Corte Cost., sent. 3 novembre 2025 (dep. 22 dicembre 2025), n. 193, Pres. Amoroso, Red. Cassinelli
*Contributo pubblicato nel fascicolo 2/2026.
1. Con la sentenza n. 193/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze[1], secondo il quale la disciplina vigente del delitto di furto in abitazione, di cui all’art. 624-bis co. 1 c.p., violerebbe: i) gli artt. 3 e 25 co. 2 Cost., nella parte in cui la fattispecie incriminatrice trova applicazione anche laddove il fatto sia commesso negli spazi comuni degli edifici condominiali; ii) gli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., nella parte in cui la norma non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
1.1. I fatti da cui traeva origine il procedimento incardinato presso il Tribunale di Firenze riguardavano un soggetto che si era impossessato di una scatola contenente anticaglie, del valore complessivo di circa 500 euro, momentaneamente depositata dal proprietario nell’androne dell’edificio condominiale ove risiedeva.
1.2. A fronte della formulazione dell’imputazione in ordine al delitto di furto in abitazione, il giudice rimettente dubitava, in via principale, della compatibilità con i principi di ragionevolezza e di offensività dell’inclusione, entro il perimetro tipico della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 624-bis co. 1 c.p., delle ipotesi in cui il fatto sia commesso negli spazi comuni di edifici condominiali, qualificati dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità quali “pertinenze” di un “luogo di privata dimora”. Secondo il giudice a quo, infatti, sarebbe irragionevole l’equiparazione tra fatti commessi nelle pertinenze di proprietà individuali e fatti commessi in spazi comuni, in quanto questi ultimi sarebbero connotati da un minimo disvalore rispetto agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice (imperniati sulla riservatezza ed esclusività della privata dimora e delle sue pertinenze).
In via subordinata, il Tribunale di Firenze osservava che, a fronte di una vicenda fattuale contraddistinta da un disvalore estremamente ridotto, la cornice edittale prevista dalla norma censurata (pena della reclusione da quattro a sette anni e della multa da 927 euro a 1.500 euro) si appalesava del tutto sproporzionata, di talché, per riportare la disciplina entro i confini della legittimità costituzionale, si sarebbe resa necessaria l’introduzione di una circostanza attenuante, comportante la diminuzione della pena fino a un terzo, “quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”. Tale soluzione, del resto, sarebbe stata in linea con quella già sperimentata dalla Consulta in relazione alle più gravi ipotesi di estorsione e rapina (tramite, rispettivamente, le sentenze n. 120/2023 e n. 86/2024), per le quali, onde garantire la ragionevolezza, la proporzionalità e la capacità rieducativa della risposta sanzionatoria, l’attenuante in parola era stata congegnata quale peculiare ma indispensabile “valvola di sicurezza”.
1.3. Come anticipato, la Corte costituzionale ha ritenuto infondate entrambe le questioni.
Con riferimento alla prima, i giudici della Consulta rilevano che anche le parti comuni del condominio “presentano i connotati fondamentali del «luogo di privata dimora», costituiti dalla non apertura al pubblico e dalla non accessibilità da parte di terzi senza il consenso, anche implicito, dei titolari, i quali ultimi mantengono, in ogni caso, il potere di limitare o impedire l’accesso a persone non gradite”[2]. Pertanto, la rilevanza ex art. 624-bis co. 1 c.p. di fatti commessi negli spazi condivisi di un edificio condominiale sarebbe ragionevolmente coerente con l’esigenza, avvertita dal legislatore, di punire più severamente la particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo[3].
In relazione alla seconda questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente, attinente alla mancata previsione di una circostanza attenuante a efficacia comune per le ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità, pare opportuno, prima di esaminare le motivazioni addotte dalla Consulta a sostegno della dichiarazione di infondatezza – su cui si concentreranno queste brevi note –, ripercorrere brevemente l’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema in discussione, di recente oggetto di diverse e importanti pronunce.
2. L’abbrivio al riconoscimento di un’attenuazione di pena costituzionalmente imposta per fatti di lieve entità (in relazione a fattispecie incriminatrici caratterizzate da cornici sanzionatorie di particolare asprezza) è riconducibile, come noto, alla sentenza n. 68/2012[4]. In quel caso, la Corte costituzionale, ricorrendo ancora a un controllo c.d. “a rime obbligate” (fondato, cioè, sul principio di uguaglianza/ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena in presenza delle medesime circostanze che comportano l’attenuazione della sanzione, ex art. 311 c.p., con riferimento all’analogo delitto di sequestro di persona per finalità di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.). La motivazione della pronuncia, benché incentrata sulla disparità di trattamento, rilevante ex art. 3 Cost., tra le diverse ipotesi di sequestro di persona (estorsivo e terroristico/eversivo) – dunque muovendosi nell’ambito della c.d. proporzionalità ordinale –, tuttavia aveva, pur cursoriamente, riconosciuto un significato autonomo al principio di proporzionalità della pena (in senso c.d. cardinale), quale implicito corollario della finalità rieducativa della pena, “sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata – e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa”[5].
2.1. In epoca successiva, la Corte costituzionale ha iniziato ad affrancare il sindacato di conformità al principio di proporzionalità dalle strette maglie del procedimento triadico delle rime obbligate – espressione del paradigma della proporzionalità ordinale –, aprendo la via verso soluzioni (non imposte da un tertium comparationis, spesso sfuggente, bensì) ricavabili tramite interpretazione sistematica dal tessuto normativo, in accordo allo schema delle cc.dd. rime adeguate[6].
Se in una prima fase ciò è avvenuto solo allorché fosse già stata rilevata, in base al modello della proporzionalità ordinale, l’illegittimità costituzionale della norma censurata, al fine di rinvenire nel sistema una soluzione idonea a porre rimedio al vulnus riscontrato (così, in particolare, la sentenza n. 244/2022 in materia di sabotaggio militare[7]), successivamente, con l’ormai notissima sentenza n. 120/2023 in tema di estorsione[8], la Consulta si è spinta anche oltre, rilevando, in ossequio a un modello di proporzionalità cardinale “puro”, l’illegittimità costituzionale della mancata previsione di una circostanza attenuante suscettibile di modulare la risposta sanzionatoria rispetto all’effettiva gravità del reato commesso, a prescindere dall’esistenza o meno di tertia comparationis che impongano, in virtù del canone di uguaglianza/ragionevolezza, una simile soluzione.
Nella sentenza n. 120/2023, la Corte costituzionale ha infatti osservato che “la mancata previsione di una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza”.
Tale valvola è stata configurata dalla Corte costituzionale sul modello dell’attenuante già introdotta – con la sentenza n. 68/2012 – per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, sicché la diminuzione di pena, in misura non eccedente un terzo, è stata delineata, anche per il reato di estorsione di cui all’art. 629 c.p., laddove per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
2.2. Il sentiero così inaugurato è stato percorso dalla Corte in svariate altre occasioni e in riferimento a molteplici ipotesi delittuose: rapina, propria e impropria (sentenza n. 86/2024)[9]; pornografia minorile (sentenza n. 91/2024)[10]; deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (sentenza n. 83/2025)[11]; violenza sessuale di gruppo (sentenza n. 202/2025)[12].
La pluralità delle pronunce ha consentito alla Consulta di definire con relativa precisione i requisiti in presenza dei quali è possibile un suo intervento manipolativo di tipo additivo, segnatamente l’introduzione di una specifica attenuante nel caso in cui il fatto sia di lieve entità. Si tratta, in particolare, di due condizioni:
Il primo requisito appare particolarmente significativo, dacché costituisce la chiave di volta grazie a cui il sistema dei rapporti tra sindacato della Corte costituzionale, da un lato, e discrezionalità politica, dall’altro lato, può conservarsi in equilibrio.
Invero, se nell’alveo della fattispecie tipica rientrassero classi di condotta dal disvalore tendenzialmente omogeneo, laddove il minimo edittale previsto fosse da ritenere manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità del paradigma comportamentale incriminato, la Corte costituzionale dovrebbe dichiarare l’illegittimità di tale minimo sanzionatorio, per porre rimedio a una scelta legislativa che, decadendo dalla discrezionalità all’arbitrio, determini un intollerabile patimento in capo al condannato. È quanto avvenuto, di recente, con la sentenza n. 46/2024, con cui la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il minimo edittale pari a due anni di reclusione previsto per il delitto di appropriazione indebita[13]. Si tratta, tuttavia, di una funzione di garanzia che va a toccare delicati punti nevralgici del sistema di rapporti istituzionali dell’ordinamento e della quale, peraltro, non si possono sopravvalutare le proprietà taumaturgiche, atteso che il sindacato della Corte costituzionale non può consistere in una valutazione in positivo di quale sia la pena proporzionata per un dato reato, ma solo nella censura di quelle scelte legislative che conducano all’irrogazione di pene manifestamente sproporzionate rispetto al crimine commesso[14].
2.3. La previsione di una circostanza attenuante per i fatti di minore gravità, invece, aggira i problemi di ingerenza nelle decisioni di politica criminale del legislatore, consentendo al giudice delle leggi un più ampio margine di intervento: l’eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale parziale, infatti, non andrebbe a incidere sul minimo edittale comminato dalla legge, ma consentirebbe di temperarne la rigidità grazie a un meccanismo – quello circostanziale – pur suscettibile di cesellare la risposta sanzionatoria, quest’ultima così adeguabile all’effettivo disvalore del reato commesso.
Ma la previsione di una circostanza attenuante, ancorata alla lieve entità del fatto concreto, presuppone necessariamente una significativa graduabilità della fattispecie tipica, onde evitare sovrapposizioni strutturali che, in assenza di effettivi parametri discretivi, genererebbero fisiologicamente disparità di trattamento nella prassi applicativa.
Ecco perché, di recente, la Consulta ha inteso valorizzare la necessità del requisito della latitudine normativa della fattispecie di reato di cui si lamenta l’assenza dell’attenuante della lieve entità del fatto. Nel dettaglio, con la sentenza n. 171/2025[15] in materia di furto con strappo, la Corte ha chiarito che “è proprio la possibilità di individuare delle condotte che in concreto si stacchino in maniera significativa dalla portata offensiva astratta del reato, a rendere costituzionalmente obbligata l’introduzione di tale valvola di sicurezza, che permetta di adeguare la pena all’offensività del fatto concreto, secondo i principi di uguaglianza e proporzionalità”; sicché, dal momento che il furto con strappo ricomprende classi di fatti omogenee nella loro portata offensiva in concreto, non è possibile individuare, all’interno del perimetro tipico del reato, fattispecie diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore, con conseguente impossibilità, per la Corte, di introdurre l’attenuante della minore gravità invocata dal giudice rimettente.
3. Così sintetizzato il contesto giurisprudenziale entro cui la Corte costituzionale è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi, si può ora esaminare da vicino l’iter motivazione che ha condotto i giudici della Consulta alla declaratoria di infondatezza della questione di legittimità sollevata in relazione al delitto di furto in abitazione.
3.1. Preliminarmente, la Corte ricorda di aver sempre riconosciuto l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della sua politica criminale, in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, e che “l’esercizio di tale discrezionalità è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore e i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità”[16].
3.2. Con riferimento alla disciplina prevista in relazione al furto in abitazione, secondo la Corte – che si richiama ad alcune pronunce precedenti – il trattamento sanzionatorio comminato dall’art. 624-bis co. 1 c.p. trova “la sua ratio nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore relativa alla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato”[17].
Troverebbe pertanto giustificazione la scelta legislativa di adottare un trattamento sanzionatorio di maggior rigore, laddove correlato a una condotta delittuosa così connotata.
3.3. Inoltre, secondo il giudice delle leggi, la condotta punita dall’art. 624-bis co. 1 c.p. sarebbe “descritta in termini definiti, e rispetto a essa non sono concretamente ipotizzabili fatti che si discostino significativamente dalla portata offensiva della fattispecie astratta”[18]. Sul punto viene richiamato un precedente arresto della Corte (la sentenza n. 117/2021[19]), nel quale era stata dichiarata inammissibile – tra l’altro – la questione di legittimità costituzionale volta a introdurre proprio un’attenuante di “lieve entità” per il furto in abitazione.
In quell’occasione, la Consulta aveva rilevato come “la tecnica legislativa, consistente nel ‘ritagliare’ fattispecie di minore gravità in funzione di un riequilibrio complessivo della disciplina penale, si addica essenzialmente alle ipotesi nelle quali il reato-base ha una formulazione molto ampia”[20], tra le quali non rientrerebbe il caso del furto in abitazione: per quanto concerne l’interesse patrimoniale tutelato dalla fattispecie, poiché l’eventuale lieve entità del danno è già considerata dall’attenuante comune di cui all’art. 62 co. 1 n. 4 c.p.; per quel che attiene, invece, al versante personalistico del bene giuridico protetto, “quest’ultimo è insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso ‘lieve’ nell’abitazione altrui”[21].
Agganciandosi a quanto statuito in questo autorevole precedente, la Corte ritiene che il furto in abitazione non comprenda al suo interno fattispecie così diversificate da meritare l’introduzione della circostanza attenuante della lieve entità.
3.4. In chiusura, la Corte esclude che il proprio diniego comporti violazioni del principio di uguaglianza, asseritamente derivanti dall’introduzione dell’attenuante del fatto di lieve entità per i limitrofi delitti di estorsione e rapina.
Con riferimento a questi ultimi reati, infatti, la previsione di una valvola di sicurezza sanzionatoria ha tratto giustificazione dalla particolare latitudine della fattispecie tipica, nella quale l’elemento della violenza o della minaccia è idoneo a racchiudere condotte multiformi e con ampia gradazione di offensività. Una simile latitudine non sarebbe invece riscontrabile nel reato di furto in abitazione, nel quale invece assumerebbe “rilievo decisivo la condotta lesiva del bene protetto sotto il profilo personalistico, che, per sua natura, è tale o non è”[22].
Con una chiosa finale che, per la sua apparente contraddittorietà con quanto enunciato nella restante parte della motivazione, assume un sapore sibillino, la Corte precisa che “restano intatti tutti i poteri del giudice quanto alla commisurazione della pena, anche in considerazione della peculiarità delle singole fattispecie, in rapporto alla possibilità che la gravità della lesione della sfera privata della vittima del reato si attenui man mano che ci si allontana dai luoghi in cui si svolgono le sue più personali attività, anche relazionali”[23].
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4. All’esito della ricognizione dell’architettura motivazionale disegnata dalla Corte costituzionale a sostegno della propria declaratoria di infondatezza è possibile annotare qualche breve considerazione. In particolare, la soluzione a cui addiviene la Consulta nella pronuncia in esame suscita qualche perplessità, alla luce degli argomenti addotti a suo supporto e, soprattutto, nella prospettiva che la Corte, in epoca recente, aveva aperto sul tema della proporzionalità del trattamento sanzionatorio penale.
Occorre tuttavia preliminarmente avvertire che la tematica di cui si discorre è, invero, di notevole spessore e richiederebbe approfondimenti non limitati a sintetiche osservazioni come quelle che seguono, da intendere pertanto quali meri spunti di riflessione.
4.1. Innanzitutto, per comprendere quali siano le perplessità a cui si è fatto cenno, è opportuno prendere le mosse dalla specifica configurazione dell’attenuante per fatto di lieve entità enucleata dalla giurisprudenza costituzionale nelle pronunce sinteticamente richiamate supra. La “gravità” del fatto, invero, non è in sé una proprietà del reato commesso, ma si atteggia a predicato – di matrice quantitativa – di una grandezza scalare, individuata dalla Corte costituzionale nel “disvalore” dell’illecito perpetrato.
È noto come il disvalore del fatto – e, conseguentemente, l’entità dello stesso – possa essere delineato ricorrendo a canoni e prospettive differenti. Esso, infatti, può alternativamente riguardare: i) l’elemento materiale del reato, ossia il danno obiettivo in senso stretto, o l’oggetto materiale del reato, quando in esso converga l’offesa al bene giuridico tutelato (ipotesi, dunque, in cui assume rilevanza esclusiva il disvalore di evento); ii) il fatto latamente inteso, ma pur sempre in una prospettiva schiettamente oggettiva, nell’ambito della quale a dover essere valutate sono sia le modalità dell’azione, sia l’entità del danno o del pericolo; iii) una combinazione tra disvalore d’evento e grado della colpevolezza, ossia un criterio di valutazione in cui si intrecciano indici obiettivi e subiettivi[24].
Ebbene, come ampiamente visto, la diminuente di pena costruita dalla Corte costituzionale è stata mutuata da quella già normativamente prevista dall’art. 311 c.p. e, dunque, l’attenuazione sanzionatoria viene riconosciuta allorché “per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”. La Corte, dunque, pare aver accolto la seconda delle opzioni poc’anzi tratteggiate, ancorando infatti la circostanza da essa introdotta all’esiguità sia del disvalore di azione, sia del disvalore di evento[25].
Del resto, numerosi passaggi delle sentenze già citate offrono conforto a questa ricostruzione. Nella sentenza n. 68/2012, per esempio, si legge che l’attenuante indefinita (o discrezionale) di cui all’art. 311 c.p. ha la funzione di mitigare il trattamento sanzionatorio avuto riguardo dei “soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell’azione criminosa, entità del danno o del pericolo)”[26]. Anche nella sentenza n. 120/2023 la Corte ha dato rilievo tanto al disvalore di azione, quanto al disvalore di evento, individuando infatti criteri rilevanti nella valutazione della lieve entità “nell’estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità delle somme estorte e assenza di profili organizzativi”[27]. Nella recentissima sentenza n. 202/2025, poi, il riferimento espresso è sia alle “modalità esecutive del reato”, sia alla “compromissione del bene giuridico tutelato”[28].
Nel giudizio di lieve entità del fatto, dunque, a dover essere vagliati sono sia il disvalore di azione, sia il disvalore di evento. Se ciò è davvero quanto emerge dalla giurisprudenza costituzionale testé rassegnata, pare allora riduttiva l’opzione motivazionale eletta dalla Corte nella pronuncia in esame (mutuata da quella già delineata nella sentenza n. 117/2021), in cui la latitudine normativa della fattispecie di furto in abitazione è esclusa in ragione dell’(asserita) limitata estensione dell’offesa al bene giuridico (rectius: alla componente personalistica del bene giuridico) tutelato dall’art. 624-bis co. 1 c.p.: una prospettiva, dunque, tutta incentrata sul disvalore di evento (“il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è”), che relega oltre i confini della rilevanza qualsivoglia valutazione inerente al disvalore di azione.
4.2. Peraltro, nel focalizzare la propria attenzione sull’offesa al bene giuridico protetto (i.e. al disvalore di evento), la Corte sembra alludere all’impossibilità di graduare l’offensività sottesa alla fattispecie tipica del furto in abitazione: plastica, in questo senso, è ancora una volta l’asserzione binomiale secondo cui “il domicilio […] o è violato o non lo è”, sicché sarebbe “inconcepibile già sul piano logico un ingresso ‘lieve’ nell’abitazione altrui”.
Sul punto, va osservato che, nella penalistica contemporanea, è ormai assolutamente invalsa l’idea per cui, in ossequio alla c.d. concezione gradualistica del reato, la fattispecie incriminatrice (astratta) sia suscettibile di ricomprendere fatti (concreti) connotati da un diverso livello di disvalore secondo il diverso grado di offensività rispetto agli interessi tutelati[29]. Ciò è tanto più vero allorquando lo sguardo venga ampliato rispetto alla ristretta prospettiva del bene giuridico tutelato, spingendosi fino ad abbracciare le concrete modalità della condotta dell’agente, che ben possono rivelare (pur sempre in una prospettiva squisitamente oggettiva) un maggiore o minore disvalore del fatto commesso.
A tal proposito, particolarmente illuminante sembra l’insegnamento offerto dalle Sezioni Unite Coccimiglio[30], pronunciatesi sulla questione della compatibilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. rispetto al reato di cui all’art. 186 co. 7 cod. strada (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), il quale, risolvendosi in una condotta di dissenso sempre uguale a se stessa, era sospettato di precludere quella graduazione dell’offensività in cui radica l’esimente per particolare tenuità del fatto. In tale occasione, il massimo consesso nomofilattico aveva avuto modo di chiarire che “il giudizio sulla tenuità del fatto richiede […] una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo”, ossia una equilibrata considerazione di “tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto”. Infatti, “non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore”, tant’è che “qualunque reato, anche l’omicidio, può essere tenue, come quando la condotta illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco”. Ad assumere particolare significanza nel giudizio di tenuità del fatto (sulla base del dettato normativo dell’art. 131-bis c.p., ma con analogo rilievo, in virtù della sua concreta configurazione, per l’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale) è il comportamento dell’agente, le modalità della condotta: nella valutazione sull’esiguità del fatto, l’accento non è posto sulla “condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena”.
Pertanto, il riferimento operato dalla Corte costituzionale, nella pronuncia qui esaminata, al solo profilo del disvalore di evento pare ridimensionare eccessivamente la portata della valutazione sull’esiguità del fatto, così come originariamente delineata dalla stessa Consulta.
4.3. Vero è che, nella sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale, pur spendendo larga parte dell’impianto motivazionale a negare la graduabilità dell’offesa al bene giuridico tutelato dall’art. 624-bis co. 1 c.p. (quanto meno per quanto attiene al suo aspetto personalistico, i.e. la violazione del domicilio), sembra infine evocare l’argomento per cui, quand’anche fosse possibile graduare la gravità delle concrete manifestazioni del delitto de quo, lo iato di disvalore tra le ipotesi più gravi e quelle meno gravi non sarebbe comunque sufficientemente ampio o significativo da imporre l’introduzione di una specifica circostanza attenuante indefinita.
In questo senso, del resto, sembrerebbe deporre il riferimento conclusivo alla possibilità, rimasta intatta per il giudice, di commisurare la pena in rapporto all’effettiva gravità della lesione alla sfera privata della persona offesa; e sempre in questo senso si è espressa la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 171/2025, in cui si fa riferimento all’impossibilità di immaginare fatti concreti che, pur di diversa gravità, si discostino in modo significativo dalla portata offensiva della fattispecie astratta.
Tuttavia, anche così intendendo i termini della questione, la conclusione a cui perviene la Corte costituzionale non pare pienamente persuasiva.
Invero, sembrano facilmente ipotizzabili numerosi esempi che, pur rientrando nella cornice tipica del furto in abitazione, siano connotati da un disvalore decisamente inferiore rispetto al paradigma criminale che, evidentemente, il legislatore aveva avuto in mente nel prevedere per il delitto de quo un minimo edittale pari a ben quattro anni di reclusione; di talché si renderebbe necessaria, onde garantire la proporzionata dosimetria del trattamento sanzionatorio, l’attenuante della lieve entità già sperimentata dalla Consulta.
Ciò vale, in particolare, allorché il fatto sia commesso (non nell’abitazione o in altro luogo di privata dimora, ma) nelle pertinenze. Infatti, se è pur vero che la sola circostanza per cui la condotta venga realizzata nelle pertinenze dell’abitazione non è di per sé sufficiente a configurare un caso di lieve entità (giacché, nell’art. 624-bis co. 1 c.p., le pertinenze sono previste espressamente quale elemento che contribuisce a descrivere il tipo delittuoso), è altrettanto vero che il furto realizzato nelle appartenenze del domicilio costituisce l’istanziazione del furto in abitazione “esiguo”.
Si pensi, per esempio, al caso in cui la condotta sottrattiva sia realizzata in un luogo nettamente separato dall’abitazione, pur costituendone – ai sensi dell’art. 624-bis co. 1 c.p. – una pertinenza: un garage, un capanno per gli attrezzi, un gazebo. Si tratta di ipotesi in cui, in tutta evidenza, viene manifestato un disvalore nettamente inferiore rispetto a quello intercettato dal caso “classico” di furto in abitazione, dacché, rispetto al reato commesso nel domicilio, negli esempi proposti è significativamente ridimensionata l’intrusione nello spazio personale della persona offesa.
Può poi essere considerato il caso su cui la Corte era chiamata a pronunciarsi, vale a dire l’ipotesi in cui il furto sia commesso in spazi comuni di edifici condominiali. Ora: se è del tutto condivisibile la conclusione a cui perviene la Consulta nel ritenere immune da profili di irragionevolezza l’inclusione nel perimetro tipico dell’art. 624-bis co. 1 c.p. di fatti commessi nelle aree condivise del condominio, va però poi osservato che, in tal caso, la condotta, pur tipica, si rivela in concreto decisamente esigua, se rapportata all’ipotesi paradigmatica di furto in abitazione. Infatti, nel momento in cui il fatto è commesso in un ambiente aperto (pur limitatamente) alla presenza di estranei, è evidente che l’offesa al bene giuridico tutelato (incardinato sulla riservatezza ed esclusività del luogo di abitazione) è ben più lieve rispetto al caso in cui il reato sia posto in essere in luoghi (quale il domicilio o le pertinenze private) in cui lo ius excludendi alios è assoluto e in cui la persona offesa convoglia le più intime proiezioni della propria vita privata.
Ma gli esempi possono continuare, seguendo un percorso digressivo di disvalore che consente all’ampia latitudine offensiva del furto in abitazione di emergere diafanamente. Si pensi in particolare al caso – ben noto agli amanti e frequentatori della montagna – in cui un mattiniero quanto invadente raccoglitore di funghi domenicale, alle prime luci dell’aurora, ingolosito dai grossi porcini spuntati tra le radici degli alberi nel giardino di una baita, scavalchi la bassa staccionata che delimita il terreno di proprietà privata e quindi colga, ghiotto, un paio di funghi, per poi dileguarsi dopo appena qualche istante. La condotta è chiaramente ascrivibile alla fattispecie astratta di cui all’art. 624-bis co. 1 c.p.; e tuttavia, la gravità del fatto commesso è evidentemente irrisoria, sia se rapportata al modello “classico” di furto in abitazione, sia in considerazione del minimo edittale (quattro anni di reclusione) previsto dalla norma incriminatrice.
In sintesi: l’art. 624-bis co. 1 c.p. sembra suscettibile di racchiudere ipotesi caratterizzate da marcate differenze di disvalore, tant’è che pare possibile immaginare casi (come l’ultimo descritto) i quali, pur riconducibili alle espressioni linguistiche utilizzate nella formulazione della fattispecie astratta, devono tuttavia essere espunti – in base a un’interpretazione teleologica della norma incriminatrice illuminata dal principio di proporzionalità della pena – dal perimetro tipico del reato (come affermato di recente dalla stessa Corte costituzionale)[31].
Di conseguenza, poiché la fattispecie astratta di furto in abitazione sembrerebbe includere ipotesi connotate da significative differenze quanto a carico di disvalore, e siccome per le sotto-fattispecie di inferiore offensività il minimo edittale previsto dall’art. 624-bis co. 1 c.p. parrebbe manifestamente sproporzionato, l’introduzione dell’attenuante della lieve entità anche per il delitto de quo avrebbe potuto garantire la possibilità, per il giudice, di commisurare la sanzione da irrogare in concreto in modo individualizzato e davvero ossequioso al principio di proporzionalità della pena.
4.4. Non può poi tacersi come la previsione dell’attenuante della lieve entità si sarebbe imposta, anche per il furto in abitazione, non solo per ragioni di proporzionalità intrinseca, ma anche in forza del principio di uguaglianza-ragionevolezza, alla luce del confronto con l’ipotesi di rapina “di lieve entità”.
La Corte costituzionale, nella pronuncia in esame, esclude la disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di rapina ed estorsione (per le quali è stata introdotta l’attenuante indefinita) sulla base del rilievo che, per i delitti di cui agli artt. 628 e 629 c.p., sarebbe riscontrabile quell’ampia latitudine normativa che invece difetterebbe nel furto in abitazione. Un simile argomento, tuttavia, elude i reali profili di irragionevolezza che ammorbano i rapporti tra i diversi reati contro il patrimonio; profili critici che traggono scaturigine (non dalle ragioni per cui, per rapina ed estorsione, l’attenuante è stata introdotta, mentre per il furto in abitazione – in sé considerato – ciò non è stato ritenuto possibile, quanto piuttosto) dal confronto tra le diverse discipline vigenti a seguito degli interventi manipolativi della Corte.
Segnatamente: nel caso in cui una rapina sia commessa in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis c.p., ma sia di lieve entità (così da beneficiare dell’attenuante introdotta dalla sentenza n. 86/2024), la pena minima si assesta su quattro anni di reclusione (dalla pena minima di sei anni di reclusione per l’ipotesi di cui all’art. 628 c.p. aggr. ex co. 3 n. 3-bis c.p. viene detratto – in virtù del meccanismo di cui all’ultimo comma dell’art. 628 c.p. – un terzo in ragione dell’attenuante della lieve entità). Tale ammontare coincide con la pena minima prevista per il furto in abitazione ex art. 624-bis co. 1 c.p. Di tutta evidenza l’irragionevolezza dell’esito: la rapina in abitazione di “lieve entità” è punita, nel minimo, con la stessa pena prevista per il mero furto in abitazione, pur a fronte di un elemento aggiuntivo (per quanto dai connotati di minore gravità) costituito dalla violenza o minaccia.
L’introduzione dell’attenuante di lieve entità per il furto in abitazione si sarebbe imposta, pertanto, in base a una tradizionale logica di proporzionalità ordinale, di aristotelica memoria.
Peraltro, va osservato che, sul punto, si può registrare la più significativa differenza tra la sentenza qui in esame e la precedente sentenza n. 117/2021, pur vertente su una questione essenzialmente analoga. Nella sentenza n. 117/2021, infatti, la Consulta aveva ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità sollevata anche perché il giudice rimettente non aveva individuato un tertium comparationis pertinente, osservando in tale occasione che “un tertium omogeneo potrebbe semmai trovarsi nell’art. 628, terzo comma, numero 3-bis), cod. pen., che tuttavia, per la rapina aggravata dall’essere stata commessa ‘nei luoghi di cui all’articolo 624-bis’, stabilisce un minimo di pena detentiva di sei anni, in proporzione scalare con il minimo di quattro anni previsto per il furto in abitazione”[32].
All’epoca, tuttavia, non era ancora intervenuta la sentenza n. 86/2024, la quale, introducendo l’attenuante di lieve entità della rapina, ha fatto venir meno quella “proporzionalità scalare” per cui la Corte aveva escluso la disparità di trattamento irragionevole tra fattispecie (che invece prorompe nel sistema attuale).
Si tratta di un’evidente aporia, la cui genesi è riconducibile all’introduzione della “valvola di sicurezza” per la rapina ad opera della stessa Consulta; un’aporia analoga, d’altronde, attiene al rapporto tra rapina di lieve entità e furto con strappo[33]. Esito paradossale a cui l’estensione dell’attenuante di lieve entità anche al furto in abitazione avrebbe potuto porre rimedio.
5. Una breve nota conclusiva, sulla scorta delle considerazioni da ultimo appuntate.
La decisione in esame sembra collocarsi entro una linea di pronunciamenti ispirata a un marcato self restraint della Corte costituzionale[34], volto a rispettare la discrezionalità politico-criminale del legislatore in materia di commisurazione della pena e fedele a un modello di sindacato strutturato come controllo meramente in negativo sulla non manifesta sproporzionalità del trattamento sanzionatorio[35].
Tuttavia, proprio alla luce dell’evoluzione del sindacato di proporzionalità – progressivamente emancipatosi dal paradigma delle “rime obbligate” per approdare a quello delle “rime adeguate” –, appare problematica la conclusione cui la Corte perviene nel caso del furto in abitazione.
Il passaggio alle rime adeguate ha ampliato lo spazio di intervento della Corte costituzionale e ha attenuato la rigidità del confronto con un tertium comparationis (imponendo – correlativamente – un atteggiamento improntato al self restraint). Sulla scia di questa “nuova stagione” del controllo di costituzionalità possono essere collocate le pronunce più recenti della Corte costituzionale sul tema dell’attenuante della minore gravità, in particolare le sentenze n. 120/2023 e n. 86/2024.
Va tuttavia osservato che la “valvola di sicurezza” (nelle forme di una circostanza attenuante indefinita) introdotta nel sistema penale è un elemento che, una volta interpolato nell’ordito normativo, contribuisce a definire lo schema “metrico” relativo al trattamento sanzionatorio, di cui occorre assicurare uguaglianza e ragionevolezza. In altri termini, una volta che la Corte ha introdotto uno strumento di flessibilizzazione della risposta punitiva (i.e. l’attenuante della lieve entità), tale strumento diventa parte integrante della prosodia della proporzionalità (non cardinale, ma) ordinale, divenendo pertanto esso stesso parametro tramite cui vagliare la conformità della disciplina di fattispecie analoghe.
Negare, come avvenuto nella pronuncia in esame, la possibilità (rectius: la necessità) di introdurre l’attenuante della lieve entità per il furto in abitazione significa tollerare che, all’interno dello stesso sistema “metrico”, convivano versi tra loro irrelati, con il rischio di compromettere quella coerenza minima che dovrebbe presidiare anche un controllo costituzionale rispettoso della discrezionalità politico-criminale.
[1] Trib. Firenze, 16 dicembre 2024, ord. n. 6.
[2] Corte Cost., sent. 3 novembre 2025, n. 193, § 2.4. del Considerato in diritto.
[3] La soluzione individuata dalla Corte costituzionale è in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (v. ex multis Cass. pen., sent. 4 aprile 2024, n. 17038; Cass. pen., sent. 5 dicembre 2023, n. 50105; Cass. pen., sent. 27 marzo 2018, n. 35764) e con la maggioritaria opinione dottrinale, secondo cui la nozione di “pertinenze”, in seno all’art. 624-bis co. 1 c.p., non coincide con quella stabilita dagli artt. 817 ss. c.c., in quanto, da un lato, non ricomprende quei luoghi che non sono destinati allo svolgimento di attività di natura privata o domestica, mentre, dall’altro lato, abbraccia anche quei luoghi che, come le parti comuni di un condominio, non possono considerarsi pertinenze in senso civilistico (in quanto non destinati a servizio esclusivo di un solo proprietario), ma rispetto ai quali permangono le esigenze di protezione della sicurezza individuale, oggetto di tutela insieme ai beni patrimoniali – dunque assimilabili alle “appartenenze” di cui all’art. 614 c.p. –; sul tema, v. per tutti G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, Vol. II, Zanichelli, Bologna, 2023, p. 77.
[4] Corte Cost., sent. 23 marzo 2012, n. 68, con nota di S. Seminara, Il sequestro di persona a scopo di estorsione tra paradigma normativo, cornice di pena e lieve entità del fatto. Nota a C. cost. (19) 23 marzo 2012, n. 68, in Cass. pen., 2012, pp. 2393 ss.
[5] Corte Cost., sent. 23 marzo 2012, n. 68. Per un approfondimento sulla derivazione del principio di proporzionalità in ambito penale dal finalismo rieducativo della pena, cfr. ex multis E. Dolcini, La commisurazione della pena, Cedam, Padova, 1979, pp. 131 ss.; L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Cacucci, Bari, 1995, pp. 395 ss.; G. Fiandaca, Uguaglianza e diritto penale, in Le ragioni dell’uguaglianza. Atti del VI convegno della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano-Bicocca, 15-16 maggio 2008, Milano, 2009, pp. 144-145.
[6] Sul tema del passaggio dalla stagione delle “rime obbligate” a quella delle “rime adeguate” si vedano, senza pretesa di esaustività, F. Viganò, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 83 ss.; A. Macchia, Il controllo costituzionale di proporzionalità e ragionevolezza, in Cass. pen., 2020, pp. 19 ss.; R. Bartoli, La Corte costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via, in Dir. pen. cont., 2/2019, pp. 139 ss.; A. Pugiotto, Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, pp. 785 ss.
[7] Corte Cost., sent. 19 ottobre 2022, n. 244, con nota di E. Penco, Proporzionalità della pena e ibridazione dei modelli di giudizio: estesa al sabotaggio militare l’attenuante della lieve entità del fatto, in Dir. pen. proc., 2023, pp. 1145 ss., il quale distingue perspicuamente tra pars destruens della pronuncia (ancora legata alla logica del tertium comparationis) e pars costruens (in cui emerge il ricorso a un criterio di giudizio a rime adeguate).
[8] Corte Cost., sent. 15 giugno 2023, n. 120, con nota di A. Peccioli, La proporzionalità del minimo edittale dell’estorsione: una trasfigurazione del tertium comparationis, in Dir. pen. proc., 2023, pp. 1323 ss.
[9] Corte Cost., 16 aprile 2024, n. 86.
[10] Corte Cost., sent. 16 aprile 2024, n. 91, con nota di A. Peccioli, La circostanza della minor gravità nel delitto di pedopornografia, in Dir. pen. proc., 2024, pp. 1297 ss.
[11] Corte Cost., sent. 25 giugno 2025, n. 83.
[12] Corte Cost., sent. 20 ottobre 2025, n. 202. Per un commento all’ordinanza di rimessione, v. M. Dova, Violenza sessuale di gruppo e fatti di lieve entità: una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Milano, in questa Rivista, 29 luglio 2025.
[13] Corte Cost., sent. 21 febbraio 2024, n. 46, con nota di: N. Canzian, Il giudizio di proporzionalità intrinseca ed estrinseca: il caso dell’appropriazione indebita, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2024; G. Faillaci, Appropriazione indebita: la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità del minimo della pena, in Rivista penale, 4/2024; M. Gambarati, Tra discrezionalità legislativa e arbitrio: la Corte costituzionale ravvisa la manifesta sproporzione del minimo edittale dell'appropriazione indebita, in Giur. cost., 2/2024.
[14] Sul tema, v. per tutti F. Viganò, La proporzionalità della pena, cit., passim.
[15] Corte Cost., sent. 22 settembre 2025, n. 171, con nota di G. Ponteprino, Furto con strappo: non è costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell’attenuante della lieve entità, in questa Rivista, 10 dicembre 2025.
[16] Corte Cost., sent. 3 novembre 2025, n. 193, § 3.1. del Considerato in diritto.
[17] Corte Cost., sent. 3 novembre 2025, n. 193, § 3.2. del Considerato in diritto.
[18] Corte Cost., sent. 3 novembre 2025, n. 193, § 3.3. del Considerato in diritto.
[19] Corte Cost., sent. 12 maggio 2021, n. 117, con nota di Y.M. Citino, Il moto oscillatorio della Corte costituzionale in tema di proporzionalità della pena: notazioni minime alla sent. n. 117 del 2021, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2021, pp. 1108 ss.
[20] Corte Cost., sent. 12 maggio 2021, n. 117, § 8.1. del Considerato in diritto.
[21] Corte Cost., sent. 12 maggio 2021, n. 117, § 8.1. del Considerato in diritto.
[22] Corte Cost., sent. 3 novembre 2025, n. 193, § 3.4. del Considerato in diritto.
[23] Corte Cost., sent. 3 novembre 2025, n. 193, § 3.5. del Considerato in diritto.
[24] Per un approfondimento sul tema, si rinvia all’autorevole lavoro di C.E. Paliero, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Cedam, Padova, 1985, pp. 670 ss.
[25] Sui due concetti, v. l’approfondito studio di M. Mantovani, Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente, Bononia University Press, Bologna, 2014.
[26] Corte Cost., sent. 23 marzo 2012, n. 68.
[27] Corte Cost., sent. 15 giugno 2023, n. 120.
[28] Corte Cost., sent. 20 ottobre 2025, n. 202.
[29] Sul tema, cfr. ex multis C.E. Paliero, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, cit., spec. pp. 695 ss.; F. Viganò, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, cit., p. 182; P. Pomanti, La esiguità. Da criterio di selezione della “tipicità bagatellare” ad indice di selezione della punibilità, Pisa University Press, Pisa, 2017, pp. 16 ss.
[30] Cass. pen., SS.UU., sent. 25 febbraio 2016, n. 13682.
[31] Corte Cost., sent. 18 luglio 2025, n. 113, con nota di G.L. Gatta, Un’importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali, in questa Rivista, 21 luglio 2025.
[32] Corte Cost., sent. 12 maggio 2021, n. 117, § 7.1. del Considerato in diritto.
[33] Sulla quale v. G. Ponteprino, Furto con strappo: non è costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell’attenuante della lieve entità, cit.
[34] Sul punto, v. le riflessioni di G. Ponteprino, Furto con strappo: non è costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell’attenuante della lieve entità, cit., il quale ritiene condivisibile l’atteggiamento di “auto-limitazione” della Corte costituzionale. Il tema è approfondito dall’Autore più estesamente in G. Ponteprino, La “storia infinita” del sindacato sulla proporzionalità della pena, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2024, pp. 142 ss.
[35] Sul tema, v. F. Viganò, La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale, cit., p. 272.