanzionatoria individualizzata all’autore del reato e finalizzata alla sua rieducazione.

La pronuncia ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni sollevate con riferimento al delitto consumato di estorsione non aggravata, in quanto nei giudizi a quibus si procedeva esclusivamente per il delitto tentato. Con riferimento a quest’ultimo, è fondata, invece, la questione relativa alla disparità di trattamento.

La Corte ha riconosciuto ampia discrezionalità al legislatore nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, salvo il limite della manifesta irragionevolezza. Proprio la comparazione tra i due reati posti a confronto – l’estorsione e la rapina – evidenzia tale manifesta irragionevolezza.

Detti reati presentano infatti significativi elementi di omogeneità: entrambi appartengono ai delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza o minaccia, hanno natura plurioffensiva, tutelano sia il patrimonio sia la libertà di autodeterminazione della persona, sono puniti con la medesima pena detentiva. La stessa giurisprudenza costituzionale ha peraltro già compiuto considerazioni unitarie delle due fattispecie, introducendo per entrambe l’attenuante del fatto di lieve entità.

Pur sussistendo distinzioni sul piano della tipizzazione – in particolare quanto al diverso grado di coazione esercitato sulla vittima, ritenuta più intensa nella rapina, o all’oggetto materiale della condotta – tali differenze non giustificano una difforme disciplina in punto di applicabilità della causa di non punibilità. Risulta, anzi, manifestamente irragionevole consentire la non punibilità per particolare tenuità del fatto nella tentata rapina non aggravata e precluderla, invece, nella tentata estorsione non aggravata.

Impedire al giudice di valutare in concreto la particolare tenuità dell’offesa nel caso di tentata estorsione semplice determina, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione. La pronuncia, per queste ragioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata nei termini indicati, assorbendo le ulteriori censure riferite all’articolo 27 della Costituzione.

Roma, 31 marzo 2026