Cass., Sez. un., 4 maggio 2026 (ud. 27 novembre 2025), n. 16114, Pres. Beltrani, Rel. Siani
Con ordinanza n. 23353 del 22 maggio 2025, la Prima sezione penale della Corte di Cassazione, ravvisando la sussistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha rimesso alle Sezioni unite il seguente quesito di diritto: «Se, in caso di rapina impropria tentata o consumata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l’aggravante del nesso teleologico, ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.».
Con sentenza depositata il 4 maggio 2026, le Sezioni unite, aderendo all’orientamento maggioritario, hanno fornito una al quesito una risposta affermativa, stabilendo che «in tema di reati contro il patrimonio, nel caso in cui la violenza che integra il reato di rapina cd. “impropria”, tentata o consumata, abbia cagionato la morte della persona offesa, è configurabile, in riferimento al reato di omicidio volontario, la circostanza aggravante del nesso consequenziale di cui agli artt. 576, comma primo, n. 1 e 61, comma primo, n. 2, cod. pen.». La Corte ha infatti precisato che «la circostanza aggravante del nesso consequenziale accedente all'omicidio non resta assorbita nella rapina impropria», poiché « il dolo specifico del delitto di rapina impropria esaurisce la sua funzione entro i confini di tale fattispecie, identificandosi nello scopo di assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità mediante la realizzazione di una violenza non eccedente le percosse, mentre la circostanza aggravante, afferendo al delitto di omicidio, è sorretta dal dolo proprio di tale delitto, in relazione alla condotta ulteriore, a sua volta necessaria per la commissione del delitto violento, e, quindi, si colloca al di fuori della fattispecie predatoria».


